Il disegno di legge sulla installazione di impianti di videosorveglianza
In allegato a questo articoletto offro ai lettori il testo originale del disegno di legge, che attualmente sta per ottenere la piena approvazione da parte dei due rami del parlamento.
La lettura del testo è oltremodo interessante, anche perché dimostra come il relatore abbia preso contatto con persone che hanno una certa competenza nel settore, il che purtroppo non sempre accade.
Innanzitutto vorrei riepilogare rapidamente per i lettori quali sono gli adempimenti necessari, per rispettare le indicazioni del regolamento generale europeo in materia di protezione dei dati personaliv.
Informativa sintetica
All’ingresso dell’insediamento, dove viene installato l’impianto di videosorveglianza, deve essere installata l’informativa sintetica, di cui il Garante ha messo a disposizione un esemplare. Prego vivamente i lettori di non comperare su piazza cartelli informativi, a dir poco fantasiosi.
Informativa analitica
In prossimità del punto di accoglienza deve essere apposta una informativa analitica, che può occupare una intera pagina formato A4. Questo foglio può essere applicato al muro, in una posizione facilmente visibile da chiunque abbia ad entrare nell’insediamento protetto.
Informativa a tutti i dipendenti, che possono essere ripresi dall’impianto di videosorveglianza
Questa informativa è diversa dalla precedente, in quanto non è indirizzata a visitatori ed ospiti, o genitori o tutori degli ospiti, ma specificamente ai dipendenti, secondo le indicazioni dell’ormai noto statuto dei lavoratori.
Designazione degli autorizzati al trattamento
Questa designazione deve essere consegnata non a tutti i dipendenti, ma solo a uno o due, al massimo, che possono operare, con la supervisione delle forze dell’ordine, sull’impianto di videosorveglianza. Ricordo che il disegno di legge prevede che le immagini vengano cifrate all’interno stesso della telecamera e quindi una postazione di comando e controllo non può comunque osservare immagini in diretta.
Accesso alle immagini videoregistrate
Il disegno di legge prevede delle modalità estremamente raffinate di protezione delle immagini videoregistrate, consentendo solo le forze dell’ordine, e solo a fronte della presentazione di una denuncia od un reclamo, l’accesso alle videoregistrazioni stesse.
Regolamento operativo e durata di conservazione delle videoregistrazioni
Questo aspetto, insieme ad altri aspetti operativi, deve essere governato da un regolamento, pubblicato dal Garante per la protezione dei dati personali, che deve essere reso disponibile entro 60 giorni dalla entrata in vigore di questa legge. Immagino che questo regolamento prenderà in considerazione anche altri aspetti operativi, ad esempio legati agli interventi di manutenzione.
Dopo aver analizzato questi aspetti, afferenti alla protezione dati personali, passiamo ad analizzare le caratteristiche tecniche di questi impianti, che sono alquanto impegnative e non consuete. Ad esempio, è certo che le telecamere cinesi da 40 o 50 € non potranno essere utilizzate, proprio perché il disegno di legge prevede requisiti di protezione dei dati piuttosto impegnativi.
Cominciamo ad analizzare le telecamere
Per evidenti ragioni gestionali, è del tutto improbabile che vengano utilizzate delle telecamere con brandeggio, per il semplice fatto che non si capisce chi potrebbe manovrare le telecamere stesse. Esse potrebbero essere utilizzate solo se programmabili una volta per tutte, in modo da non richiedere manovre specifiche.
Non ho alcuna esitazione nel raccomandare di utilizzare telecamere con custodia tipo dome, che hanno il gran vantaggio di essere poco intrusive da un punto di vista estetico e facili da mantenere, in caso di necessità.
Come accennato in precedenza, dovremo dimenticare le telecamere da quattro soldi, per il semplice fatto che il disegno di legge impone che le immagini catturate dalla telecamera vengano protette da applicativo criptografico, situato all’interno stesso della telecamera. Occorre pertanto scegliere una telecamera dotata di almeno una scheda di memoria ad innesto, sulla quale potrà essere caricato l’applicativo criptografico, che a sua volta deve avere caratteristiche particolari.
La scheda di memoria potrà essere utilizzata anche come archivio locale, in caso di problemi nella connessione fra la telecamera e il server.
La connessione fra la telecamera il server
Anche in questo caso, il disegno di legge dà delle indicazioni alquanto puntuali, prevedendo che il flusso dei dati cifrati in uscita dalla telecamera sia trasmesso mediante un cavo Ethernet od un sistema Wi-Fi criptato ad un server interno, privo di connessione alla rete Internet. Questo garantisce che tutte le immagini che vengono catturate dalle telecamere restano all’interno dell’impianto di videosorveglianza.
Mi permetto di far presente all’estensore del disegno di legge che vi è una inutile ridondanza in questo articolo-articolo 3-in quanto se le immagini che provengono dalle telecamere sono state già protette da algoritmo criptografico, non riesco a capire quanto possa essere utile un ulteriore protezione criptografica sul sistema Wi-Fi. È anche vero che spesso questi sistemi Wi-Fi dispongono di applicativi gratuiti incorporati e quindi un eventuale ridondanza criptografica non rappresenta una particolare complicazione.
Apprezzo il fatto che l’estensore del disegno di legge sia già a conoscenza dell’esistenza di connessioni Power over Ethernet, in modo da consentire il collegamento fra le telecamere e il server sia mediante un appropriato cavo multifunzione, sia mediante collegamento Wi-Fi. Ricordo comunque lettori che se viene utilizzato il collegamento Wi-Fi occorre comunque alimentare le telecamere.
La continuità di esercizio
Il disegno di legge nulla dice in merito alla continuità di funzionamento dell’impianto di videosorveglianza. Se quindi viene a mancare l’alimentazione di rete, l’impianto non è in grado di funzionare e questo fatto, ad avviso di chi scrive, può rappresentare una debolezza, che potrebbe anche essere sfruttata da qualche malintenzionato, che operi all’interno della struttura, dove l’impianto è stato installato.
Le modalità di accesso alle videoregistrazioni
Il disegno di legge si preoccupa di precisare che nessuno può accedere alle videoregistrazioni, che non sia un rappresentante delle forze dell’ordine, il quale comunque dispone di limitati poteri di accesso, perché tale accesso può avvenire solo a seguito di denuncia di reato presentata alle competenti autorità. È bene sottolineare che questa disposizione, prevista dall’articolo 2, comma 2, penalizza fortemente i diritti degli interessati, tra i quali il diritto di accesso è primario. D’altro canto, esigenze di tutela della società civile possono limitare i diritti degli interessati, come ben puntualizza il regolamento europeo.
Ben conoscendo i potenziali pasticci che possono nascere nell’estrarre le immagini degli impianti di videosorveglianza, sarebbe opportuno che l’accesso delle forze di polizia, a fronte di una denuncia di reato, fosse effettuato in maniera garantistica, magari mediante la designazione di un proprio perito, da parte del soggetto, contro il quale è stata esposta la denuncia. In tanti anni di attività, ho visto numerosissime anomalie legate all’estrazione delle immagini videoregistrate, successivamente manipolate dalle forze dell’ordine, secondo criteri non propriamente garantistici, anche se tali forze operavano in un contesto di buona volontà.
Continuando nell’analisi delle modalità di accesso alle videoregistrazioni, l’articolo 3 prevede che l’applicativo criptografico sia del tipo a doppia chiave asimmetrica. La chiave pubblica si trova all’interno del firmware di ciascuna telecamera, vale a dire sulla schedina di memoria sopra menzionata, mentre la chiave privata rimane nella disponibilità di un ente certificatore accreditato, che la fornisce solo in determinate circostanze. Invito fin da adesso i numerosi organismi certificati ed accreditati, che operano in questo settore, ad attivarsi per mettere a punto delle procedure di acquisizione, custodia e rilascio di questa porzione di chiave.
Mi auguro che lettori abbiano trovato utile questa rapida rassegna, che non prende in considerazione gli aspetti economici, in quanto essi rientrano in un quadro di valutazione, che ho deliberatamente escluso da questa panoramica iniziale.
Sarà mia cura aggiornare questa rassegna, quando il disegno di legge verrà approvato dai due rami del parlamento.
Nel frattempo mi auguro che gli installatori di impianti di videosorveglianza comincino ad attivarsi, per mettere tempestivamente a disposizione dei richiedenti impianti allineati con le indicazioni legislative.
Allegato disegno di legge (pdf)
Adalberto Biasiotti
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