Le novità su salute e sicurezza: violazioni e provvedimenti di sospensione
Roma, 10 Nov – Concludiamo con questo articolo la presentazione del contenuto del Capo III (Rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) del “ Decreto Fiscale”, il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146.
Ricordiamo, a questo proposito, che i decreti-legge sono atti normativi che entrano in vigore dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ma che perdono efficacia se il Parlamento non li converte in legge entro 60 giorni dalla loro pubblicazione.
Abbiamo già pubblicato alcuni articoli connessi alle novità del DL 146/2021 in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ad esempio con riferimento a alla vigilanza, agli organismi paritetici e ai sistemi informativi ( SINP).
Oggi ci soffermiamo su un altro aspetto rilevante del decreto, le modifiche del D.Lgs. 81/2008 riguardo al contrasto al lavoro irregolare e alla sospensione dell’attività imprenditoriale, sospensione che può avvenire anche senza la necessità di una reiterazione degli illeciti.
Ci soffermiamo sui seguenti argomenti:
- Capo III del decreto fiscale: articolo 14 e provvedimenti di sospensione
- Capo III del decreto fiscale: somme aggiuntive e revoca del provvedimento
- Capo III del decreto fiscale: allegato I e conseguenze per il datore di lavoro
Capo III del decreto fiscale: articolo 14 e provvedimenti di sospensione
La portata delle novità in materia di contrasto al lavoro irregolare e delle disposizioni per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori è nella profonda riscrittura dell’articolo 14 del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 di cui viene modificato anche il titolo, ora “Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori”.
Presentiamo brevemente il nuovo articolo partendo dal comma 1 che abbassa la soglia per procedere alla sospensione dell’attività lavorativa, sia in caso di lavoro nero che in presenza di gravi violazioni riguardo a salute e sicurezza (in questo caso si elimina il riferimento, presente nell’articolo originale, alla reiterazione delle violazioni).
Al comma 1 il “nuovo articolo” indica che “ferme restando le attribuzioni previste dagli articoli 20 e 21, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il lavoro irregolare, l’Ispettorato nazionale del lavoro adotta un provvedimento di sospensione, quando riscontra che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro nonché, a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all’Allegato I”. Si indica poi che il provvedimento di sospensione è “adottato in relazione alla parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni o, alternativamente, dell’attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni di cui ai numeri 3 e 6 dell’Allegato I”. E unitamente al provvedimento di sospensione “l’Ispettorato nazionale del lavoro può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro”.
Ed è da rimarcare anche un altro cambiamento. Dal testo originale, dove gli organi di vigilanza “possono adottare un provvedimento di sospensione”, si passa ad una frase molto più diretta e incisiva indicando che l’Ispettorato “adotta un provvedimento di sospensione”.
Inoltre (comma 2) per tutto il periodo di sospensione “è fatto divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione. A tal fine il provvedimento di sospensione è comunicato all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per gli aspetti di rispettiva competenza al fine dell’adozione da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del provvedimento interdittivo”.
Inoltre (comma 4) i provvedimenti di cui al comma 1, per le ipotesi di lavoro irregolare, “non trovano applicazione nel caso in cui il lavoratore risulti l’unico occupato dall’impresa”.
Si indica poi (comma 8) che “i poteri di cui al comma 1 spettano anche ai servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali nell’ambito di accertamenti in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro”.
Capo III del decreto fiscale: somme aggiuntive e revoca del provvedimento
Il comma 9 del nuovo articolo 14 indica poi che è condizione per la revoca del provvedimento da parte dell’amministrazione che lo ha adottato (anche qui ci sono diverse novità rispetto a quanto prima contenuto nel D.Lgs. 81/2008, che riportiamo in grassetto):
- “la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza;
- l’accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
- la rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni nelle ipotesi di cui all’Allegato I;
- nelle ipotesi di lavoro irregolare, il pagamento di una somma aggiuntiva pari a 2.500 euro fino a cinque lavoratori irregolari e pari a 5.000 euro qualora siano impiegati più di cinque lavoratori irregolari;
- nelle ipotesi di cui all’Allegato I, il pagamento di una somma aggiuntiva di importo pari a quanto indicato nello stesso Allegato I con riferimento a ciascuna fattispecie”.
Inoltre (comma 10) le somme aggiuntive di cui alle lettere d) ed e) “sono raddoppiate nelle ipotesi in cui, nei cinque anni precedenti alla adozione del provvedimento, la medesima impresa sia stata destinataria di un provvedimento di sospensione”.
Capo III del decreto fiscale: allegato I e conseguenze per il datore di lavoro
Riprendiamo poi il nuovo Allegato che sostituisce il precedente Allegato I (Gravi violazioni ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale) del D.Lgs. 81/2008.
Per permettere un confronto riprendiamo brevemente il precedente allegato, attualmente non più valido:
Presentiamo il nuovo allegato I del D.Lgs. 81/2008 - come cambiato dal DL 146/2021 - che cambia titolo e contiene anche gli importi delle solle aggiuntive citate nel nuovo articolo 14:
Concludiamo riportando il comma 15 del nuovo articolo: “il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione di cui al presente articolo è punito con l’arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare”.
Segnaliamo, infine, che sul Decreto fiscale abbiamo pubblicato anche l’intervista all’avvocato Lorenzo Fantini contenuta nell’articolo: “ Decreto Fiscale: il primo segnale di attenzione per ridurre gli infortuni”.
Tiziano Menduto
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Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0 | 13/11/2021 (09:17:01) |
Peccato che nella fretta si siano dimenticati, nella tabellina, degli "Ambienti sospetti d'inquinamento o confinati" nonostante siano la prima causa di infortunio mortale plurimo. Com'era il proverbio della gatta frettolosa ..... ? |