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Privacy e documenti relativi ai lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti

Il 3 gennaio l'ISPESL ha indicato nella circolare n.40 le modalità per la consegna dei documenti sanitari per i lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti, così come previsto dal D.Lgs. n. 230/1995, art. 90, comma 4.

La consegna dei documenti, obbligatoria già dal 1 gennaio 2001, deve avvenire nel rispetto della normativa vigente in tema di segreto professionale e tutela della riservatezza dei dati sanitari.

L'ISPESL ha specificato che i documenti devono essere spediti in busta chiusa, riportante sull'esterno la seguente dicitura:"Contiene documentazione riservata ai sensi della legge n. 675/1996 e D.Lgs. n. 230/1995 e successive modifiche e integrazioni". Dentro la busta dovrà essere inserito il plico sigillato contenente la documentazione relativa a ciascun lavoratore.
Il plico dovrà essere, inoltre, accompagnato da una lettera del medico incaricato della sorveglianza medica, nella quale siano specificati:
- nominativo del lavoratore;
- luogo e data di nascita;
- data di assunzione;
- mansione svolta;
- ragione sociale del datore del lavoro;
- data di risoluzione del rapporto di lavoro o cessazione dell'attività dell'impresa.

Se la documentazione riguarda più lavoratori, è possibile trasmettere con una sola busta chiusa più plichi, ognuno dei quali accompagnato dalla lettera del medico competente.
L'indirizzo al quale trasmettere la documentazione è il seguente:
ISPESL - Dipartimento di medicina del lavoro - Settore radioprotezione - Via Fontana Candida, n. 1- 00040 Monte Porzio Catone (RM).

E' utile ricordare che la consegna dei documenti sanitari per i lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti deve essere effettuata dal medico competente entro sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o dalla cessazione dell'attività di impresa che comporti esposizione a radiazioni ionizzanti.
All'ISPESL devono essere consegnati i documenti sanitari personali unitamente ai documenti di cui all'art. 81 del D.Lgs. n. 230/1995(i risultati della sorveglianza fisica dell'ambiente di lavoro e le relazioni sulle esposizioni accidentali o di emergenza, ad esempio).
Una eventuale proroga di ulteriori 6 mesi può essere concessa dall'ISPESL solo su richiesta motivata del medico.






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