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I nuovi obiettivi dell’UE in tema amianto

I nuovi obiettivi dell’UE in tema amianto

Autore: Ufficio Stampa

Categoria: PUBBLIREDAZIONALE

16/07/2024

L’Unione Europea, con la Direttiva 2023/2668, ha imposto regole più stringenti per la tutela dei lavoratori esposti all’amianto. Viene, in particolare, introdotta all’art. 11 la figura dell’operatore qualificato: chi è? Quali competenze deve avere?

 

L'amianto, noto anche come asbesto, è stato ampiamente utilizzato in passato per le sue eccellenti proprietà isolanti e resistenti al fuoco. Tuttavia, è ora riconosciuto come una delle principali cause di cancro professionale. Secondo i dati del 2017, il cancro professionale è responsabile del 52% dei decessi correlati al lavoro nell'Unione Europea, e il 78% di questi tumori, in particolare al mesotelioma e al cancro ai polmoni. sono attribuibili all'esposizione a fibre di amianto.

 

L'impatto dell'amianto è vasto: si stima che nell'UE vi siano 1,55 milioni di aziende che svolgono lavori con l'amianto, esponendo tra 4,1 e 7,3 milioni di lavoratori a questo pericoloso materiale. La maggior parte di questi lavoratori, circa il 97%, opera nel settore edile, mentre il 2% è impiegato nella gestione dei rifiuti. Nel 2019, si sono registrati 71.750 decessi nell'UE a causa della precedente esposizione professionale all'amianto.

 

Un dato significativo è che circa il 99% delle aziende che lavorano con l'amianto sono piccole imprese, prevalentemente nel settore edile. Questi dati, riportati all’interno di un briefing preparato per la Commissione per l'occupazione e gli affari sociali (EMPL) evidenziano l'urgenza di adottare misure efficaci per la gestione sicura dell'amianto e per la protezione dei lavoratori

 

In questo quadro allarmante, la Direttiva (UE) 2023/2668, adottata dal Parlamento Europeo e dal Consiglio dell'Unione Europea il 22 novembre 2023, modifica la Direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori dai rischi connessi all'esposizione all'amianto durante il lavoro. All’interno del documento si evidenziano i gravi rischi per la salute derivanti dall'esposizione all'amianto e viene definito un valore limite di esposizione professionale più restrittivo con l’utilizzo di metodi di misurazione più accurati. Vengono inoltre rafforzati gli obblighi dei datori di lavoro in materia di valutazione dei rischi, misure preventive, formazione e sorveglianza medica dei lavoratori. Infine, la viene sottolineata la necessità di un sostegno tecnico per i datori di lavoro, in particolare per le piccole e medie imprese, e di un'azione coordinata a livello europeo e internazionale per eliminare l'amianto.

 

L'obiettivo principale è quindi quello di rafforzare la protezione dei lavoratori dall'esposizione all'amianto. introducendo una serie di modifiche significative alla direttiva 2009/148/CE.


 

La modifica più importante riguarda quindi l'abbassamento del valore limite di esposizione all'amianto. Entro il 21 dicembre 2029, i datori di lavoro dovranno garantire che nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di fibre aerodisperse superiore a 0,01 fibre per cm3, misurata in rapporto a una media ponderata nel tempo (TWA) di 8 ore, quando si conteggiano anche fibre di larghezza inferiore a 0,2 micrometri, oppure a 0,002 fibre per cm3 quando si conteggiano fibre di larghezza compresa tra 0,2 e 3 micrometri; a questo si aggiunge l'obbligo di utilizzare la microscopia elettronica, o un metodo alternativo che fornisca risultati equivalenti o più accurati, per la misurazione delle fibre di amianto nell'aria. Questo metodo, più sensibile della microscopia ottica, permetterà di rilevare anche le fibre più sottili, garantendo una maggiore tutela per i lavoratori.

 

Un altro aspetto importante sono le imprese che intendono effettuare lavori di demolizione o rimozione dell'amianto che dovranno ottenere un'autorizzazione dall'autorità competente, dimostrando di essere in regola con le disposizioni in materia di prevenzione e sicurezza. La direttiva introduce anche i requisiti minimi per il contenuto, durata e frequenza della formazione cui devono essere obbligatoriamente sottoposti i lavoratori esposti, nell’allegato I bis.

 

Si pone infine l’accento sull'obbligo di dare priorità alla rimozione totale dell'amianto rispetto ad altre forme di manipolazione.

 

La direttiva menziona la figura di un "operatore qualificato" all'articolo 11. Questo articolo stabilisce che, prima di iniziare lavori di demolizione, manutenzione o ristrutturazione in edifici costruiti prima dell'entrata in vigore del divieto nazionale dell'amianto, i datori di lavoro devono adottare le misure necessarie per individuare la presenza di materiali che potrebbero contenere amianto. Se queste informazioni non sono disponibili, il datore di lavoro deve garantire che un operatore qualificato esamini la presenza di materiali contenenti amianto, in conformità con le leggi e le prassi nazionali.

 

In Italia questa figura viene disciplinata dal DM 06/09/1994, nel quale vige l’obbligo di designare una figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i manufatti contenenti amianto: il Responsabile Rischio Amianto. A questa si aggiunge la UNI/PdR 152.2:2023 pubblicata il 9 novembre 2023 che definisce i requisiti per la figura professionale del Responsabile del Rischio Amianto (RRA). Tale prassi specifica i compiti, le conoscenze, le abilità, i livelli di autonomia e responsabilità richiesti al RRA per gestire i Materiali Contenenti Amianto (MCA), con particolare attenzione alla valutazione del rischio, all'elaborazione del programma di controllo e manutenzione e al rapporto con le imprese di bonifica. Si forniscono indicazioni per la valutazione della conformità dei professionisti ed approfondisce aspetti etici e deontologici della professione, sottolineando l'importanza della formazione continua per garantire un aggiornamento costante, inquadrandosi al livello 5 della classificazione QNQ.

 

Altre due normative di recente introduzione sono la uni 11903:2023 e la 11870:2023 che definiscono i requisiti per la figura professionale dell’ addetto al censimento ed i criteri di individuazione di MCA in diversi contesti tra cui strutture edilizie, impianti e macchinari. Queste conoscenze risultano propedeutiche a definire le conoscenze ed abilità del RRA.

 

In questo nuovo quadro delineato dall’UE e dalla recente normativa italiana risulta fondamentale formare esperti in questo settore in grado di colmare e migliorare le lacune ancora presenti in tema di individuazione e gestione dei manufatti contenenti amianto.

 

 

Per approfondire l’argomento è possibile partecipare al corso in videoconferenza “Addetto al censimento dei MCA e il Responsabile Rischio Amianto” che si svolge in due moduli:

 

Modulo 1: Addetto al censimento dei MCA da 16 ore

dal 16 e 23 aprile 2024 - scarica il programma completo

 

Modulo 2: Il responsabile rischio amianto da 24 ore

dal 16, 23 e 30 aprile 2024 - scarica il programma completo

 

Valido come aggiornamento RSPP, ASPP, formatori area 2, coordinatori, HSE (area tecnica sicurezza sul lavoro) e consulenti AiFOS (ambito sicurezza sul lavoro).

 

Per ulteriori informazioni, contattare:

Davide Faccini - AZ Safe Srl

formazione@az-safe.it - Tel. 03621542118

 

 

 

 

 

 


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