Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Prevenzione incendi: novità per le strutture scolastiche
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero dell'Interno del 12 maggio 2016 recante "Prescrizioni per l'attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per l' edilizia scolastica" che da attuazione, con scadenze differenziate, delle disposizioni di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell'interno del 26 agosto 1992.
Gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuole esistenti alla data del 26 maggio 2016 devono adottare le seguenti misure comunque entro il 31 dicembre 2016.
a) entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto tutte le scuole attuano le misure di cui ai punti: 7.0-8-9.2-10-12;
b) entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto:
1) le scuole preesistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro per i lavori pubblici del 18 dicembre 1975, attuano le misure di cui ai punti: 2.4-3.1-5 (5.5 larghezza totale riferita al solo piano di massimo affollamento)-6.1-6.2-6.3.0-6.4-6.5-6.6-7.1-9.1-9.3;
2) le scuole realizzate successivamente all'entrata in vigore del decreto del Ministro per i lavori pubblici del 18 dicembre 1975 ed entro la data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 26 agosto 1992, attuano le misure di cui ai punti: 2.4-3-4-5-6.1-6.2-6.3-6.4-6.5-6.6-7.1-9.1-9.3;
3) le scuole realizzate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 26 agosto 1992 attuano tutte le misure ivi previste;
Inoltre il termine degli adeguamenti previsti e comunque entro la scadenza del termine del 31 dicembre 2016, deve essere presentata la segnalazione certificata di inizio attività e il progetto di cui all'art. 3 del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, previsto per le scuole di categoria B e C dell'Allegato I allo stesso decreto, deve indicare le opere di adeguamento ai requisiti di sicurezza di cui al comma 1, lettere a) e b).
Gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuole esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono esentati dall'obbligo di adeguamento qualora siano in possesso del certificato di prevenzione incendi, in corso di validità, o sia stata presentata la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 4 del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, mentre quelli per i quali siano in corso lavori di adeguamento al decreto del Ministro dell'interno del 26 agosto 1992 sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, deve essere presentata la segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell'art. 4 del decreto 151/2011 relativa al completo adeguamento antincendio della struttura entro il termine massimo di cui al comma 1, lettera c).
Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.