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Il sistema informativo e le attività di prevenzione e vigilanza

Il sistema informativo e le attività di prevenzione e vigilanza
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Normativa

11/04/2019

Indicazioni sul presente e il futuro del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione. Le criticità, le linee istituzionali della pianificazione delle attività di prevenzione, gli organi di vigilanza, le priorità e gli indicatori.

Bari, 11 Apr – Sono molti i contributi, le riflessioni e gli interventi che si sono succeduti in questi ultimi dieci anni in relazione all’importanza dei flussi informativi e ai problemi del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP).

E se il Sistema Informativo è ormai in dirittura di arrivo, attraverso il Decreto ministeriale n. 14 del 6 febbraio 2018 che ha costituito il tavolo tecnico per lo sviluppo e il coordinamento del sistema, bisogna chiedersi quale SINP si sta avviando e con che reali funzioni.

Certamente “non si dovrebbe lavorare per avere soltanto l’ennesima fonte statistica con una serie più o meno vasta di tabelle, comunque necessarie, ma senza un filo logico conduttore per la programmazione della prevenzione nei luoghi di lavoro basata su priorità di salute, evidenza di efficacia e fattibilità con e risorse (ahimè sempre meno) disponibili; per evitare che ciò accada è necessario che il dibattito sia ora il più possibile vasto e aperto a tutti i portatori di interessi”.

 

A parlare in questi termini del futuro del Sistema Informativo è un contributo del Dott. Roberto Agnesi (ATS Brianza) pubblicato sul sito della Società italiana operatori della prevenzione (SNOP).

 

Le criticità e necessità del SINP

Le attività di prevenzione e i controlli

Le priorità e gli indicatori

 
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Le criticità e necessità del SINP

In “SINP e dintorni”, un documento che riporta varie riflessioni personali dell’autore, si parte da alcune criticità “tecniche” per poi “lanciare qualche spunto su ipotesi di lavoro, che tengano conto dello stato attuale delle informazioni disponibili, sui temi della definizione delle priorità, dei metodi di intervento e degli indicatori di monitoraggio”.

 

L’intervento racconta la genesi del Sistema informativo nazionale per la prevenzione e dell’attenzione per i Flussi informativi che potevano diventare uno strumento che “avrebbe risolto del tutto o quasi il bisogno conoscitivo per la prevenzione nei luoghi di lavoro”.

Ma è stato chiaro “che non sarebbe stato così”.

Infatti, in primo luogo, “c’è stato il problema della privacy e dei conseguenti pareri del Garante, che hanno comportato un allungamento dei tempi, contribuendo in parte al ritardo di dieci anni fin qui accumulato; l’anonimizzazione delle informazioni che ne è conseguita limita fortemente l’utilità del sistema, soprattutto per il personale degli organi di vigilanza”.

 

Un’altra criticità “di fondo” non risolta riguarda la “questione della struttura dei vari data base che concorrono alla formazione del SINP che a loro volta dipendono dalle funzioni svolte dagli Enti e sostanzialmente determinano due ricadute di cui si deve tenere conto per integrare i sistemi:

  • Il campo di competenza dell’Ente (campo di applicazione delle norme di riferimento dell’attività istituzionale)
  • Il livello di definizione dell’unità che costituisce il singolo record; facile nel caso delle persone fisiche, individuate singolarmente dal codice fiscale, molto meno scontato quando si parla di aziende”.

Rimandiamo alla lettura dell’intervento riguardo alle varie difficoltà riscontrate riguardo a questi aspetti e riprendiamo la sottolineatura che – riguardo a quanto si può fare con quello che c’è ora – “occorre definire un processo decisionale condiviso da tutti gli attori del SINP per la pianificazione e programmazione della prevenzione e per il monitoraggio dei risultati, eventualmente introducendo modifiche normative, in particolare agli allegati del decreto, laddove sia ragionevole farlo”.

 

Le attività di prevenzione e i controlli

Riguardo alle linee istituzionali della pianificazione delle attività di prevenzione (“cosa devono sapere i decisori centrali di quello che sanno i decisori ‘periferici’: strategia e tattica della prevenzione”) si ricorda che negli ultimi decenni “la qualità delle informazioni su cui basare la prevenzione è molto cambiata”.

Se “il flusso di dati INAIL-Regioni previsto dal DPCM del 9/1/1986 era anonimo e non consentiva di ‘collegare’ gli eventi infortunistici e le malattie professionali a specifiche aziende”, con il Protocollo d’intesa del 2002, INAIL e Regioni “avviavano una collaborazione che ha reso disponibili informazioni non anonime per i servizi delle ASL competenti sui rispettivi territori e di conseguenza ha permesso di ‘localizzare’ con più precisione i problemi di sicurezza individuati con l’analisi statistica scendendo come livello di dettaglio dal comparto alla singola azienda e alla sede operativa”. E il decisore contrale “non accede ai dati individuali ma deve conoscere gli strumenti disponibili sul territorio e impostare le strategie preventive basandosi sulla possibilità di agire in modo mirato su problemi specifici e sulle aziende in cui questi problemi sono presenti”.

Si ricorda tuttavia che anche senza SINP, “sono disponibili informazioni e serie storiche di dati non gestiti dai Flussi INAIL, in parte soltanto in forma aggregata, su controlli, efficacia delle attività preventive, categorie particolari di eventi (Informo, MalProf), art. 40 allegato 3 B etc.) che permettono ai decisori centrali di effettuare scelte strategiche più supportate e motivate e di dare mandato agli organi di vigilanza di operare in modo mirato e con più autonomia nell’individuazione sul ‘dove’ intervenire aggiungendo al criterio del ‘rischio per comparto’ produttivo quello del ‘rischio per singola azienda’”.

Tuttavia oltre al mandato sulla scelta del “dove” intervenire – continua il contributo di Agnesi – “dovrebbe essere dato il mandato alle ASL anche di decidere il ‘come’ intervenire in modo differenziato a seconda dello stato di implementazione della sicurezza in azienda”.

 

In questo senso oggi “forse dobbiamo chiederci, a fronte di alcuni allarmi mediatici, se la risposta deve essere ‘aumentare i controlli’ o deve essere ‘adattiamo l’intervento preventivo alla nuova realtà e al livello di sicurezza già acquisito dall’azienda’, che non è esente da rischi ma ha rischi residui più difficili da evidenziare”.

E dunque, con riferimento anche ad alcune tabelle pubblicate nel contributo, si evidenzia in alcuni casi “la totale mancanza di correlazione tra tasso standardizzato di incidenza degli infortuni sul lavoro nelle regioni italiane e la copertura percentuale dei controlli ‘indifferenziati’ rispetto alle aziende presenti nel territorio regionale (LEA 5% previsto dal DPCM 17/12/2007 “Patto per la Salute”). Questo non vuol dire che i controlli non servono ma che non vi è una relazione lineare tra numero di controlli e risultato di sicurezza in qualsiasi tipo di contesto produttivo (quindi non serve farne di più, casomai farne meno e meglio, cioè con modalità adattate allo stato dell’azienda)”.

 

Le priorità e gli indicatori

In ogni caso riguardo alla definizione delle priorità, un “processo in parte discrezionale perché presuppone anche scelte politiche che tengono conto di influenze estranee alle motivazioni ‘scientifiche’, è opportuno che “l’analisi parta dai dati”.

 

Le informazioni “oggi disponibili e l’esito delle sperimentazioni effettuate sul campo consentirebbero di avere una interazione più stretta tra ‘decisore politico’ ed epidemiologo anche nella fase di analisi e questo potrebbe essere un ruolo giocato dal SINP che deve definire i ben noti ‘quadri’ indicati” dall’art. 8, comma 6 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

 

Articolo 8 - Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro

1. È istituito il Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro al fine di fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l’efficacia della attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, relativamente ai lavoratori iscritti e non iscritti agli enti assicurativi pubblici, e per indirizzare le attività di vigilanza, attraverso l’utilizzo integrato delle informazioni disponibili negli attuali sistemi informativi, anche tramite l’integrazione di specifici archivi e la creazione di banche dati unificate.

 

(…)

 

6. I contenuti dei flussi informativi devono almeno riguardare:

a) il quadro produttivo ed occupazionale;

b) il quadro dei rischi anche in un’ottica di genere;

c) il quadro di salute e sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici;

d) il quadro degli interventi di prevenzione delle istituzioni preposte;

e) il quadro degli interventi di vigilanza delle istituzioni preposte

e-bis) i dati degli infortuni sotto la soglia indennizzabile dall’INAIL

(…)

 

 

Uno degli “scopi desiderabili del SINP” è quello di “monitorare il quadro degli interventi e misurare i risultati di ciascun tipo di attività, pur con le difficoltà metodologiche che vi sono, e stimolare la produzione di studi nazionali su questo tema che, per ora, sono molto pochi”. A questi indicatori “andrebbero ‘ancorati’ i meccanismi premiali sia per l’attribuzione di risorse economiche agli Enti sia per il budget dei servizi e conseguentemente per la retribuzione di risultato al personale”.

 

E – conclude il contributo – “anche se soltanto come indicatori ‘osservazionali’, è necessario mantenere fissi alcuni indicatori fondamentali che non forniscono tutte le risposte ma consentono di conoscere lo stato di salute in generale del sistema produttivo in termini di sicurezza”. E si segnala che in questo ambito c’è anche un desiderio di semplificazione per definire “un unico indicatore che può anche essere fuorviante (talvolta anche improprio, quando si pretende di misurare il “rischio” con il “numero” di eventi)”.

Tuttavia “la materia è complessa, dipende da molte variabili, e l’uso di un solo indicatore non è applicabile”. Ed è dunque, in definitiva, “compito degli addetti ai lavori quello di aiutare la collettività dei portatori di interessi a gestire la complessità definendo un set minimo di indicatori necessari, le modalità di interpretazione dei singoli indicatori e quella complessiva per dare un giudizio sintetico ragionato”.

 

 

 

RTM

 

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

SINP e dintorni”, documento a cura del Dott. Roberto Agnesi (ATS Brianza) pubblicato sul sito SNOP (formato PDF, 648 kB).

 

Scarica la normativa di riferimento:

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali - Decreto ministeriale n. 14 del 6 febbraio 2018 - Tavolo Tecnico per lo sviluppo e il coordinamento del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione (SINP)

 

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Ministero della Salute, Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione - Decreto 25 maggio 2016, n. 183 - Regolamento recante regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del SINP, nonché le regole per il trattamento dei dati, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.



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