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Risposte a quesiti sui RSPP
Pubblichiamo alcuni quesiti sui Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) tratti dalla raccolta della Direzione Sanità, Prevenzione Sanitaria ambienti di vita e di lavoro della Regione Piemonte, aggiornata al 2014.
Seguo come RSPP esterno un’impresa industriale, che ha in programma di superare i 200 addetti. Mi chiedo se, in base al D.lgs. 81/08, posso ancora svolgere il ruolo di RSPP esterno oppure, dal momento in cui l’azienda avrà più di 200 addetti, il servizio SPP aziendale dovrà avere un suo RSPP interno?
Rientrando nei casi dell’art. 31 comma 6 del D.lgs. 81/08, il servizio di prevenzione e protezione deve essere interno. Ciò significa che RSPP e ASSP devono essere interni e devono essere in numero sufficiente ad assicurare lo svolgimento dei compiti di cui all’art. 32 (non esistono standard numerici).
Sono un RSPP, laureato in ingegneria, e come tale opero in alcune aziende. Visti gli Accordi Stato Regioni sulla formazione dei lavoratori, sembra che sia possibile da parte di un RSPP essere docente nei corsi di formazione di lavoratori, preposti e dirigenti. Posso tenere tali corsi nelle aziende in opero?
L’Accordo 221/CSR del 21 dicembre 2011 prevede che, tra l’altro, per ciascun corso si debba individuare: il soggetto organizzatore del corso, il quale può essere anche il datore di lavoro; un responsabile del progetto formativo, il quale può essere il docente stesso; docenti interni o esterni all’azienda, che devono dimostrare di possedere i requisiti di cui al D.I. del 6 marzo 2013.
Sono un RSPP di alcuni istituti comprensivi e sto organizzando i corsi per il personale secondo l’Accordo Stato Regioni n. 221. Volevo chiedere se ci sono delle controindicazioni sul fatto di tenerli contemporaneamente a più classi da 35 persone usando skype?
Relativamente alla formazione in modalità e-learning, si ribadisce che essa non consiste in una mera fruizione on line di materiali didattici o nel semplice scambio di e-mail o ancora nell’uso di un forum, ma in un modello formativo interattivo, da attivare mediante una piattaforma informatica, che consenta ai discenti di interagire fra di loro e con un tutor. Pertanto, non si ritiene conforme alla norma fare una formazione a distanza utilizzando skype, oltretutto contemporaneamente a più classi ciascuna di 35 persone.
Il RSPP può fornire la formazione ai lavoratori?
Il RSPP può fare il docente nei corsi di formazione per i lavoratori ex art. 37 del D.lgs. 81/08 se possiede i criteri previsti dal Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013 recante “ Criteri di qualificazione del formatore in materia di salute e sicurezza del lavoro”.
Un RSPP dipendente di un’azienda, che ha frequentato specifici corsi per i moduli A, B e C, deve essere formato anche ai sensi dell’art. 37 del D.lgs. 81/08 (con formazione generale di 4 ore e specifica in base al livello di rischio)?
Con l’Interpello n. 18/13, la Commissione per gli Interpelli ha dato risposta ad una istanza, presentata dal Consiglio Nazionale dei Periti Industriali (CNAPI), relativa all’esistenza dell’obbligo di formazione, ai sensi dell’art. 37, per i lavoratori che svolgono le funzioni di RSPP.
La Commissione Interpelli ha stabilito che la formazione erogata agli RSPP e ASPP è superiore e quindi comprensiva, per contenuti e durata, a quella da erogare ai lavoratori ai sensi dell’art. 37 del D.lgs. 81/08.
La formazione di R-ASPP è pertanto valida, relativamente a quella prevista per lavoratori e preposti, ma deve essere integrata rispetto ad eventuali rischi specifici rilevati dalla valutazione dei rischi.
I corsi di aggiornamento dei Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione possono essere svolti da Enti di Formazione non accreditati presso la Regione Piemonte?
I soggetti formatori autorizzati ad erogare corsi di aggiornamento sono i medesimi autorizzati a fare i corsi di formazione, e sono indicati all’articolo 32, comma 4 del D.lgs. 81/08 e al punto 4 dell’Accordo Stato Regioni del 26/1/2006, come chiarito nell’Accordo Stato Regioni del 5/10/2006.
E’ possibile che tali corsi possano essere svolti da Enti di Formazione non accreditati presso la Regione Piemonte quali ad esempio l’Università o le Associazioni sindacali.
Tuttavia, un soggetto diverso da quelli indicati dalla norma per operare in Piemonte come agenzia formativa deve essere accreditato. L’elenco dei soggetti formatori abilitati ad erogare corsi di formazione e aggiornamento per R-ASPP, come previsto dalla DGR n. 22-5962 del 17 Giugno 2013, è presente nel sito della Regione Piemonte ( www.regione.piemonte.it), nella sezione dedicata alla Sicurezza sul lavoro.
E’ sempre obbligatoria la designazione dell’Addetto al servizio SPP? Quali sono i criteri di scelta?
Non esistono criteri tassativi, ma la dimensione, l’articolazione e la complessità aziendale sono elementi che devono orientare la scelta. Il servizio di prevenzione deve essere costituito da un numero sufficiente di persone in modo da svolgere efficacemente i compiti di cui all’art. 33 del D.lgs. 81/08.
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Rispondi Autore: Maurizio Cappai RSPP - likes: 0 | 21/10/2014 (18:33:22) |
Chiedo perdono ad eventuali colleghi di fresca nomina, ma personalmente come RSPP mi aspetterei di rispondere a quesiti di questo tipo, non di porli, visto che le risposte sono tutte esplicitamente scritte nella vigente normativa...... Un'ultima cosa: forse sarebbe il caso di specificare che chi chiede degli enti accreditati presso la regione piemonte... risiede e svolge la sua attività nella regione piemonte... altrimenti non si capisce il quesito. grazie e cordiali saluti |