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Piu’ privacy negli alberghi

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Le schede che albergatori e gestori di pensioni compilano all’arrivo dei clienti, una volta inviate alle autorità di pubblica sicurezza, non devono essere conservate. La trasmissione delle schede deve essere inoltre “diretta”, senza il tramite di altri enti o soggetti. L’eventuale trasmissione via Internet necessita, ad oggi, maggiori garanzie nel processo di certificazione dell’identità digitale del sito che riceve i dati.

E’ quanto ha richiesto il Garante della privacy, nel parere sullo schema di decreto del Ministero dell’Interno che regola le modalità per trasmettere alle questure i dati delle persone che alloggiano negli alberghi o in altre strutture ricettive.

“La pronuncia del Garante - ha affermato Giuseppe Fortunato, componente dall’Autorità - elimina ogni equivoco in materia. Gli albergatori o gli altri titolari di strutture recettive, immediatamente dopo aver acquisito un’idonea documentazione che dimostri di aver assolto l’obbligo di comunicare i dati dei clienti all’autorità di pubblica sicurezza, anche per via telematica, devono cancellarli. Dovranno essere conservati solo i dati utili a fini fiscali e contabili e nella misura strettamente necessaria, ad esempio, le informazioni da inserire nella fattura o nella ricevuta.”

La conservazione delle schede da parte degli albergatori non è prevista neppure dal Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza del 1931.

Il Garante ha sollecitato inoltre una verifica sulla necessità e proporzionalità di una misura che prevede la raccolta dei dati di tutti i cittadini italiani che alloggiano negli alberghi e in altri luoghi di soggiorno, anche tenuto conto che la Convenzione applicativa dell’Accordo di Schengen obbliga a rilevare per fini di polizia solo i dati relativi agli stranieri, anche europei, che soggiornano in alberghi e non anche quelli dei cittadini italiani. La Convenzione prevede, peraltro, che questi dati debbano essere trasmessi alle autorità di polizia solo se ciò è necessario per prevenire o accertare reati.

L’Autorità a tutela della privacy si è soffermata inoltre sulle modalità di gestione dei dati dei clienti di albergo da parte delle autorità di pubblica sicurezza. “I dati raccolti presso uffici ed organi di polizia  - precisa - devono essere, comunque, conservati separatamente da altri dati personali detenuti per finalità di pubblica sicurezza e giustizia e deve essere previsto un termine breve di conservazione.

I dati devono essere conservati solo presso le questure.”. Per il Garante non è giustificato anche il loro inserimento in una banca dati centralizzata quale il C.e.d. del Dipartimento della pubblica sicurezza. Necessario, poi, individuare con precisione i soggetti che possono accedere alle informazioni.

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