Quali regole per gli SMS elettorali?
Non rientrano nel caso di “spamming” via telefono i casi di SMS elettorali segnalati al Garante per la protezione dei dati personali da alcuni cittadini in occasione delle scorse elezioni politiche.
Lo ha concluso l’indagine disposta dall’Autorità nei confronti della forza politica committente (Forza Italia) e delle società di servizi telematici che avevano inviato i messaggi.
Dagli accertamenti è risultato che in molti casi i segnalanti avevano in precedenza sottoscritto contratti con i quali avevano accettato espressamente la ricezione di messaggi promozionali anche di tipo politico in cambio di una “ricarica” del credito sul proprio cellulare.
Alcune formule di informative o di consenso non erano tuttavia integralmente conformi alla disciplina vigente, e il collegio del Garante ha impartito le dovute prescrizioni alle società.
La presentazione dell’esito di questa indagine è stata occasione per il Garante della privacy di richiamare nuovamente l’attenzione, anche in vista delle elezioni amministrative del 28-29 maggio 2006, sulle garanzie per i cittadini stabilite nel provvedimento generale in materia di utilizzo dei dati personali a fini di propaganda elettorale del 7 settembre 2005.
“Senza il consenso specifico dei destinatari - ribadisce l’Autorità - i partiti, le liste e i candidati alle elezioni non possono inviare messaggi di propaganda via cellulare o via e-mail. “
L’Autorità, in particolare, ribadisce le regole da rispettare quando si utilizzano strumenti di comunicazione elettronica. A meno che i dati personali siano stati forniti direttamente dall’interessato, è infatti necessario acquisire il preventivo consenso del destinatario per l’invio di sms, e-mail, mms, per telefonate preregistrate e fax.
Stesso discorso nel caso si utilizzino dati raccolti automaticamente su Internet o ricavati da forum o newsgroup, liste abbonati ad un provider, dati presenti sul web per altre finalità.
I cittadini devono essere informati sull’uso che si fa dei loro dati.
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