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FORMAZIONE PER I LAVORI IN QUOTA

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Rischio cadute e lavori in quota

09/02/2006

La Conferenza Stato Regioni ha raggiunto un accordo per l'individuazione dei soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei corsi per lavoratori e preposti addetti all'uso di attrezzature di lavoro in quota.

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La Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano ha raggiunto un accordo il 26 gennaio per l'individuazione dei soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei corsi per lavoratori e preposti addetti all'uso di attrezzature di lavoro in quota (ponteggi e sistemi a funi), in attuazione degli articoli 36-quater, comma 8 e 36-quinques, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

Secondo l’accordo, per la formazione degli addetti al montaggio dei ponteggi è previsto un corso della durata di 28 ore diviso in 3 moduli: un modulo teorico di 4 ore, seguito da una verifica e da un corso pratico di 14 ore. Al termine è prevista una verifica con prova pratica.

Per quanto riguarda gli addetti ai sistemi di posizionamento a funi, è previsto un corso teorico-pratico di base di 12 ore seguito da un modulo di 20 ore, differente per le due tipologie di operatori: lavori in sospensione e lavori sugli alberi. Anche in questi moduli sono previsti test teorici e prove pratiche.

Il documento (disponibile per gli abbonati):

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO - PROVVEDIMENTO 26 Gennaio 2006 - Accordo Stato, regioni e province autonome, in attuazione degli articoli 36-quater, comma 8, e 36-quinquies, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. (Repertorio atti n. 2429).

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