Da RSPP a Consulente della Sicurezza sul Lavoro
Fin dal varo del D.Lgs. 626 quando si parla del ruolo, delle conoscenze e delle competenze del “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione” – esterno o interno – e si affrontano le problematiche riguardanti l’individuazione dei soggetti che possono aver causato un infortunio, un infortunio invalidante, una malattia professionale o un infortunio mortale, si è di fronte, ancora oggi, alla convinzione che la responsabilità dell’evento non possa essere che di quel soggetto indicato “Responsabile”, a maggior ragione con la lettera “R” maiuscola.
Nella fattispecie, a parere dello scrivente, la semplice denominazione di “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione”, e per i Compiti che svolge all’interno dell’azienda, ha accentuato e in un certo senso influenzato l’individuazione delle responsabilità per l’accadimento dell’evento infortunistico, nella considerazione che “Responsabile” indica - nella sua immediata percezione aziendale – il soggetto che ne deve rispondere. Questo a fronte anche delle attività lavorative che il D.Lgs. 81 richiede al Servizio di Prevenzione e Protezione ed il ruolo che gli affida il Datore di Lavoro quando formalmente lo designa “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione”.
Pertanto la semplice denominazione di “Responsabile” trae ancora oggi in inganno, a causa, come fatto cenno, del reale o falso gioco lessicale dell’uso della parola stessa all’interno dell’azienda. Per contro invece avrebbe avuto un altro significato immediato se fosse stato trascritto “responsabile” - con la semplice lettera “r” minuscola - fin dall’inizio del varo del D.Lgs. 626 prima e del D.Lgs. 81 dopo, i quali, tra l’altro, riportano la semplice traduzione di “responsabile del servizio di prevenzione e protezione” in lettere minuscole, in linea con la Direttiva Europea 89/391 sulla sicurezza sul lavoro.
Questa premessa potrebbe indurre a ritenere che si voglia ridurre questa denominazione di Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione” ad un paradosso o ad un semplice significato lessicale, e potrebbe indurre, a prima vista, a far pensare che possa essere un inutile ed inopportuno esercizio di critica, anche poco costruttiva, fino anche ad escluderlo da una possibile discussione o confronto.
Per contro, invece, è oramai riconosciuto che denominare “Responsabile” il soggetto a capo del “Servizio di Prevenzione e Protezione”, è stato un errore in quanto, in caso di accadimento dell’evento infortunistico, altera ancora oggi la ricerca mirata delle responsabilità in materia e accentua la confusione, che invece richiede - in particolare nelle aule di formazione - ulteriori approfondimenti e specificazione del ruolo, delle competenze e delle responsabilità dei vari soggetti coinvolti, quali il Datore di Lavoro, il Dirigente, il Preposto ed il Lavoratore.
Anche da parte delle Associazioni professionali più significative presenti in Italia è stato tentato, paradossalmente, di “rimuovere” la parola “Responsabile” sostituendola con “Addetto”, o “Coordinatore”, o “Operatore”, o “Tecnico”, a fronte del quale si dovrebbe prendere atto che anche le Associazioni hanno tentato di gestire “timidamente” tale richiesta di ridenominazione, provando a trasferire ai “Soggetti Istituzionali” e alle “Parti Sociali” questa necessità avvertita dalla base associativa ovviamente più interessata: i “Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione” .
Perché questo? A parere dello scrivente, e soprattutto in una visione europea dell’organizzazione e della gestione della sicurezza sul lavoro in azienda, rispetto all’attuale definizione di “ Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione”, bisognerebbe prendere atto che questa denominazione deve essere rivista rispetto ai contenuti proprio della Direttiva Europea 89/391, non trascurando in parallelo ad avere un confronto con l’”Agenzia Europea per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro” di Bilbao, allo scopo di valutare più propriamente una auspicata ridenominazione del “Servizio di Prevenzione e Protezione” , in una denominazione invece più comune ed omogenea operante in tutti i Paesi della Comunità Europea.
In questo contesto la traduzione più comune e corrente di “occupational safety”, riportata nella Direttiva Europea 89/391, è “sicurezza sul lavoro”, mentre “responsable of service” non può che non essere, nel comune lessico organizzativo e gestionale, quel “responsabile del servizio”, inteso come quel soggetto aziendale che risponde della sua attività lavorativa rispetto al ruolo ed ai compiti assegnati dal Datore di Lavoro, come nel caso per esempio del responsabile della “Direzione di Produzione”, o del responsabile della “Direzione del Personale”, o del responsabile del “Sevizio Legale” e/o di altre “funzioni” presenti nell’organizzazione aziendale disegnata dal Datore di Lavoro.
Di conseguenza, c’è da prendere atto che l’attuale denominazione italiana di “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione” indica quel soggetto che la Comunità Europea ed internazionale specifica come “Occupational Safety Expert” o “Consultant”, o “Manager”, o “Director”, o “Practitioner”, o “President" a seconda le denominazioni più ricorrenti in ambito internazionale e/o della posizione di lavoro, del livello e del grado di responsabilità della funzione occupata nella scala gerarchica organizzativa e gestionale all’interno dell’azienda.
L’analogia in Italia su altre tematiche specialistiche riguarda per esempio il “Consulente del Lavoro” che altro non è che quel professionista, a supporto del Datore di Lavoro, chiamato a rispondere del proprio lavoro su una specifica tematica e da sempre riconosciuto (alla stessa stregua di altre denominazioni come: Consulente Tributario; Consulente Legale; Consulente Editoriale; ecc.) come quel professionista che cura il rapporto tra l’azienda e le varie istituzioni dello Stato come l’INPS, l’Agenzia delle Entrate, l’INAIL ed altri Enti di Stato.
Venendo alla proposta, l’intento è quello di adottare una riconosciuta denominazione internazionale come quella di “Occupational Safety Consultant” in “Consulente della Sicurezza sul Lavoro” in sostituzione dell’attuale “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione” , in quanto, a parere dello scrivente, è la denominazione più adatta ad indicare quel Consulente “esterno”, al quale il Datore di Lavoro deve ricorrere per avere consigli o chiarimenti nel campo inerente la concreta attuazione in azienda del D.Lgs. 81/2008 e più in generale un supporto specialistico su tutte le leggi vigenti in materia di Salute, Sicurezza sul Lavoro ed Ambiente. Inoltre, chi si occupa di formazione professionale, sa che il Consulente di queste tematiche deve avere conoscenze e competenze per gestire altre problematiche “trasversali”, oltre a quelle di Sicurezza sul Lavoro (la c.d. “Safety”), come le problematiche riguardanti l’Ambiente, o i Sistemi o i Modelli di Organizzazione e Gestione, o l’Igiene degli Alimenti o l’HACCP ed altre complesse tematiche, in particolare in aziende di medie e grandi dimensioni.
Stesse considerazioni riguardano il “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione” “interno” che può essere semplicemente denominato responsabile del “Servizio Sicurezza sul Lavoro”, o “Ufficio Sicurezza sul Lavoro”, o “Direzione Sicurezza sul Lavoro” e così via, a seconda della scala gerarchica aziendale occupata dalla posizione di lavoro, in aziende di piccole, medie e grandi dimensioni.
C’è da rilevare la testimonianza di “ Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione” che hanno avuto la possibilità di confrontarsi con altri colleghi o consulenti presenti nei Paesi della Comunità Europea che hanno potuto constatare che denominarsi “Occupational Safety Consultant” sia stata storicamente la denominazione più riconosciuta. Inoltre, la denominazione di “Consulente della Sicurezza sul Lavoro” (“Occupational Safety Consultant”) o responsabile del “Servizio Sicurezza sul Lavoro” deve essere vista in un’ottica non solo di più potenziali occasioni occupazionali a livello europeo - a fronte soprattutto di una buona conoscenza e padronanza della lingua inglese o di altre importanti lingue straniere - ma anche per la denominazione più rispondente alle reali necessità organizzative e gestionali delle aziende c.d. a vocazione globale, come le Multinazionali italiane o quelle presenti in Italia ed in Europa.
In merito, e venendo alle conclusioni, per evidenziare l’intento della proposta, si riporta di seguito un significativo “stralcio” di una recente lettura di un “Upcoming events” promosso e pubblicizzato proprio dall’”European Agency for Safety and Health at Work” di Bilbao che presentava un Convegno in Italia in questi termini:
“The implementation in Italy of new EU Directives, together with change in workforce, with special reference to aging, launch new legislative and practice challenges to Employers, Managers, Workers, but especially for Occuational Doctors and Occupational Safety Experts, like Prevention And Protection Services’ Responsibles, in Italy known with the acronym “RSPP”.
L’Agenzia Europea presentava questo evento, ma nella impossibilità e/o nella accertata difficoltà di tradurre “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione” - previsto tra l’altro solo in Italia - non ha potuto fare altro - per pubblicizzare l’evento stesso in tutti i Paesi delle CEE - che riportare nella locandina la denominazione di “Occupational Safety Expert”. Nel contempo, dovendo l’Agenzia prendere atto che in Italia questo esperto di sicurezza sul lavoro è denominato “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione”, a margine della nota, e per giustificare l’impossibilità di tradurre questo termine in inglese, si è dovuta avventurare in una impossibile traduzione “like Prevention And Protection Services’ Responsibles, in Italy know with the acronym “RSPP”.
In conclusione, lasciando a ciascun lettore la valutazione positiva o negativa di possibili aspetti applicativi, da parte dello scrivente, appare comunque utile ed opportuno precisare che, sulla base anche delle varie sentenze della Cassazione, la parola “responsabile” è comunque propria nei confronti del “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione” in quanto, anche se il D.Lgs. 81 ne ha escluso sanzioni penali, questo non significa che i “Responsabili” siano esonerati da qualsiasi responsabilità di tipo penale per negligenza, imprudenza ed imperizia derivante dall’attività lavorativa svolta nell’ambito dell’incarico ricevuto dal Datore di Lavoro. In definitiva l’assenza di sanzioni da parte del D.Lgs. 81 non può indurre a pensare che il “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione” goda di una posizione privilegiata o che, addirittura, possa essere esente da qualsivoglia responsabilità in materia di Salute, Sicurezza sul Lavoro ed Ambiente.
Donato Eramo
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Rispondi Autore: Marcello Verrocchio - likes: 0 | 05/07/2017 (07:01:09) |
Buongiorno a tutti. Concordo pienamente con tutte le argomentazioni che indicherebbero come opportuna la modifica della nostra definizione di "RSPP". Mi occupo di "sicurezza ed ambiente" in via esclusiva dal 1986; sono stato (e tuttora sono) "RSPP esterno" in numerose realtà aziendali. In tutte le innumerevoli attività formative svolte negli anni nelle "mie" Aziende, ... dopo essere stato così presentato ai lavoratori partecipanti ... "ecco l'ing. Verrocchio, il ns Responsabile della Sicurezza" ... una buona parte del tempo degli incontri l'ho dovuto sempre dedicare a spiegare e a cercare di far capire a tutti (spesso anche al mio Datore di Lavoro) che nell'Azienda svolgo il compito di RSPP e non che sono affatto il "Responsabile della Sicurezza"! |
Rispondi Autore: Marco Moppi - likes: 0 | 05/07/2017 (08:36:14) |
Se a distanza di 23 anni dal varo del 626 si deve ancora lamentare che RSPP diventi l'acronimo di Responsabile della Sicurezza (e, per inciso, che RLS diventi Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza, o che DPI venga pronunciato "dippiai"), ci sarebbe da chiedersi quanto sia stata efficace la promozione della "cultura della SSL" tanto sbandierata in passato, e non se sia il caso di allineare il lessico ad una dimensione "europea", dimensione che viene tranquillamente messa sotto i tacchi quando, ad esempio, si stravolge l'acccordo europeo sulla valutazione del rischio da SLC; Cmq noto che l'articolo è perfettamente in linea con il DDL Sacconi-Fucksia: complimenti! |
Rispondi Autore: AC - likes: 0 | 05/07/2017 (09:51:28) |
La mia interpretazione è che il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, è appunto responsabile e "coordinatore" di quel servizio/ufficio, il cui operato è nelle mani del Datore di Lavoro, come lo è quello degli altri uffici. Pertanto, ha una funzione consulenziale, ma se poi il Datore di Lavoro opta diversamente non può essere colpa del Servizio (Così come non è dell'Ufficio Acquisti se la sua proposta non viene accettata da DdL). Quindi basta con le idiozie del tipo "se l'RSPP non riesce a farsi ascoltare deve dimettersi". E non trovo nemmeno giusto che il Servizio debba rispondere a terzi, dimostrando il suo operato consulenziale. Il Servizio risponde al Datore di Lavoro che dispone delle risorse ad esso affidate, dei carichi di lavoro e delle mansioni effettivamente svolte (che spesso esulano da quelle formalizzate, togliendo tempo alle stesse), delle ferie assegnate a ciascuno, dello stipendio che gli viene riconosciuto. Solo a questi deve rispondere direttamente, e soprattutto se interno. Sarà poi il DdL, a rivalersi internamente sul Servizio (come su tutti gli altri uffici) nel caso in cui ritenga non abbia svolto correttamente il proprio lavoro. Ma questo vale per tutti gli enti aziendali, tant'è che il C.P. recita che "chiunque" nello svolgimento della propria professione causi un danno per negligenza, imperizia, imprudenza, ecc.... Pertanto tutti ne possiamo rispondere (Sia che facciamo gli RSPP, sia che facciamo i Direttori Acquisti o altro). Il Responsabile della Sicurezza è il Datore di Lavoro |
Rispondi Autore: stefanopileci - likes: 0 | 05/07/2017 (11:18:25) |
...e cosa dire del Coordinatore della sicurezza sui cantieri edili a cui hanno fatto confluire responsabilità di ogni genere non avendo nè autorità nè ruolo riconosciuto e non ha neppure la R di responsabile nella sua denominazione ma la C di coordinatore e questo è quello che dovrebbe fare ...invece ...tutti i fulmini continuano ad abbattersi su questa figura... |
Rispondi Autore: Ernesto rosi - likes: 0 | 05/07/2017 (12:17:37) |
Salve a tutti. Lancio la mia idea. Visto che non è responsabile, e giustamente come detto da un collega NON è il responsabile della sicurezza, preferirei la parola Rappresentante, già in uso da tempo, in analogia con quella già usata per quello dei Lavoratori Sicurezza. Potremmo avere : Il Rappresentante del SPP e il Rappresentante Lav. Sic. Sarebbe anche più semplice da spiegare in aula e credo più lineare. Un saluto. |
Rispondi Autore: mm - likes: 0 | 05/07/2017 (13:13:07) |
mm |
Rispondi Autore: M.M. - likes: 0 | 05/07/2017 (13:15:03) |
Concordo con l'autore . Porto all'attenzione che l'ISTAT ha inquafrato RSPP e ASPP e Coordinatre in un'unica figura: TECNICO DELLA SICUREZZA SUL LAVORO. Attendiamo l'ufficalità nel settore. ISTAT 3.1.8.2.0 - Tecnici della sicurezza sul lavoro 3.1.8.2.0 - Tecnici della sicurezza sul lavoro Le professioni comprese in questa unità applicano ed eseguono procedure, regolamenti e tecnologie proprie per adeguare, modificare, sviluppare, controllare e verificare la sicurezza degli ambienti di lavoro e dei lavoratori, delle macchine e delle loro modalità di uso. Esempi di professioni o addetto al servizio prevenzione e protezione o coordinatore sicurezza per l´esecuzione lavori in cantiere o responsabile del servizio prevenzione e protezione o tecnico esperto di antinfortunistica |
Rispondi Autore: M.M. - likes: 0 | 05/07/2017 (13:16:24) |
....chiedo scusa per errori materiali. |
Rispondi Autore: MF - likes: 0 | 05/07/2017 (14:14:48) |
D'accordo con AC. E comunque tutti questi dubbi, come al solito, nascono dalle mille interpretazioni della legge italiana. Eppure sarebbe così semplice, ma come al solito si cerca di accontentare tutte le associazioni (datoriali, industriali, sindacali) rimanendo nel vago! NO ALLA BUROCRAZIA. SI AL BUON SENSO |
Rispondi Autore: Francesco Naviglio - likes: 0 | 05/07/2017 (14:29:53) |
Egr. Donato Eramo concordo sul tema della figura del Consulente alla Sicurezza che dovrebbe andare a sostituire come figura professionale il Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione. L'articolo è interessante e riprende molti dei concetti e ragionamenti che stiamo portando avanti come Aifos in cui in sostanza si prefigura una figura professionale di cui sta parlando in Uni nel gruppo di lavoro che sta lavorando su una norma tecnica relativa alla figura del HSE Manager. Francesco Naviglio, Segretario Generale di Aifos. |
Rispondi Autore: Carmelo Catanoso - likes: 0 | 05/07/2017 (19:26:53) |
Circa 15 anni fa, nel 2002, l'allora senatore Bastianoni aveva proposto un disegno di legge (n° 1047/2002) sulle figure che a vario titolo si occupavano di sicurezza: Medico competente, psicologo del lavoro, consulente per la sicurezza, ergonomo, tecnico della prevenzione nei luoghi di lavoro e, naturalmente, il Responsabile/coordinatore del SPP. In quel disegno di legge c'erano molte proposte interessanti. Naturalmente, non se ne fece nulla. E fu un vero peccato perché c'erano molte proposte interessanti. Una rilettura aiuterebbe tutti. |