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Nuovo decreto-legge: vigilanza, norme UNI e primi commenti
Roma, 31 Ott – In attesa della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (al momento della scrittura di questo articolo non ancora avvenuta) è bene tornare a parlare del nuovo decreto-legge con misure urgenti per la “tutela della salute e sicurezza e le politiche sociali” approvato, come ricordato in un comunicato stampa ufficiale, dal Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2025.
Ne parliamo sia per soffermarci su altre novità di questo decreto, sempre con riferimento ad una bozza del decreto che potrebbe subire ancora piccoli ritocchi prima della pubblicazione in Gazzetta, sia per cominciare a raccogliere alcuni commenti sulle novità o, più in generale, sull’approccio scelto dagli estensori del decreto.
Riguardo alle novità dopo esserci già soffermati sulla patente a crediti e sull’introduzione del badge di cantiere, parliamo di vigilanza, di norme UNI e di formazione scuola-lavoro, rimandando ad altri articoli ulteriori approfondimenti su altri aspetti e articoli del decreto.
Nella seconda parte dell’articolo presentiamo una breve intervista a Marco Lupi per cominciare a raccogliere i primi pareri sulla norma.
L’articolo si sofferma sui seguenti argomenti:
- Nuovo decreto-legge in materia di sicurezza: il comunicato stampa
- Nuovo decreto-legge in materia di sicurezza: norme tecniche e tutele degli studenti
- Nuovo decreto-legge in materia di sicurezza: intervista a Marco Lupi
Nuovo decreto-legge in materia di sicurezza: vigilanza e ispettorato
Il decreto-legge affronta il tema della vigilanza aumentando l’organico di chi deve vigilare sul rispetto delle regole in materia di salute e sicurezza.
Nell’articolo 4 (Potenziamento dell’Ispettorato nazionale del lavoro e del contingente in extra-organico del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro), della bozza di testo in nostro possesso, è indicato (comma 1) che l’ Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato, per gli anni 2026, 2027 e 2028, , ad assumere a tempo indeterminato 500 unità di personale da inquadrare nell’area funzionari del vigente Contratto collettivo nazionale, Comparto funzioni centrali, famiglia professionale ispettore di vigilanza ordinaria e di vigilanza tecnica salute e sicurezza, con incremento della dotazione organica per le unità eccedenti. E ai fini di quanto previsto dal comma 1 l’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) è, altresì, autorizzato, per gli anni 2026, 2027 e 2028, a bandire procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami, su base regionale, anche svolte mediante l’uso di tecnologie digitali, con facoltà di avvalersi della Commissione di cui all’articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Si indica poi (comma 4) che al fine di potenziare ed efficientare la capacità amministrativa dell’Ispettorato nazionale del lavoro in funzione delle nuove competenze ad esso attribuite dalle più recenti disposizioni normative, ivi comprese quelle derivanti dal decreto di cui all’articolo 3, comma 6, che individua gli altri abiti di attività interessati dalla disciplina in materia di patente a crediti, sono adottate le disposizioni di cui al presente comma:
- all’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, come modificato dall’articolo 11-bis del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, le parole «un numero massimo di otto posizioni dirigenziali di livello generale» sono sostituite dalle parole «un numero massimo di dieci posizioni dirigenziali di livello generale» e le parole «novantaquattro posizioni dirigenziali di livello non generale» sono sostituite dalle parole «cento posizioni dirigenziali di livello non generale». Al reclutamento delle unità di personale dirigenziale di livello non generale si provvede mediante corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell’amministrazione. Alla riorganizzazione delle strutture dell’Ispettorato nazionale del lavoro si provvede entro il 31 dicembre 2025;
- all’articolo 31, comma 10, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 le parole «nel limite di 20 milioni di euro annui» sono sostituite dalle parole «nel limite di 30 milioni di euro annui».
Rimandiamo alla lettura dell’articolo 4 che si sofferma anche sul rafforzamento delle attività di vigilanza sull’applicazione delle norme in materia di diritto del lavoro, legislazione sociale e sicurezza sui luoghi di lavoro, con riferimento all’articolo 826 del Codice dell'ordinamento militare e alla necessità di ripianare i livelli di forza organica dell’Arma dei Carabinieri.
Nuovo decreto-legge in materia di sicurezza: norme tecniche e tutele degli studenti
Una parte del decreto-legge è poi riservato ad una importante novità in materia di norme UNI che riguarda la possibile consultazione gratuita della normazione tecnica grazie ad un accordo tra INAIL e UNI, l'ente italiano di normazione.
L’articolo 10 (Disposizioni in materia di norme UNI) indica che all’articolo 30 (Modelli di organizzazione e di gestione) del D. Lgs. n. 81/2008, dopo il comma 5 bis, è aggiunto il seguente:
5-ter. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali promuove la stipula di convenzioni tra l’INAIL e l’Ente Nazionale di Normazione (UNI), per la consultazione gratuita delle norme tecniche di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e le altre norme di particolare valenza per i temi della salute e sicurezza sul lavoro, nonché l’elaborazione, da parte di UNI, di un bollettino ufficiale delle norme tecniche emanate da pubblicarsi periodicamente sui siti istituzionali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell’INAIL e dell’UNI. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente nell’ambito del bilancio INAIL”.
Un ultimo accenno alle novità riguarda le tutele agli studenti nella cosiddetta “ formazione scuola-lavoro”.
L’articolo 7 (Tutela assicurativa INAIL e rafforzamento delle misure di sicurezza per gli studenti impegnati nei percorsi di formazione scuola-lavoro) indica che le disposizioni di cui all’articolo 18 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, si interpretano nel senso che la tutela ivi prevista si applica anche ad eventuali infortuni occorsi nel tragitto dall’abitazione o altro domicilio dove si trovi lo studente al luogo dove si svolgono i percorsi “formazione scuola-lavoro” e da quest’ultimo all’abitazione o domicilio dello studente.
Inoltre con una modifica alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019) si indica che al fine di garantire un ambiente di apprendimento sicuro e conforme agli obiettivi formativi previsti dai percorsi di formazione scuola-lavoro, finalizzati all’acquisizione di competenze trasversali tramite esperienze operative e in coerenza con la loro funzione prevalentemente orientativa, le convenzioni stipulate tra le istituzioni scolastiche e le imprese ospitanti non possono prevedere che gli studenti siano adibiti a lavorazioni ad elevato rischio, così come individuate nel documento di valutazione dei rischi dell’impresa ospitante.
Nuovo decreto-legge in materia di sicurezza: intervista a Marco Lupi
Concludiamo questa breve rassegna del decreto-legge che deve essere ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale cominciando, lo faremo anche in prossimi articoli, a raccogliere dei pareri e commenti.
Il primo parere che pubblichiamo oggi è di Marco Lupi che ha maturato oltre trent’anni di esperienza nel sindacato, occupandosi di salute e sicurezza sul lavoro e ricoprendo anche il ruolo di Responsabile per la Salute e Sicurezza sul Lavoro presso la UIL Confederale. Dal 2019 collabora con l’Associazione di Promozione Sociale #girolevitespezzate per tematiche legate alla sicurezza sul lavoro.
Avendo più di trent’anni di esperienza in materia, anche con il passato ruolo in UIL, vorrei comprendere il pensiero tuo e dell’Associazione #girolevitespezzate sulle possibilità che questo decreto-legge possa costituire un passo avanti in materia di sicurezza…
Marco Lupi: Dal mio punto di vista, come abbiamo riportato anche in un recente editoriale dell’Associazione #girolevitespezzate, la bozza di Decreto-Legge presentato dalla ministra Calderone, pur dichiarando l’obiettivo di rafforzare la sicurezza sul lavoro, non introduce alcun vero investimento in prevenzione.
Le misure proposte – come ad esempio il badge elettronico, oppure il rafforzamento dei controlli, le white list – agiscono sempre a posteriori, cioè dopo che il rischio si è già concretizzato, senza incidere sulle cause profonde degli incidenti e degli infortuni sul lavoro. In altre parole, si potenziano gli strumenti per “misurare e punire”, ma non quelli per “educare e prevenire”.
Tu pensi, dunque, che ci sia nel decreto un approccio più “repressivo” che “preventivo”?
Marco Lupi: Il Decreto-Legge enfatizza la tracciabilità e la vigilanza ispettiva, ma trascura il lavoro culturale e organizzativo che serve per ridurre i rischi prima che accadano. Ad esempio, il badge elettronico, pur utile a contrastare il lavoro nero, non rende un cantiere più sicuro: è un dispositivo di controllo, non uno strumento di prevenzione, e in un piccolo cantiere edile, il badge elettronico può registrare le presenze, ma non impedisce a un lavoratore di salire su un ponteggio non conforme. Anche l’aumento dei controlli o delle sanzioni può avere un effetto deterrente, ma non costruisce competenza, consapevolezza o buone pratiche.
Cosa pensi poi delle risorse stanziate?
Marco Lupi: In realtà non sono previsti fondi specifici e mirati dedicati alla formazione, né programmi ad esempio di consulenza gratuita per le micro e piccole imprese, che rappresentano oltre il 90% del tessuto produttivo italiano. Queste aziende, spesso prive di RSPP interni o di risorse per consulenze esterne, avrebbero bisogno di supporto operativo e tecnico — non solo di nuovi obblighi. L’intero impianto del Decreto sposta il peso sulle imprese, costrette a dotarsi di nuove tecnologie (badge elettronico e sistemi digitali di registrazione), a gestire ulteriori adempimenti documentali, a sostenere costi formativi senza alcuna forma di incentivo o rimborso. Il risultato è una nuova burocrazia di sicurezza, a spese del privato, senza che lo Stato investa veramente in cultura della prevenzione.
Cosa sarebbe stato necessario fare?
Marco Lupi: La prevenzione vera nasce dalla formazione continua e di qualità, dalla presenza di figure competenti e dal dialogo costante tra istituzioni, imprese e parti sociali. Il problema è che su questo fronte, il Decreto è silente. Non si prevedono programmi formativi nazionali, né linee di finanziamento INAIL più specifiche e dedicate, né reti di assistenza o sportelli territoriali gratuiti per le piccole realtà. E manca un piano strutturale di educazione alla sicurezza.
Mi pare che, a tuo parere, il decreto non supporti abbastanza le micro e piccole imprese…
Marco Lupi: Sì, il Decreto ignora la realtà delle piccole e microimprese, che costituiscono la spina dorsale del sistema produttivo italiano. Per queste realtà, ogni nuovo obbligo amministrativo (badge, piattaforme digitali, reportistica) rappresenta un costo e un ostacolo, non un aiuto. Senza incentivi economici, semplificazioni procedurali o forme di accompagnamento gratuito, si rischia di trasformare la sicurezza in un onere burocratico e non in un valore aziendale condiviso.
Quali sono le novità del decreto che ritieni più interessanti?
Marco Lupi: Non è certo tutto negativo quanto proposto nel nuovo Decreto-Legge. Ci sono aspetti sulla Alternanza Scuola Lavoro positivi, nuovi Ispettori, alcune innovazioni sui RLS, i Near Miss, ecc.
Vedere invece il bicchiere mezzo vuoto parte dal fatto che continuiamo ad essere in una situazione critica, con molti morti sul lavoro e tantissimi incidenti. A fronte di questa situazione, mi aspettavo una azione straordinaria più incisiva. Un vero progetto complessivo di Prevenzione. I pochi aspetti positivi che vediamo oggi sono solo palliativi dal mio punto di vista.
Insomma, il tuo giudizio del decreto-legge, che ricordiamo non è ancora stato pubblicato in Gazzetta ufficiale, non è positivo.
Marco Lupi: É vero, il Decreto-Legge non è stato ancora pubblicato e quindi non è ancora in vigore. Il Decreto sembra più orientato a rendicontare azioni visibili (numero di controlli, badge installati, white list attive) che a costruire una cultura di sicurezza effettiva e duratura.
Si confonde la tracciabilità dei comportamenti con la riduzione del rischio reale. Ma la sicurezza non si ottiene con un cartellino elettronico: si ottiene con formazione, responsabilizzazione e supporto continuo.
Insomma, a nostro parere il provvedimento appare come una riforma amministrativa più che una politica di prevenzione.
Come abbiamo più volte denunciato, nel nostro paese manca una visione strategica sulla sicurezza sul lavoro, capace di unire investimento pubblico nella formazione e nella consulenza, sostegno concreto alle micro e piccole imprese e azioni strutturali di prevenzione primaria (educazione, accompagnamento, cultura)”.
Tiziano Menduto
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| Rispondi Autore: Giovanni Maria Demontis | 31/10/2025 (15:15:23) |
| Sono un ispettore dello SPRESAL in pensione da circa tre anni, concordo su quello che il Sig. Marco Lupi ha detto. Il nuovo decreto non parla di prevenzione ma solo di controlli e repressione. Lo Stato dovrebbe garantire a tutte le Aziende , sopratutto quelle più piccole un adeguato contributo per la formazione dei lavoratori, aiutando così i Datori di lavoro a fare formazione "robusta e reale" ai propri lavoratori. Chi di competenza poi, per fare un banale esempio, non si è reso conto che all'art 100 dell'81/08 non si parla di redazione di PSC quando in cantiere si trova una impresa e un lavoratore autonomo, domanda : bisogna fare il PSC oppure no!!! molti tecnici con funzioni di (CSP e CSE) asseriscono che non bisogna redare il PSC, in funzione che è presente una sola impresa, non considerando , a mio modesto parere , che è presente anche un lavoratore autonomo, che comunque porta i rischi connessi alle lavorazioni che farà lui. Quindi? | |
| Rispondi Autore: carmelo catanoso | 31/10/2025 (18:28:03) |
| Raccomando la lettura dell'articolo "Sicurezza sul lavoro: modificare il corpus normativo è sempre efficace?" pubblicato su Puntosicuro il 24/07/2023. | |
| Rispondi Autore: Sono un dirigente medico in pensione da un paio d anni ed ero nel spresal | 05/11/2025 (13:45:55) |
| Confermo che come al solito non si ascolta che ha lavorato nei servizi di vigilanza per cui le riforme seguono l umore del momento e non riescono nemmeno a scalfire la strage di innocenti quotidiani aumentare la burocrazia certamente non serve alle micro imprese soprattutto nell edilizia ma questo è un saluto | |
