Pareri VVF per le linee di trasmissione dell’energia elettrica
Gli elettrodotti, come noto, non costituiscono attività assoggettate ai controlli amministrativi di prevenzione incendi, non essendo ricompresi nell’allegato I del DPR 151/2011, quindi non sottoposte all’obbligo di produrre segnalazione certificata d’inizio attività ai fini antincendio; pur tuttavia il tracciato degli elettrodotti potrebbe interferire in maniera sostanziale con la sicurezza di attività soggette al controllo dei vigili del fuoco o anche con attività a rischio di incidente rilevante, comprese nel campo di applicazione del D. Lgs. n. 105 del 26.06.2015 (Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose).
In merito sono recentemente intervenute nuove indicazioni inerenti le modalità di rilascio dei pareri di prevenzione incendi da parte dei Comandi provinciali VVF per gli elettrodotti; tali indicazioni sono riportate dalla lettera circolare del Ministero dell’Interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, prot. 3300 del 06.03.2019, con la quale si aggiornano gli indirizzi di prevenzioni incendi utili per il rilascio del parere dei vigili del fuoco relativo ai procedimenti autorizzativi della rete nazionale di trasporto dell’energia elettrica.
Con riferimento al parere da esprimersi da parte del Ministero dell’interno, la lettera circolare prot. 3300 del 06.03.2019 chiarisce che il soggetto proponente dovrà presentare al Comando dei Vigili del Fuoco competente territorialmente, in duplice copia:
- Richiesta di valutazione della compatibilità dell’elettrodotto con le infrastrutture esistenti corredate del relativo versamento da effettuarsi ai sensi del D. Lgs. 139/2006 e del D.M. 02.03.2012 (Aggiornamento delle tariffe dovute per i servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco); dovrà prevedersi per la valutazione suddetta un importo commisurato a quattro ore di istruttoria;
- Planimetrie in scala opportuna riportanti il tracciato delle opere previste e le eventuali attività soggette ai controlli di prevenzione incendi con cui l’elettrodotto potrebbe interferire;
- Relazione sottoscritta da tecnico abilitato ai sensi del DM 07.08.2012, dalla quale sia evincibile il rispetto delle distanze di sicurezza da elettrodotti prescritte dalle vigenti norme di prevenzione incendi.
La documentazione suddetta dovrà essere inviata, in formato digitale, anche al Ministero dello Sviluppo Economico per l’acquisizione agli atti e alla Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del Dipartimento dei vigili del fuoco.
Qualora il progetto comprenda ulteriori attività di cui all’allegato I del DPR 151/2011 (ad esempio gruppi elettrogeni, macchine elettriche, ecc.), dovranno prevedersi i corrispondenti importi per la valutazione del progetto in aggiunta alle quattro ore previste per la valutazione dell’elettrodotto come sopra specificato.
La recente lettera circolare prot. 3300 del 06.03.2019 sostituisce integralmente le lettere circolari della Direzione Centrale prevenzione e sicurezza tecnica prot. n. 7075 del 27.04.2010 e prot. n. 10925 del 15.07.2010, precedentemente vigenti.
Mario Abate
Dirigente Vicario – Comando VVF Milano
Ministero dell’Interno - Lettera circolare prot. 3300 del 06.03.2019 - Rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica. Autorizzazioni ai sensi della legge 23 agosto 2004, n. 239
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