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Codice della prevenzione incendi cogente da ottobre

Codice della prevenzione incendi cogente da ottobre

Autore: Mario Abate

Categoria: Prevenzione incendi

21/06/2019

Dal 21 ottobre il Codice di prevenzione incendi emanato con DM 03.08.2015 diventa di obbligatoria applicazione per le nuove attività non regolamentate da una specifica norma di prevenzione incendi del Ministero dell’Interno


Il 30 aprile 2014 l’allora ministro dell’Interno presentava presso gli uffici del Viminale agli organi di informazione, ai rappresentanti di ordini, collegi professionali e categorie imprenditoriali il nuovo “Progetto di riordino e aggiornamento delle norme di buona tecnica antincendio”. Tale documento, basato su criteri di safety engineering internazionalmente riconosciuti, sarebbe stato successivamente promulgato in gazzetta ufficiale in allegato al decreto ministeriale 3 agosto 2015, riportante “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi” e più conosciuto come il nuovo “Codice della prevenzione incendi”.

 

Il DM 3 agosto 2015 si applica, con qualche eccezione, a quasi tutte le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi dei VVF riportate dall’allegato I al DPR 151/2011 (peraltro può essere utilizzato quale utile riferimento tecnico anche per le attività non soggette ai controlli VVF) e ha lo scopo di cristallizzare in un oggettivo metodo progettuale i principi generali della materia previsti dall’art. 15 del D. Lgs. 139/2006, allineando il panorama normativo italiano ai principi internazionalmente riconosciuti, riunendo in un testo unico tutte le norme di prevenzione incendi attualmente disponibili.

 

Il Codice di prevenzione incendi contiene, oltre a un’aggiornata sezione di definizioni, un capitolo (generalità) ove sono riportati principi e metodologie di progettazione antincendio e un’ampia sezione (strategia) che individua le misure antincendio di prevenzione, protezione e gestionali utili a mitigare il rischio (reazione al fuoco, resistenza al fuoco, compartimentazione, esodo, gestione della sicurezza antincendio, controllo dell’incendio, rivelazione ed allarme, controllo di fumi e calore, operatività antincendio, sicurezza degli impianti).

 

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Il Codice consente un percorso di valutazione delle attività perseguendo l’obiettivo di garantire, in caso di incendio, la vita umana, la tutela dei beni e dell’ambiente. Il progettista attribuisce all’attività esaminata tre profili di rischio, per la vita, per i beni e per l’ambiente, provvedendo poi a compensare tale rischio con adeguate misure antincendio. Il Codice propone livelli di prestazione crescenti per ogni misura antincendio in funzione dei livelli di rischio riscontrabili; il progettista, dal canto suo, può adottare le indicazioni del Codice (soluzioni conformi) o può proporre, grazie alla flessibilità consentita  dalla norma, soluzioni differenti (cosiddette “soluzioni alternative”); in tal caso è tenuto a dimostrare il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza previsti impiegando metodi alternativi (ricavati da documenti internazionali, da tecnologie di tipo innovativo, oppure dai metodi dell’ingegneria della sicurezza antincendio). Quale ulteriore alternativa, il progettista può chiedere di derogare alle soluzioni conformi istruendo una procedura di esame progetto presso la Direzione regionale VVF ai sensi dell’art. 7 del DPR 151/2011.

 

Nell’ambito dell’unicità del percorso progettuale che lo caratterizza, il Codice costituisce una norma in continua evoluzione anche per specifiche attività quali uffici, autorimesse, scuole, ecc.,  per le quali fornisce indicazioni progettuali complementari o sostitutive delle “soluzioni conformi”.

Il Codice consente di utilizzare le stesse metodologie progettuali per tutte le attività, garantendo maggiore uniformità nella valutazione del rischio e nella progettazione antincendio, consentendo a regime una maggiore speditezza delle procedure di valutazione dei progetti da parte dei comandi VVF e limitando la proposizione delle più complesse procedure di deroga ai sensi dell’art. 7 del DPR 151/2011.

In sostanza l’applicazione del Codice offre maggiore flessibilità rispetto alla progettazione tradizionale, in considerazione delle molteplici soluzioni progettuali disponibili per ogni specifica esigenza, valutabili dal progettista che potrà utilizzare metodi prescrittivi o prestazionali, nonché misure di prevenzione, protezione e gestionali.

 

Attualmente l’applicazione del Codice è alternativa, per le attività non regolamentate da uno specifico decreto ministeriale, rispetto ai tradizionali criteri antincendio applicabili, fondati sui principi di base della materia (vedi art. 15, co. 3, D. Lgs. 139/2006) e sulla valutazione del rischio in analogia a quanto indicato dal DM 10.03.1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro).

 

Inoltre il Codice costituisce riferimento progettuale alternativo anche per alcune attività già regolamentate da specifico decreto ministeriale, come alberghi (ad esclusione delle strutture turistico ricettive all’aria aperta e dei rifugi alpini), scuole (ad esclusione degli asilo nido), uffici, esercizi commerciali.

 

A seguito della recente emanazione del DM 12.04.2019, e alle specifiche introdotte da tale decreto, il Codice diventa cogente (e non più facoltativo), dalla data del 21 ottobre prossimo, per i nuovi edifici e lavorazioni e la sua applicazione viene ampliata a un numero più esteso di attività (sempre di nuova realizzazione), soggette ai controlli di prevenzione incendi, come puntualmente identificate dallo stesso DM 12.04.2019.

 

Per gli interventi di modifica o ampliamenti, il Codice sarà applicabile solo se le misure di sicurezza antincendio esistenti nella parte di attività non interessata dall’intervento sono compatibili con le prescrizioni del Codice stesso. Diversamente si continueranno ad applicare le norme vigenti di prevenzione incendi (declinate all’art. 5, co. 1-bis, del DM 03.08.2015 modificato) o, per attività non regolamentate da uno specifico decreto ministeriale, i criteri generali di prevenzione incendi desumibili dai principi di base della materia. Rimane salva la possibilità per il titolare dell’attività di attuare comunque, per modifiche e/o ampliamenti, le prescrizioni del Codice all’intera attività su base volontaria.

 

In base a quanto specificato dal DM 12.04.2019, dopo il 21 ottobre si manterrà comunque la possibilità, già ora in essere, di utilizzare in fase di progettazione antincendio (in alternativa al Codice) le norme tradizionali di prevenzione incendi e in particolare i DD.MM. 09.04.1994 e 14.07.2015 per gli alberghi, il DM 26.08.1992 per le scuole (con esclusione degli asili nido), il DM 27.07.2010 per le attività commerciali, il DM 22.02.2006 per gli uffici, il DM 01.02.1986 per le autorimesse.

 

I progetti antincendio già approvati dai comandi VVF mantengono la loro validità con l’entrata in vigore del DM 12.04.2019. Parimenti nessun obbligo di adeguamento deriva dal nuovo decreto per le attività, non oggetto di varianti sostanziali, che siano in possesso di certificato di prevenzione incendi o che abbiano già prodotto la SCIA antincendio al Comando VVF.

 

 

Mario Abate

Dirigente vicario – Comando VVF Milano

 


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Rispondi Autore: superfortunato - likes: 0
28/09/2020 (18:44:58)
Ritengo che col Codice e le continue modifiche allo stesso si sta rendendo sempre piu' ferraginosa la progettazione antincendio, per cui sempre meno tecnici vanno ad usare tale sistema ed usano la piu' spedita RTV.

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