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La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto

La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto
Rolando Dubini

Autore: Rolando Dubini

Categoria: Ponteggi e opere provvisionali

08/11/2018

Una recente sentenza della Corte di Cassazione sul caso di un ponteggio irregolare permette di soffermarsi sull’applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto introdotta con il d.lgs. n. 28 del 2015.

La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto

Una recente sentenza della Corte di Cassazione sul caso di un ponteggio irregolare permette di soffermarsi sull’applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto introdotta con il d.lgs. n. 28 del 2015.

 

Sintesi della sentenza della Cassazione Penale 1 ottobre 2108 n. 43166

L’occasionalità della condotta e l’esiguità del danno o pericolo può escludere la punibilità.

Nel caso di specie “l'imputato, dopo l'accertamento delle irregolarità del ponteggio allestito dalla propria impresa (in quanto caratterizzato da una parete a sbalzo non prevista e non montato secondo le indicazioni presenti nel PI.M.U.S., perché privo dei correnti nei punti dove le scale erano sistemate all'esterno), aveva provveduto a rimuoverlo”.

Ma la sentenza impugnata non motiva al riguardo e in essa “non vi sono specificazioni sulle dimensioni del cantiere e del ponteggio, sul numero di lavoratori addetti, sulla durata del mantenimento in opera del ponteggio irregolare (che parrebbe essersi protratto per 23 giorni, dal 21/9/2011 al 13/10/2011)”.

 

Il commento di Rolando Dubini

La riforma del processo penale introdotta dal D.Lgs. n. 28/2015 impone al giudice di verificare che si tratti di offesa di particolare tenuità avuto riguardo alle modalità della condotta e all’esiguità del danno o del pericolo, da valutarsi si sensi dell’art. 133, comma 1, c.p.

 

Va posta l’attenzione sulla rubrica [1] in apparenza fuorviante dell’art. 131-bis cod. pen., in cui si parla di particolare tenuità del fatto – ma è cosa nota che la rubrica di una disposizione normativa non ha valore di fonte del diritto: cfr. Corte di cassazione, Sezione I penale, 20 aprile 2015, n. 16372.

Quello che conta è il testo del novellato art. 131-bis cod. pen. il quale espressamente si riferisce alla “offesa di particolare tenuità”.

 

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Dunque indicatori della gravità del reato, ai sensi delle nuove norme, sono:

  • la natura,
  • specie,
  • mezzi,
  • oggetto,
  • tempo,
  • luogo

e ogni altra modalità dell’azione;

  1. la gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato;
  2. l’intensità del dolo o il
  3. grado della colpa.

 

Viceversa non vengono richiamati i diversi indici da cui desumere la capacità a delinquere del reo: i motivi a delinquere e il carattere del reo; i precedenti penali e giudiziari e, in genere, la condotta e la vita del reo, antecedenti al reato; la condotta contemporanea o susseguente al reato; le condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo; che non dovrebbero svolgere alcun ruolo nel determinare la particolare tenuità del fatto.

Il giudice deve verificare che non si tratti di comportamento abituale ai sensi del comma 3 dell’art. 131-bis c.p.: ovvero quello di colui che è stato «dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza» ovvero «abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate». 

 

Concorre ad integrare o a non integrare il requisito della non abitualità del comportamento «se un reato di minima lesività sia commesso da un incensurato e da un recidivo reiterato».

 

Tuttavia “la rilevata presenza di numerosi precedenti penali a carico del[l’imputato] non può costituire implicita motivazione del mancato accoglimento della richiesta dell’imputato di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, atteso che i parametri di valutazione previsti dal comma primo dell’art. 131 – bis cod. pen. hanno natura e struttura oggettiva (pena edittale, modalità e particolare tenuità della condotta, esiguità del danno), mentre quelli connessi al corredo penale gravante sull’imputato attengono ad aspetti evidentemente collegati ai profili soggettivi del reo e, pertanto, non significativi ai fini della valutazione concernente la tenuità o meno della offesa arrecata attraverso la commissione del reato, dovendosi infatti tenere distinto il piano della valutazione della personalità del reo da quello avente specificamente ad oggetto la offensività della condotta dal medesimo posta in essere (Corte di cassazione, Sezione V penale, 28 ottobre 2016, n. 45533; idem Sezione IV penale, 26 febbraio 2016, n. 7905)”.

 

È stato ritenuto che «la formula adottata è ben lungi dall’escludere qualsiasi rilevanza dell’elemento soggettivo del reato» e questo anche perché «l’indice-criterio della modalità della condotta si presta benissimo e del tutto naturalmente a una valutazione sia del grado della colpa, sul presupposto che la violazione delle regole cautelari concorre ad integrare il modo di manifestarsi della (tipicità della) condotta; sia dell’intensità del dolo, sul presupposto che assai spesso quest’ultima si riverbera e si traduce nell’adozione da parte dell’autore di determinate modalità esecutive della condotta» (Trib. Genova, 21.5.2015 e Trib. Velletri, 14.5.2015).

 

Nella sentenza in esame l’imputato “ha domandato la propria assoluzione, per avere affidato a un tecnico la realizzazione del ponteggio secondo le direttive stabilite dal piano di montaggio, uso e smontaggio, o l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., trattandosi di fatto di lieve entità. Ha sottolineato la propria ignoranza della lingua italiana e di aver fatto affidamento sul tecnico al quale aveva demandato la predisposizione del piano di montaggio, uso e smontaggio del ponteggio, tanto che, a riprova della sua buona fede, non appena aveva appreso delle irregolarità, in data 21/9/2011, aveva provveduto tempestivamente ad eliminarle, in data 13/10/2011, con la conseguenza che dalla condotta non erano neppure derivati danni e non si era verificata esposizione al pericolo, sicché avrebbe potuto essere applicata la causa di esclusione della punibilità invocata”.

 

La Suprema Corte ha giudicato la non manifesta infondatezza della doglianza sollevata dal ricorrente, sottolineando “l'imputato, dopo l'accertamento delle irregolarità del ponteggio allestito dalla propria impresa (in quanto caratterizzato da una parete a sbalzo non prevista e non montato secondo le indicazioni presenti nel PI.M.U.S., perché privo dei correnti nei punti dove le scale erano sistemate all'esterno), aveva provveduto a rimuoverlo, cosicché non risultano essere stati adeguatamente approfonditi dal Tribunale né l'aspetto della non occasionalità della condotta, né quello della esiguità del danno o del pericolo, che non possono essere esclusi sulla base di quanto esposto al riguardo nella sentenza impugnata, nella quale non vi sono specificazioni sulle dimensioni del cantiere e del ponteggio, sul numero di lavoratori addetti, sulla durata del mantenimento in opera del ponteggio irregolare (che parrebbe essersi protratto per 23 giorni, dal 21/9/2011 al 13/10/2011).

 

Ne consegue la non manifesta infondatezza della doglianza sollevata dal ricorrente, non essendovi elementi nella motivazione della sentenza impugnata per ravvisare le ragioni per escludere la configurabilità di detta causa di non punibilità.

 

Occorrerebbe, dunque, un nuovo esame sul punto da parte del giudice del merito, che è però precluso dalla estinzione del reato per prescrizione, essendosi compiuto il relativo termine di cinque anni”.

Conclusivamente va ricordato che “l’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen. non può essere dichiarata in presenza di una sentenza di condanna che abbia ritenuto pienamente giustificati, specificamente motivando, la determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale ed il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, configurandosi, in tal caso, l’esclusione di ogni possibile valutazione successiva in termini di particolare tenuità del fatto” (Corte di cassazione, Sezione V penale, 1 ottobre 2015, n. 39806).

 

 

Rolando Dubini, avvocato in Milano

 

 

Scarica la sentenza di riferimento:

Cassazione Penale Sezione III - Sentenza n. 43166 del 1 ottobre 2018 – Ponteggio irregolare - non punibilità per occasionalità del fatto e particolare tenuità del danno/pericolo.



[1] La descrizione sommaria del fatto attribuito all'imputato e sua qualificazione giuridica con l'indicazione dei relativi articoli di legge (ndr)



 

Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

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