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Indicazioni sulla gestione e sull’uso delle macchine in sicurezza

Indicazioni sulla gestione e sull’uso delle macchine in sicurezza
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Rischio ergonomico

01/06/2022

Un progetto per migliorare la tutela di salute e sicurezza nelle organizzazioni di volontariato si sofferma sulle attrezzature di lavoro. L’acquisto e la gestione nel tempo di un’attrezzatura, le indicazioni e le regole per l’uso corretto.

Napoli, 1 Giu – Per le associazioni di volontariato  il D.Lgs 81/2008 comporta una applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro “sostanzialmente su due binari:

  • durante l’attività ‘ordinaria’, al volontario, ai sensi D.lgs 81/08, secondo quanto previsto dall’art. 3 c. 12 bis del testo normativo, si applicano le disposizioni relative ai lavoratori autonomi di cui all’articolo 21 del D.Lgs 81/08.
  • durante le attività svolte nell’ambito di scenari di rischio di protezione civile come definiti dal DM 13/04/2011, il volontario è equiparato al lavoratore, per quanto concerne gli obblighi di formazione, informazione, addestramento, controllo sanitario, sorveglianza sanitaria e dotazione di dispositivi di protezione individuali. In tale circostanza il legale rappresentante dell’associazione acquisirebbe anche lo status di datore di lavoro”.

In entrambi i casi “il volontario deve impiegare ed utilizzare attrezzature che rispettino specifici requisiti di sicurezza e che vengano manutenute correttamente durante il proprio ciclo di vita”.

 

A ricordarlo con queste parole è una scheda contenuta nel, documento prodotto dall’Inail, dal titolo “ Progetto Volontariato Sicuro”; un documento frutto dell’omonimo progetto realizzato dal CSV Napoli, un’associazione del Terzo settore costituita nel maggio 2004, e Inail – Direzione Regionale della Campania, un progetto che sostiene la crescita e la consapevolezza delle organizzazioni di volontariato (ODV) in materia di sicurezza sul lavoro.

 

Dopo aver già presentato il volume Inail che raccoglie tutte le schede prodotte, su vari aspetti e rischi, ci soffermiamo oggi sulla scheda “Volontariato e attrezzature da lavoro”.

 

 

L’articolo affronta in particolare i seguenti argomenti:  

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Macchine Movimento Terra
Formazione degli operatori di escavatori, pale caricatrici frontali, terne ed autoribaltabili a cingoli (D. Lgs. n. 81, 9 aprile 2008, Art.73 e Accordo stato Regioni 22/02/2012 All. IX)

 

Volontariato, normativa e acquisto di un’attrezzatura

Il documento ricorda che nell’art. 15 del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, che delinea le misure generali di tutela, il legislatore evidenzia come “tra gli obblighi del Datore di Lavoro (ed il legale rappresentante dell’associazione di volontariato esercita la funzione di datore di lavoro nei confronti dei volontari che intervengono in attività di protezione civile o nei confronti del lavoratori subordinati presenti nell’associazione stessa), ricadano anche quelli di una scelta ergonomica delle attrezzature di lavoro, spostando in questo caso l’attenzione sull’ergonomia più che sulla conformità progettuale”.

 

E questa direzione che il legislatore ha voluto intraprendere, “viene ribadita nell’art 20 del D.Lgs 81/08, dove tra gli obblighi dei lavoratori si ricorda come questi debbano ‘utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro’ partendo dal presupposto che queste siano conformi; l’attenzione viene ancora una volta focalizzata sull’appropriato comportamento di chi le utilizza e nell’art. 21 del D.Lgs 81/08 dove tra gli obblighi dei lavoratori autonomi vi è quello di utilizzare attrezzature conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto”.

 

Il documento, che riporta anche alcune definizioni normative, si focalizza su 4 aspetti fondamentali del “ciclo vita” di una attrezzatura all’interno di una associazione di volontariato:

  1. l’individuazione, l’acquisto e la messa in servizio dell’attrezzatura con la successiva dismissione e/o vendita;
  2. la gestione delle macchine per il mantenimento dei requisiti di sicurezza nel tempo;
  3. l’informazione e formazione dell’operatore;
  4. le indicazioni per l’uso delle attrezzature.

 

Riguardo al primo punto si indica che la decisione dell’acquisto di una nuova attrezzatura nell’associazione “rappresenta un momento importante per poter agire a livello preventivo e per garantire standard sempre più elevati di sicurezza intrinseca”.

 

In questo caso il legale rappresentante dell’associazione (che può essere anche datore di lavoro), “come acquirente, può incorrere nell’erronea convinzione di pensare che un prodotto marcato CE sia sempre sicuro. La maggioranza delle attrezzature vendute e messe in servizio marchiate CE non necessita di un’ulteriore verifica da parte di un ente di controllo ed è permesso far circolare liberamente l’attrezzatura sul territorio dell’Unione Europea, in quanto il produttore con l’apposizione del marchio CE di conformità e rilasciandone la dichiarazione CE di conformità e le istruzioni, ottiene la ‘presunzione’ di conformità. Il legale rappresentante dell’associazione a maggior ragione quando riveste lo status di datore di lavoro, pur non dovendosi (potendosi) sostituire al fabbricante dovrà valutare, prima della messa in uso dell’attrezzatura stessa, che sia priva dei cosiddetti vizi palesi, cioè quelle carenze che palesemente si manifestano in sede di utilizzo”.

 

Inoltre, “sia che la scelta ricada su una attrezzatura nuova che su una usata e/o ricondizionata”, è opportuno che il vertice dell’associazione “tenga conto non solo della tipologia del lavoro da svolgere, ma anche delle esigenze in termini di salute e sicurezza necessarie a tutelare gli utilizzatori, individuando e valutando:

  • le caratteristiche tecniche e prestazionali necessarie che deve possedere l’attrezzatura;
  • l’affidabilità e professionalità del venditore anche attraverso la presenza di certificazioni di qualità;
  • la presenza della documentazione della marchiatura CE e quella fornita dal costruttore quale il manuale d’uso e manutenzione, la dichiarazione di conformità;
  • la corrispondenza dell’attrezzatura consegnata ai dati di targa, modello;
  • la documentazione relativa a verifiche da effettuare nella fase di installazione e messa in servizio”.

E dovranno “essere predisposti prima dell’utilizzo, l’attuazione di procedure operative e/o di manutenzione e l’organizzazione di specifici incontri di formazione/informazione e addestramento”.

 

Il documento si sofferma poi sul manuale d’uso e manutenzione, sulle manutenzioni ordinarie, periodiche e straordinarie e sulle acquisizioni da fallimenti, aste giudiziarie e/o ramo d’azienda.

 

Si indica poi che di particolare rilievo è “la concessione in uso di attrezzature di lavoro ai volontari, ai quali come ricordiamo, si applicano le disposizioni dei lavoratori autonomi. In questo caso si configura da parte del management dell’associazione una concessione in uso delle attrezzature associative che si consiglia di gestire con il volontario nell’ambito degli accordi che l’art. 3 c. 12bis del D.lgs 81/08 consiglia di predisporre tra le parti”.

E un ulteriore caso particolare, ma frequente, “accade nelle attività di protezione civile dove le attrezzature possono essere utilizzate da volontari/ dipendenti di associazioni diverse da quelle che ne sono proprietarie. Si configura in questo caso una fattispecie di concessione di uso di fatto, in cui il legale rappresentante dell’associazione concedente (ndr comodante) le attrezzature debba garantire che queste siano conformi ai requisiti di sicurezza, e provvedere alla messa a disposizione della documentazione pertinente, nonché attestare, nel caso di attrezzature marchiate CE, il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza ai fini di sicurezza”.

Il documento si sofferma anche sul caso di macchine non marcate CE (antecedenti al 1996).

 

La gestione delle macchine per il mantenimento dei requisiti di sicurezza

Sintetizziamo alcune indicazioni relative alla gestione delle macchine per il mantenimento dei requisiti di sicurezza nel tempo.

 

Si segnala che è possibile assicurare che un’attrezzatura mantenga in servizio “condizioni di utilizzo adeguate alla funzione da svolgere tanto dal punto di vista dell’efficienza quanto soprattutto in riferimento alle condizioni di sicurezza, solo prevedendo, durante il ‘ciclo vitale’ della macchina, idonei interventi di manutenzione e controllo. In tale ottica, il legislatore ha previsto che le attrezzature di lavoro siano oggetto di idonea manutenzione, sottoposte ad interventi di controllo periodici e/o straordinari e infine, ma solo per alcune specifiche tipologie (ovvero quelle indicate nell’allegato VII al d.lgs. 81/08 e s.m.i.), assoggettate al regime di verifica periodica da parte di enti terzi”.

 

Si sottolinea che la manutenzione, nel corso degli anni, “ha subito una profonda evoluzione fino a divenire un’attività complessa che prevede interventi anche di ordine preventivo e periodico e che impone un’attenzione specifica alla formazione ed alle competenze dei lavoratori stessi, superando il vecchio concetto della ‘riparazione quando si verifica un guasto’”.

 

La manutenzione ordinaria “riguarda attività regolari o ripetute di manutenzione preventiva elementare. La tipologia d’interventi manutentivi durante il ciclo di vita sono atti a mantenere l’integrità originaria del bene, mantenere o ripristinare la sua efficienza, contenere il normale degrado d’uso, garantire la sua vita utile e far fronte ad eventi accidentali”.

La manutenzione straordinaria “comprende tipologie d’interventi non ricorrenti e d’elevato costo, in confronto al valore di rimpiazzo del bene e ai costi annuali di manutenzione ordinaria dello stesso. E tali interventi:

  • “possono prolungare la vita utile e/o, in via subordinata migliorarne l’efficienza, l’affidabilità, la produttività, la manutenibilità e l’ispezionabilità;
  • non comportano variazioni di destinazioni d’uso del bene”.

In altre parole, “la manutenzione straordinaria è l’insieme delle azioni migliorative, preventive rilevanti (quali ad esempio revisioni che aumentano il valore dei sistemi e/o ne prolungano la longevità) ed in taluni casi anche correttive (quando l’intervento correttivo aumenta in modo significativo il valore residuo e/o la longevità del sistema) il cui scopo non è dettato da un’esigenza impellente di ripristinare il livello ottimale di funzionamento, ma piuttosto da una gestione economica, nel tempo, del sistema mantenuto”.

 

Le indicazioni e le regole per l’uso corretto delle attrezzature

Il documento indica che l’uso corretto delle attrezzature di lavoro “passa attraverso la puntuale applicazione di tutte le norme procedurali e di sicurezza riportate nel manuale d’istruzione uso e manutenzione dell’attrezzatura oltre ad ulteriori istruzioni scritte, eventualmente necessarie, messe a disposizione dal legale rappresentante/datore di lavoro”. E vengono riportate alcune indicazioni “destinate all’uso corretto delle attrezzature”.

 

Queste le disposizioni generali per l’utilizzo di attrezzature:

  • “l’uso è riservato esclusivamente al personale espressamente autorizzato ed adeguatamente qualificato, che le utilizza correttamente nel rispetto delle indicazioni fornite dal costruttore;
  • è vietato apportare modifiche di propria iniziativa;
  • è necessario installare i macchinari in modo tale che i cavi di alimentazione siano ordinatamente arrotolati o raccolti in posizione tale da non costituire inciampi;
  • i comandi di messa in moto delle macchine devono essere collocati o essere provvisti di dispositivi in modo da evitare avviamenti accidentali;
  • tutti gli organi che possono costituire pericolo (pulegge, cinghie, cremagliere, ingranaggi, parti sporgenti, ecc...) devono essere muniti di protezioni o provvisti di idonei dispositivi di sicurezza, per evitare urti, trascinamenti, contatti con gli operatori ecc… In funzione del tipo di rischio, pertanto, deve essere predisposta idonea protezione, riparo o altro dispositivo di tipo mobile, fisso o immateriale;
  • un’apparecchiatura pericolosa deve essere provvista di un pulsante ben visibile di arresto di emergenza;
  • le macchine che, in relazione alla velocita dei loro organi o in relazione alle particolari condizioni di lavoro, possono subire rotture con conseguenti proiezioni violente di parti di macchina o di materiali in lavorazione, devono essere provviste di involucri o di schermi protettivi tali da resistere all’urto o a trattenere gli elementi o i materiali proiettati”.

 

Queste, infine, alcune regole comportamentali:

  • “accertarsi che la macchina operatrice risponda ai requisiti sopra elencati, in caso si riscontrassero carenze o anomalie astenersi dall’uso e segnalare i problemi al proprio superiore;
  • le protezioni ed i dispositivi di sicurezza delle macchine non devono mai essere rimossi, se non per esigenze di lavoro e, qualora essi debbano essere rimossi, devono essere immediatamente adottate misure atte a mettere in evidenza e a ridurre al minimo possibile il pericolo che ne deriva. La ricollocazione dei dispostivi di sicurezza eventualmente rimossi deve avvenire non appena siano cessate le ragioni che hanno reso necessaria la temporanea rimozione;
  • utilizzare i dispositivi di protezione individuale (DPI), se le indicazioni del costruttore le prescrivono o se le protezioni collettive risultano insufficienti;
  • è vietato pulire, oliare o ingrassare a mano gli organi e gli elementi in moto delle macchine, a meno che ciò non sia richiesto da particolari esigenze tecniche, nel qual caso deve essere fatto uso di mezzi idonei ad evitare ogni pericolo;
  • è vietato compiere su organi in moto qualsiasi intervento di riparazione o registrazione;
  • effettuare interventi di manutenzione (ordinaria e straordinaria) solo se opportunamente istruiti. In alternativa rivolgersi agli incaricati senza prendere iniziative;
  • I lavori di riparazione e manutenzione devono essere eseguiti a macchine e ad impianti fermi.
  • Qualora detti lavori non possano essere eseguiti a macchine e ad impianti fermi a causa delle esigenze tecniche delle lavorazioni o sussistano necessita di esecuzione per evitare pericoli maggiori o maggiori danni, devono essere adottate misure o cautele supplementari atte a garantire la incolumità sia dei lavoratori additivi che delle altre persone;
  • non lasciare incustodite le macchine con motore in moto. Disattivare l’attrezzatura ogni volta che sospende la lavorazione, anche per brevi periodi, in modo che non possa essere attivata accidentalmente”.

 

Concludiamo rimandando alla lettura integrale del documento che riporta ulteriori dettagli, modelli di documenti e indicazioni per una corretta gestione in sicurezza delle attrezzature di lavoro.

 

Tiziano Menduto

 

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Inail – Direzione Regionale della Campania, CSV Napoli, “ Progetto Volontariato Sicuro”, raccolta di opuscoli correlati al progetto Volontariato Sicuro e realizzati da un gruppo di lavoro costituito da vari esponenti di Inail e CSV Napoli (formato PDF, 13.61 MB).

 

 

Vai all’area riservata agli abbonati dedicata a “ La tutela della sicurezza nelle attività di volontariato”.

 


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