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Codice della privacy: le novita' (2/2)

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Pubblica amministrazione

09/07/2003

Dal Garante della privacy una sintesi dei punti rilevanti del testo unico in materia di trattamento dei dati personali.

Continuiamo oggi la sintesi dei punti rilevanti del testo unico in materia di trattamento dei dati personali, presentata dal Garante della privacy.
(La prima parte dell’articolo è consultabile sul n.813 di PuntoSicuro).

Telecomunicazioni. Il codice si inserisce nella linea di tendenza europea e stabilisce un nuovo e più ridotto termine massimo per la conservazione dei dati del traffico telefonico per ragioni di accertamento e repressione reati, prescrivendo un termine di trenta mesi rispetto a quello attuale di 5 anni, secondo modalità che dovranno essere stabilite con decreto ministeriale. Ridotto periodo di conservazione, anonimato e necessità del consenso per il trattamento dei dati sulla localizzazione dei cellulari.

Trattamento in ambito giudiziario. Vengono meglio garantite le parti nei processi. Il Codice prevede infatti che l’interessato possa chiedere, nel processo, di apporre sulla sentenza un’annotazione con la quale si avvisa che, nel caso di pubblicazione del verdetto su riviste giuridiche o su supporti elettronici o in caso di diffusione mediante reti telematiche, devono essere omessi i dati dell’interessato. Con disposizione espressa si attribuisce maggiore tutela ai minori nel processo, non solo in quello penale, ma anche nei settori civili e amministrativi.

Pubblica amministrazione. Il Codice innova anche, accogliendo indicazioni del Garante, nella materia della notificazione degli atti giudiziari e degli atti amministrativi e impone la regola della busta chiusa per i casi di notifica effettuata a persona diversa dal destinatario. Viene sancita espressamente la necessità per gli enti pubblici di approvare regolamenti per i trattamenti dei dati sensibili, ma solo con il parere conforme del Garante.

Liste elettorali. Le liste elettorali non possono essere più usate per promozione commerciale: solo per scopi collegati alla disciplina elettorale e per finalità di studio ricerca statistica, scientifica o storica o a carattere socio assistenziale.

Internet, videosorveglianza, direct marketing. Per settori così delicati il codice conferma la previsione di appositi codici deontologici.
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