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Legge sull’uso dell’intelligenza artificiale: l’avete letta attentamente?
Con tempestività, il governo italiano ha adottato le norme europee sull’uso responsabile dell’ intelligenza artificiale tutelando dati personali, sicurezza informatica, accessibilità, sviluppo economico e diritti degli utenti.
Come di consueto, la legge inizia con alcune definizioni, illustrando di seguito i principi generali afferenti allo sviluppo e all’utilizzo di sistemi di modelli di intelligenza artificiale. Poiché questi sistemi utilizzano una grande quantità di dati personali, è indispensabile che vengano rispettate precise disposizioni di tutela dei dati e degli interessati, cui i dati si riferiscono.
In particolare, la legge sottolinea come sia indispensabile applicare rigidi principi di sicurezza informatica (in disprezzo della lingua italiana, il testo della legge parla di “ cybersicurezza”), adottando in particolare specifici controlli, in grado di garantire la resilienza degli applicativi ad eventuali attacchi.
È apprezzabile il riferimento al fatto che questi applicativi devono essere pienamente accessibili anche a persone con disabilità. Sempre con riferimento agli interessati con limitazioni specifiche, l’accesso alle tecnologie di intelligenza artificiale, per minori di anni 14, richiede il consenso genitoriale.
![]() | Approfondimento della normativa ISO 11064 e altre norme per la progettazione delle sale di controllo, a cura di di Adalberto Biasiotti. |
L’intero articolo 5 è dedicato ai principi in materia di sviluppo economico, sottolineando come questi applicativi possono essere oltremodo preziosi, se usati correttamente, per favorire lo sviluppo economico e sociale dell’Italia.
Quando tali applicativi vengano utilizzati in materia di sicurezza e difesa nazionale, occorre rispettare le indicazioni, sviluppate dall’agenzia per la cybersicurezza nazionale, a tutela della sicurezza nazionale dello spazio cibernetico.
Particolarmente interessante è l’articolo 7, che fa’ riferimento all’uso di questi applicativi in ambito sanitario e di disabilità, perché esso cerca di conciliare alcuni preziosi risultati, conseguenti all’uso di questi applicativi, con possibili rischi di invasività degli stessi.
L’articolo 10 è dedicato in particolare all’esame dei rischi possibili, in materia di fascicolo sanitario elettronico, con indicazioni specifiche sui modelli di comportamento da adottare.
Articoli successivi fanno riferimento all’uso di questi applicativi nell’ambito del mondo del lavoro e delle professioni intellettuali.
Di particolare interesse è l’articolo 16, laddove si dà delega al governo sulle modalità con cui sia possibile adottare sistemi di addestramento degli applicativi di intelligenza artificiale, tenendo presente che, sempre più spesso, oggi bollettini informativi, mezzi di comunicazione ed altri canali sociali proibiscono l’utilizzo delle loro presentazioni ai fini di addestramento di questi applicativi (lo stesso atteggiamento è stato preso dal presente bollettino).
L’articolo 20 fa riferimento agli organismi esistenti, in ambito di controllo nazionale, per monitorare la corretta applicazione ed attuazione di questa normativa. In particolare, il compito è affidato l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) ed all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN).
L’articolo 23 fa’ riferimento agli investimenti nello sviluppo di questi applicativi, autorizzandoli sotto forma di equity o quasi equity.
Infine, l’intero Capo IV è dedicato ad illustrare le disposizioni a tutela degli utenti, in materia di diritto d’autore.
Di particolare interesse il Capo V, laddove vengono illustrate le modifiche al codice penale ed ulteriori disposizioni, di natura penale, nei confronti di chi viola le disposizioni sopra illustrate.
Ci permettiamo di ripetere la raccomandazione iniziale: cari esperti di sicurezza e privacy, se non la avete ancora letta, fatelo subito!
Adalberto Biasiotti
I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.
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