Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Norme tecniche e valutazione della vibrazione al corpo intero
Siena, 17 Nov – “ PAF – Portale Agenti Fisici”, un portale realizzato dal Laboratorio Agenti Fisici del Dipartimento di Prevenzione dell' Azienda Sanitaria USL 7 Siena, presenta diverse banche dati che sono valevoli ai fini della valutazione dei rischi ai sensi della normativa (D.Lgs. 81/2008, art. 202, Allegato XXXV). Ad esempio con riferimento alle banche dati " Vibrazioni Mano Braccio" e " Vibrazioni Corpo Intero".
Ricordando che l’allegato XXXV del Testo Unico fa riferimento, per quanto riguarda la valutazione dell’esposizione alle vibrazioni al corpo intero, alla norma tecnica UNI ISO 2631-1, il portale segnala il ritiro della UNI ISO 2631-1:2008“Vibrazioni meccaniche e urti - Valutazione dell'esposizione dell'uomo alle vibrazioni trasmesse al corpo intero - Parte 1: Requisiti generali”, ritiro avvenuto il 12 giugno 2014.
Ricordiamo che la norma:
- definisce i metodi per la misurazione di vibrazioni periodiche, casuali e transitorie trasmesse al corpo intero;
- indica i principali fattori che si uniscono per determinare il grado al quale l'esposizione alle vibrazioni risulta accettabile;
- comprende appendici informative che offrono una guida sui possibili effetti delle vibrazioni sulla salute, sul benessere e sulla percezione del male dei trasporti”.
Inoltre il portale comunica che il ritiro di tale norma da parte UNI “è dovuto a motivi tecnici, ai fini dell'adeguamento della stessa con l’Aggiornamento 1 alla ISO 2631-1:1997, pubblicato nel luglio del 2010”.
E si fa presente che ai sensi del D.Lgs. 81/2008 Titolo VIII Capo III, “la norma di riferimento per la valutazione del rischio vibrazioni in Italia ed in Europa è comunque la ISO 2631-1 così come integrata e modificata dalla ISO 2631-1:1997/Amd.1:2010(en). Tale emendamento integra il testo normativo in relazione alla letteratura e agli standard pubblicati in materia dopo il 1997, ed esplicita - tra l'altro - che metodiche alternative di valutazione in presenza di vibrazioni intermittenti o urti ripetuti che presentino fattori di cresta superiori a 9 sono contenute nello Standard ISO 2631-5 ‘Mechanical vibration and shock - evaluation of human exposure to whole-body vibration - Part 5: Method for evaluation of vibration containing multiple shocks’. Tale norma non era ancora in vigore nel 1997, quando è stata emessa la ISO 2631-1 successivamente recepita in Italia da UNI ISO 2631-1:2008”.
Pubblicità
Sempre con riferimento a “ PAF – Portale Agenti Fisici”, ci soffermiamo brevemente su quanto indicato relativamente alla valutazione del rischio per le vibrazioni trasmesse al corpo intero.
Infatti l'articolo 202 del Decreto Legislativo 81/2008 prescrive “l'obbligo, da parte dei datori di lavoro di valutare il rischio da esposizione a vibrazioni dei lavoratori durante il lavoro”.
E è previsto che la valutazione dei rischi “possa essere effettuata senza misurazioni, qualora siano reperibili dati di esposizione adeguati presso banche dati dell'ISPESL e delle regioni o direttamente presso i produttori o fornitori. Nel caso in cui tali dati non siano reperibili è necessario misurare i livelli di vibrazioni meccaniche a cui i lavoratori sono esposti”.
In ogni caso la valutazione, con o senza misure, “dovrà essere programmata ed effettuata ad intervalli regolari da parte di personale competente. Essa dovrà valutare i valori di esposizione cui sono esposti i lavoratori in relazione ai livelli d’azione e i valori limite prescritti dalla normativa”.
Dopo aver ricordato i livelli d'azione e i valori limite prescritti dal DL 81/2008 (art. 201), il portale sottolinea che la valutazione deve “prendere in esame i seguenti fattori:
- “i macchinari che espongono a vibrazione e i rispettivi tempi di impiego nel corso delle lavorazioni, al fine di valutare i livelli di esposizione dei lavoratori in relazione ai livelli d’azione e valori limite prescritti dalla normativa;
- gli eventuali effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio;
- gli eventuali effetti indiretti sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni tra le vibrazioni meccaniche e l'ambiente di lavoro o altre attrezzature;
- le informazioni fornite dal costruttore dell'apparecchiatura ai sensi della Direttiva Macchine;
- l'esistenza di attrezzature alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione a vibrazioni meccaniche;
- condizioni di lavoro particolari come le basse temperature, il bagnato, l’elevata umidità, il sovraccarico biomeccanico degli arti superiori e del rachide”.
La vigente normativa prescrive inoltre che la valutazione del rischio da esposizione a vibrazioni “prenda in esame : ‘il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a vibrazioni intermittenti o a urti ripetuti’. In presenza di vibrazioni impulsive è pertanto necessario integrare la valutazione dell’esposizione con ulteriori metodiche valutative che tengano in considerazione l’impulsività della vibrazione. Si ricorda in merito che lo standard ISO 2631-1 indica che il parametro valutativo A8 è applicabile per vibrazioni WBV (Whole Body Vibration, ndr) con fattore di cresta inferiore a 9. Il superamento di tale valore è indicativo della presenza di vibrazioni a carattere impulsivo, da valutare utilizzando il valore di dose di vibrazione VDV”.
In aggiunta – conclude e ribadisce il portale – “l’emendamento del 2010 della ISO 2631-1 specifica che le metodiche alternative di valutazione da adottare in presenza di vibrazioni intermittenti o urti ripetuti - che presentino fattori di cresta superiori a 9 - sono contenute nello Standard ISO 2631-5”.
Il link del Portale Agenti Fisici (PAF)
Tiziano Menduto
Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.