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Valori limite indicativi di esposizione professionale agli agenti chimici
Sulla G.U del 10 marzo 2004 è stato pubblicato il Decreto del Ministero del Lavoro 26 febbraio 2004 - ”Definizione di una prima lista di valori limite indicativi di esposizione professionale agli agenti chimici".
L’emanazione del decreto era prevista dal D.Lgs.626/94, come modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2002, ed in particolare dall'art. 72-terdecies, comma 2, che prevede che siano stabiliti i valori limite di esposizione professionale, tenendo conto dei valori limite indicativi fissati dalla Commissione dell'Unione europea.
Tali valori rappresentano la massima esposizione professionale ammissibile dalla legge per tutte le sostanze indicate.
E’ dunque vietato consentire esposizioni dei lavoratori a valori superiori a detti limiti.
Per la prima volta in Italia la legge prevede valori limite per un numero significativo di agenti chimici pericolosi.
L’allegato del Decreto del Ministero del Lavoro 26 febbraio 2004 sostituisce l’Allegato VIII-ter del D.Lgs. 626/94.
Il provvedimento entrerà in vigore il 25 marzo 2004.
Il testo del decreto è consultabile in Banca Dati.
Si attende ancora la pubblicazione del secondo decreto previsto dal dall'art. 72-terdecies, comma 2 del D.Lgs.626/94, sulla definizione di rischio moderato.
L’emanazione del decreto era prevista dal D.Lgs.626/94, come modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2002, ed in particolare dall'art. 72-terdecies, comma 2, che prevede che siano stabiliti i valori limite di esposizione professionale, tenendo conto dei valori limite indicativi fissati dalla Commissione dell'Unione europea.
Tali valori rappresentano la massima esposizione professionale ammissibile dalla legge per tutte le sostanze indicate.
E’ dunque vietato consentire esposizioni dei lavoratori a valori superiori a detti limiti.
Per la prima volta in Italia la legge prevede valori limite per un numero significativo di agenti chimici pericolosi.
L’allegato del Decreto del Ministero del Lavoro 26 febbraio 2004 sostituisce l’Allegato VIII-ter del D.Lgs. 626/94.
Il provvedimento entrerà in vigore il 25 marzo 2004.
Il testo del decreto è consultabile in Banca Dati.
Si attende ancora la pubblicazione del secondo decreto previsto dal dall'art. 72-terdecies, comma 2 del D.Lgs.626/94, sulla definizione di rischio moderato.
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