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Dati genetici e diritti delle persone

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Privacy

21/02/2005

I dati potranno essere utilizzati solo con particolari modalità, per finalità indicate e con garanzie per l'interessato. Coinvolte le strutture sanitarie, i laboratori e gli enti di ricerca, gli psicologi, i farmacisti, gli avvocati e altre categorie.

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“I dati genetici potranno essere utilizzati solo con particolari modalità e per finalità selettivamente indicate nell'ambito della tutela della salute, della ricerca scientifica ed epidemiologica o dell'eventuale utilizzo probatorio in sede giudiziaria. Garanzie specifiche accompagneranno la manifestazione del consenso dell'interessato e il divieto di diffusione.

Questo lo schema dell'ormai prossima autorizzazione generale sul trattamento dei dati genetici predisposto dal Garante (reso noto nella ultima newsletter) che è stato trasmesso al Ministro della salute e che dovrà acquisire il previsto parere dal Consiglio superiore della sanità.

L'autorizzazione fissa i limiti per l'utilizzo di questa delicatissima categoria di dati, legata alla sfera più intima della persona, e per il rispetto dei diritti fondamentali e della dignità della persona.

Il testo indica le garanzie necessarie allorquando sia indispensabile ricorrere all'utilizzazione di dati genetici per circoscritte e tassative finalità di tutela della salute dell'interessato o di un terzo appartenente alla stessa linea genetica, di ricerca scientifica e statistica finalizzata alla tutela della salute della collettività in campo medico, biomedico o epidemiologico, o per finalità probatorie in un procedimento civile o penale.
Il trattamento è di regola ammesso solo dopo aver acquisito il consenso scritto dell'interessato e dopo averlo comunque specificamente informato sugli scopi perseguiti, sui risultati che si intendono conseguire, sui diritti che egli ha di opporsi al trattamento, sul periodo di conservazione dei dati e dei campioni biologici. Il consenso è sempre revocabile.

Sono previsti particolari obblighi riguardanti la sicurezza dei dati, la cifratura dei dati e dei campioni biologici e sul periodo di conservazione dei dati, che non deve eccedere quello strettamente necessario agli scopi per i quali sono raccolti.

I dati genetici non potranno essere diffusi se non in forma aggregata.

L'autorizzazione generale, necessaria per rendere legittimo il trattamento dei dati genetici, sarà rivolta agli esercenti le professioni sanitarie, alle strutture sanitarie pubbliche e private, ai laboratori di genetica, agli enti ed istituti di ricerca, agli psicologi e consulenti tecnici, ai farmacisti (limitatamente ai dati indispensabili per la fornitura dei farmaci), agli avvocati e agli investigatori privati (limitatamente alle operazioni e ai dati necessari per svolgere investigazioni difensive, a patto che il diritto sia di pari rango di quello dell'interessato).

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