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Attenti a chiedere troppi dati: la corte europea è intervenuta in modo incisivo

Attenti a chiedere troppi dati: la corte europea è intervenuta in modo incisivo
Adalberto Biasiotti

Autore: Adalberto Biasiotti

Categoria: Privacy

17/01/2025

Una sentenza del 9 gennaio 2025 della corte di giustizia europea, in Lussemburgo, ha redarguito un titolare di trattamento perché aveva chiesto dati non strettamente necessari per gestire una specifica attività.

 

Un’associazione di tutela dei consumatori ha fatto ricorso al garante francese per la protezione dei dati, CNIL, perché le ferrovie francesi, quando dovevano rilasciare un biglietto di viaggio ad un passeggero, sistematicamente chiedevano al passeggero di indicare il suo sesso. L’associazione faceva presente che questa richiesta certamente violava le disposizioni del regolamento generale per la protezione dei dati, che sottolineano in modo significativo la necessità di minimizzare la raccolta dei dati, in fase di avvio di un trattamento. L’indicazione del sesso (signore o signora), non sembrava essere un dato indispensabile per emettere un biglietto di viaggio.

 

L’autorità garante francese ha rifiutato questo ricorso e l’associazione di tutela dei consumatori si è rivolta allora al Consiglio di Stato, per annullare questa decisione. A sua volta, il Consiglio di Stato si è rivolto alla corte di giustizia in Lussemburgo, che ha emesso un interessante sentenza, che deve essere attentamente studiata da tutti i titolari del trattamento, che cominciano ad elaborare un modulo di raccolta dati.

 

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La corte ha stabilito che, nel rispetto del principio di minimizzazione della raccolta dei dati, i dati raccolti devono essere adeguati, rilevanti e limitati a ciò che è strettamente necessario per le attività successive di trattamento.

 

Inoltre, la corte ha fatto presente che il regolamento generale europeo offre una lista completa e piuttosto restrittiva sui casi, nei quali è considerato legittimo il trattamento di dati personali: tra questi casi, vi è evidentemente quello della necessità di raccogliere i dati per portare a termine un rapporto contrattuale, di cui l’interessato è parte.

 

A fronte di questi due elementi, la corte ha fatto presente che la raccolta di un dato deve essere oggettivamente indispensabile per sviluppare l’attività contrattuale, di cui l’interessato è parte. L’identità di genere non sembra assolutamente rappresentare un elemento necessario per emettere un biglietto di viaggio, mentre invece è assai probabile che l’acquisizione di questo dato possa portare il titolare del trattamento ad utilizzarlo in modo non appropriato, ad esempio per l’invio di comunicazioni commerciali.

 

Per quanto riguarda il secondo aspetto, la corte ha sottolineato il fatto che il cliente delle ferrovie, nella fattispecie l’interessato al trattamento, deve essere informato sui legittimi interessi collegati al motivo per cui il dato viene raccolto. Nella fattispecie, le ferrovie francesi non offrivano alcuna giustificazione, afferente al motivo per cui veniva raccolto anche il dato di genere.

 

Poiché siamo certi che a molti lettori sia capitato più volte, in fase di compilazione di un modulo di raccolta di dati ed altre situazioni similari, di sentirsi anche chiedere il genere, e addirittura spesso rendendo obbligatoria la indicazione del genere stesso, si raccomanda di prestare attenzione e, se del caso, di rivolgersi all’autorità garante nazionale, citando specificamente questa sentenza, che mettiamo con piacere a disposizione dei lettori.

 

Sentenza corte UE del 9 gennaio 2025 (pdf, 8.6 MB)

 

Adalberto Biasiotti

 

 



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