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VIBRAZIONI MECCANICHE

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Rischio vibrazioni

27/09/2005

Entra in vigore il 6 ottobre il nuovo decreto sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche.

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Il 6 ottobre 2005 entrerà in vigore il decreto legislativo pubblicato nella Gazzetta Ufficialen. 220 del 21 settembre 2005inerente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche in attuazione della direttiva 2002/44/CE.

Tale decreto prescrive le misure per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori che sono esposti o possono essere esposti a rischi derivanti da vibrazioni meccaniche. Il decreto tiene conto delle indicazioni fornite dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

Il campo di applicazione di questo decreto sono le vibrazioni meccaniche, suddivise in 2 categorie: le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio e quelle trasmesse al corpo intero.

Sono specificati quali sono i valori limite di esposizione e i valori d’azione giornalieri normalizzati a un periodo di riferimento di 8 ore. Sono ribaditi gli obblighi del datore di lavoro in termini di misurazione e valutazione dei livelli di vibrazioni meccaniche cui sono esposti i lavoratori, come già espresso nell’articolo 4 del decreto legislativo 626/94.

Dal punto di vista della sorveglianza sanitaria, i lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superiori ai valori d’azione rientrano in quanto previsto dall’articolo 16 del decreto legislativo 626/94. Sono concesse deroghe nel caso di attività lavorative in cui l’esposizione di un lavoratore alle vibrazioni meccaniche è abitualmente inferiore ai valori di azione, ma varia sensibilmente da un momento all’altro e può occasionalmente superare il valore limite di esposizione.

In questo caso la deroga può essere concessa solo a condizione che il valore medio dell’esposizione calcolata su un periodo di 40 ore sia inferiore al valore limite di esposizione. In ogni caso le deroghe sono concesse per un periodo massimo di quattro anni dall’organo di vigilanza territorialmente competente.

Gli obblighi di misurazione e valutazione disposti dal decreto decorrono dalla data del 1° gennaio 2006.

Il Decreto stabilisce anche le misure di prevenzione e protezione e le modalità di informazione e formazione dei lavoratori, le procedure per la sorveglianza sanitaria e le modalità di gestione delle cartelle sanitarie e di rischio.
Nella G.U. del 5 ottobre 2005 sarà ripubblicato il testo del Decreto stesso corredato delle relative note.


Il testo del Decreto è disponibile in Banca Dati.

 

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