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I quesiti sul decreto 81/08: riflessioni sulla figura di RSPP “interno”

Rolando Dubini

Autore: Rolando Dubini

Categoria: RSPP, ASPP

30/06/2008

Quale interpretazione dare del termine “RSPP interno”? Come comportarsi nella scelta della figura che deve ricoprire il ruolo di RSPP interno, nei casi in cui il Testo Unico ne prevede l'obbligo? I quesiti di un lettore e la risposta dell’avvocato Dubini.

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Ci è giunta una richiesta di chiarimenti in merito alla corretta interpretazione di “RSPP interno”.
In particolare per quei casi in cui il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 lo prevede in modo obbligatorio (si veda in fondo alla pagina l’estratto dell’articolo 31).
Si veda anche la circolare della Regione Lombardia che riporta le indicazioni sull’obbligo di istituire il SPP interno nelle strutture di ricovero e cura con oltre 50 lavoratori.


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Il quesito (o per meglio dire la considerazione) di un lettore:
 
Si chiede una interpretazione del termine “interno” riferita alla figura del RSPP, nei casi per i quali il Testo Unico prevede l'obbligo di avere un RSPP “interno”.
 
Finora autorevoli interpreti hanno ritenuto che non si dovesse obbligatoriamente ricorrere ad un RSPP dipendente, anche nei casi in cui era obbligatorio un SPP interno, dando prevalenza all'esigenza di disporre di un RSPP con le competenze e capacità adeguate all'azienda, anche se non dipendente, rispetto a quella di avere un RSPP dipendente.
 
Ora il Testo Unico parla espressamente di RSPP interno (non più solo di SPP interno), senza dare peraltro indicazioni su cosa debba intendersi per interno. Il testo non parla di “dipendente”, né dà altri riferimenti alla forma del contratto o rapporto di lavoro.
 
Sembrerebbe limitante e formalistico ridurre la questione al fatto di avere un contratto di lavoro dipendente. Oltre tutto sembrerebbe in contrasto con lo spirito della norma e con la sua lettera, nei punti in cui dà esplicito risalto al “principio di effettività” (es. tra l'altro, per il ruolo di preposto e per l'attività di  formazione). E' molto più efficace ed effettivo un SPP con RSPP che garantiscano presenza, capacità, competenza, rispondenza funzionale al Datore di Lavoro e capacità di evidenziare i problemi, valutare i rischi e proporre le soluzioni, che un RSPP dipendente, magari impegnato su altri fronti, con altri incarichi, poco “libero” o poco efficace.
 
Naturalmente non si sostiene che “esterno è meglio” ma non si vorrebbe nemmeno che si riducesse l'importanza di avere un RSPP interno al solo contratto da dipendente.
 
Oltre tutto, un rapporto di dipendenza formale può esistere anche part time (in questo caso, è meglio un RSPP assunto part time per 2 ore alla settimana o un consulente con un contratto da 2 giorni alla settimana?) o con altre forme di contratto, tipo co.co.pro.
 
Riteniamo che interno debba essere inteso con riferimento non tanto alla forma del contratto, ma ad altri aspetti, decisamente più importanti:
- presenza (non una presenza sporadica ma consistente)
- dipendenza funzionale dal datore di lavoro (deve rispondere a lui, deve essere utilizzato, ci deve essere un rapporto fiduciario)
- efficacia di ruolo (deve sapere e potere effettuare sopralluoghi, verifiche, valutazioni, proporre soluzioni, elaborare misure di sicurezza e procedure, etc.)
- possibilità di essere velocemente raggiunto e di garantire una rapida presenza in caso di necessità impreviste
- disponibilità di efficaci canali di comunicazione (telefono, mail, presenza fisica) secondo necessità.
 
La stessa definizione di lavoratore, nel Testo Unico, non ha più alcun riferimento alla forma del rapporto di lavoro ma alla sua sostanza; sembrerebbe in grave controtendenza che solo per il RSPP fosse ritenuto prevalente l'aspetto formale (rapporto di lavoro dipendente) rispetto a criteri di sostanza.
 
Ing. Alberto Cuomo
 
Al dubbio del lettore risponde l’avvocato Rolando Dubini, che sottolinea come nel quesito sia in realtà già data la risposta. Infatti, sottolinea l’avvocato, “sono pienamente condivisibili tutte le affermazioni riportate dal lettore.”
 
 
Riportiamo l'articolo 31 del Decreto Legislativo 81/08 in cui è specificato l'obbligo di istituire un Servizio di Prevenzione e Protezione interno.
 
 
Sezione III
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
 
Art. 31.
Servizio di prevenzione e protezione
 
  1. Salvo quanto previsto dall'articolo 34, il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione all'interno della azienda o della unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici, secondo le regole di cui al presente articolo.
  2. Gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni, di cui al comma 1, devono possedere le capacità e i requisiti professionali di cui all'articolo 32, devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell'azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa della attività svolta nell'espletamento del proprio incarico.
  3. Nell'ipotesi di utilizzo di un servizio interno, il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne alla azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie, per integrare, ove occorra, l'azione di prevenzione e protezione del servizio.
  4. Il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 32.
  5. Ove il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni non è per questo esonerato dalla propria responsabilità in materia.
  6. L'istituzione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi:
    a) nelle aziende industriali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
    b) nelle centrali termoelettriche;
    c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
    d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
    e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
    f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
  7. Nelle ipotesi di cui al comma 6 il responsabile del servizio di prevenzione e protezione deve essere interno.
  8. Nei casi di aziende con più unità produttive nonché nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione. I datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per l'istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile. 
 
 

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Rispondi Autore: Marco Moppi - likes: 0
30/06/2008 (08:01)
Mi sembra che tutte le considerazioni, indubbiamente di "buon senso", esplicitate dall'Ing. Cuomo, abbiano un punto debole nel comma 4 dell'art.31 in cui il ricorso ad Addetti e Responsabili "esterni" è giustificato dall'assenza di "dipendenti" che possiedano i requisiti necessari.
Rispondi Autore: MARCO - likes: 0
30/06/2008 (14:09)
Ad una domanda di una semplicità rara, sua santità l'Avv.to Dubini,risponde con l'articolo di legge. Ma per cortesia.........corro in edicola ad acquistare il Suo vangelo.
aiutatelo ...........
Rispondi Autore: Fabrizio - likes: 0
21/02/2011 (08:39:18)
i limiti previsti dal comma 6, numero di lavoratori, nel senso dipendenti? Se nella struttura operano società esterne in appalto che svolgono servizi, devo conteggiarne i lavoratori?
Rispondi Autore: Lorenzo Corallo - likes: 0
25/02/2011 (12:05:14)
La designazione del SPP (RSPP + ASPP) da parte del Datore di lavoro puo' essere contrastata dagli RLS anche se preventivamente consultati?
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
03/12/2013 (09:08:26)
La norma di legge parla di servizio prevenzione e protezione interno, ndice composta esclusivamente da "lavoratori dipendenti". L'interretazione della Regione Lombardia non trova alcuna giustificazione legale, è illegittima, e quindi non vincolante. La legge è dello stato e i principi generali li decide lo stato, non la Regione Lombardia, che non di rado esprime con i proprio atti normativi una concezione ai limiti della costituzionalità del regionalismo, e non è un caso se vi sono stati e vi sono centinaia di contestazioni dello stato contro i provvedimenti lombardi, anche avanti la Corte Costituzionale. Interno vuol dire che deve essere garantita una presenza all'internod ella struttura continuativa in maniera ragionevolmente ampia, quindi ad esempio un contratto di collaborazione, assai frequente negli ospedali addirittura con i medici, il cuore della struttura, va benissimo anche con un rspp, che sarà interno se garantisce una presenza nella struttura tale da garantirna l'internità, ad esempi almeno 20 ore settimanali, e magari coadiuvato da altra figura interna. Il bullismo da internet del sig. Marco, e anche la poca educazione, li rispedisco al mittente.

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