Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Crea PDF

Ambienti confinati: si devono certificare anche i contratti di appalto?

Ambienti confinati: si devono certificare anche i contratti di appalto?
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Normativa

18/01/2017

Per fare chiarezza sul tema della certificazione dei contratti negli ambienti sospetti d'inquinamento o confinati, presentiamo la prima parte di un’intervista di PuntoSicuro a Massimo Peca, Carmelo G. Catanoso e Flavia Pasquini.


Brescia, 18 Gen – In materia di salute e sicurezza sul lavoro non è purtroppo inusuale verificare che, a distanza di più di otto anni dalla pubblicazione del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, si riscontrano ancora punti di vista differenti sulla conformità, formale e non, alla normativa, con riferimento al Testo Unico ( D.Lgs. 81/2008) e alle norme correlate.

 

E ci soffermiamo oggi proprio su uno degli aspetti che si prestano ad interpretazioni diverse sia da parte degli operatori che, probabilmente, degli stessi organi deputati alla vigilanza sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza.


Pubblicità
Modello DVR
Trasporto Cisterne - Categoria: Procedure Ambienti Confinati

 

Poco più di due mesi fa un articolo di PuntoSicuro ha presentato un intervento di Massimo Peca (Ispettore tecnico Ministero del lavoro e delle politiche sociali) al V convegno nazionale sulle attività negli spazi confinati (“ Confined Spaces: new perspective in Confined Spaces Safety”). L’intervento, dal titolo “ La certificazione dei contratti di lavoro negli ambienti sospetti d'inquinamento o confinati”, ricordava quanto richiesto dal Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177 e si soffermava sulla certificazione dei contratti, un “requisito obbligatorio previsto dal DPR 177/2011 che rimanda al decreto legislativo 276/2003 (attuazione della legge delega “Biagi”: n. 30 del 2003) per la procedura da seguire”.

 

E l’intervento di Peca indicava che, riguardo alle attività soggette al DPR 177/2011, la certificazione serve:

- “tutte le volte che si utilizzano lavoratori con contratti di lavoro diversi da quello subordinato a tempo indeterminato”;

- quando “si appaltano o sub appaltano lavori” negli ambienti sospetti di inquinamento o confinati (abbreviati, nell’intervento, con la sigla ASIoC) da committenti privati o pubblici.

Un’indicazione correlata alla ratio e agli obiettivi della normativa con riferimento specifico anche a quanto contenuto nella nota 11649 del 27 giugno 2013 del MLPS. Rimandiamo i nostri lettori all’ intervento di Massimo Peca per approfondire i dettagli del suo ragionamento.

 

Tuttavia in risposta alle sue parole, alcuni commenti - in particolare quelli dell’ingegnere Carmelo G. Catanoso, conosciuto dai nostri lettori anche per i suoi articoli sul nostro giornale - hanno successivamente ribadito che secondo la normativa “è il rapporto contrattuale che regola il rapporto di lavoro con personale subordinato che va certificato e non il contratto d'appalto, quando il datore di lavoro impiega personale con cui ha stipulato contratti diversi da quello a tempo indeterminato. Non sono quindi i contratti d'appalto che devono essere certificati”.

 

Di fronte al palesarsi di questi diversi punti di vista interpretativi e per cercare eventuali punti di contatto, come PuntoSicuro abbiamo ritenuto opportuno mettere a confronto le diverse opinioni espresse sul giornale. E lo abbiamo fatto attraverso un nuovo format comunicativo: una intervista a più voci che permettesse alle varie opinioni di interagire alla ricerca di un possibile chiarimento delle differenze e delle motivazioni correlate. Un’intervista in cui le domande non solo elaborate solo dal giornale, ma anche da ciascun interlocutore che ha avuto la possibilità di proporre a sua volta una o due domande per gli altri intervistati.

 

A questa inusuale forma di intervista hanno gentilmente partecipato:

- Massimo Peca (ispettore tecnico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione territoriale del lavoro - Servizio ispezione del lavoro - Unità operativa vigilanza tecnica – Vicenza) che, come abbiamo mostrato, ha presentato l’intervento al convegno sugli spazi confinati;

- Carmelo G. Catanoso (Ingegnere, Consulente in materia di Sicurezza sul lavoro e tutela dell'Ambiente, già membro del Gruppo di Lavoro Sicurezza del Comitato Scientifico della Conferenza Nazionale dei Lavori Pubblici c/o Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, collaboratore e autore di varie riviste e libri in materia di sicurezza) che ha commentato criticamente l’intervento;

- Flavia Pasquini (Vice Presidente della Commissione di Certificazione Dipartimento di Economia Marco Biagi Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia) che su queste tematiche relative alla certificazione ex 171/2011 si è confrontata in passato all’interno della propria Commissione di Certificazione.

 

Per chiarezza riportiamo anche un breve estratto della parte dell’articolo 2 del DPR 177/2011, il punto c) del comma 1, che fa riferimento alla certificazione dei contratti:

 

Art. 2 Qualificazione nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati

 

1. Qualsiasi attivita' lavorativa nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati puo' essere svolta unicamente da imprese o lavoratori autonomi qualificati in ragione del possesso dei seguenti requisiti:

a) integrale applicazione delle vigenti disposizioni in materia di valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria e misure di gestione delle emergenze;

b) integrale e vincolante applicazione anche del comma 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nel caso di imprese familiari e lavoratori autonomi;

c) presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30 per cento della forza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di appalto, a condizione, in questa seconda ipotesi, che i relativi contratti siano stati preventivamente certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Tale esperienza deve essere necessariamente in possesso dei lavoratori che svolgono le funzioni di preposto;

(…)

 

 

Con l’auspicio che questa “intervista plurima”, anche nella specificità del suo format, sia in grado se non di dissipare i dubbi, almeno di favorire un futuro chiarimento normativo, presentiamo oggi un primo gruppo di risposte che sarà seguito, domani, dalle risposte degli altri due interlocutori.

 

Partiamo oggi dalle risposte di Massimo Peca alle domande di Flavia Pasquini, Carmelo G. Catanoso e PuntoSicuro.

 

 

Articolo e intervista a cura di Tiziano Menduto

 

 

Domande di Flavia Pasquini:

 

1. A suo avviso il DPR n. 177/2011 richiede l'obbligatoria certificazione dei soli contratti di subappalto o anche dei contratti di appalto?

 

Massimo Peca: Di entrambi.

 

Perchè?

 

Massimo Peca: Il termine “appalto” è riportato nell’articolo 2, comma 1, lettera c) del DPR 177/2011 ed è condizionato dalla frase “...in questa seconda ipotesi, che i relativi contratti siano stati preventivamente certificati...”.

Chiaramente, l’impiego di lavoratori “appaltati” si riferisce a quelli aventi un rapporto di lavoro (di qualsiasi tipo) con le imprese a cui si appalta il lavoro da svolgere e la stessa definizione di “lavoratore” credo che vada intesa nel senso più ampio, quindi comprendendo quelli autonomi. Questa, in buona parte, è la stessa filosofia dell’articolo 2, comma 1, lettera a) del DLGS 81/2008 ed è una delle notevoli differenze tra la legislazione giuslavoristica (prevalentemente amministrativa) e quella che garantisce la salute e la sicurezza del lavoro (prevalentemente penale). Basti pensare, ad esempio, anche alla definizione di “datore di lavoro” contenuta nell’articolo 299 del medesimo decreto legislativo.

 

2. A suo parere gli accordi di distacco, le A.T.I., i negozi di affidamento nei Consorzi e i contratti di rete devono essere certificati? E anche i contratti di somministrazione (tra Agenzia e utilizzatore) e i contratti di lavoro in somministrazione (tra Agenzia e lavoratore) devono essere certificati?

 

Massimo Peca: Sì.

 

Perchè?

 

Massimo Peca: Lo deduco dall’ampio contenuto della frase: “...ovvero con altre tipologie contrattuali...” dell’articolo 2, comma 1, lettera c) del DPR 177/2011. D’altra parte, se non fosse così, ci sarebbe una inspiegabile discriminazione tra lavoratori, con la conseguente diminuzione delle tutele imposte dal DPR, non certo da tutte le altre norme.

L’unica ed espressa esenzione di alcuni obblighi, sono quelli per il datore di lavoro che impiega direttamente i suoi lavoratori per svolgere attività negli ambienti sospetti d’inquinamento o confinati di cui ha la “disponibilità giuridica”. 

Le tutele/obblighi del DPR 177/2011 sono estesi perfino ai lavoratori autonomi e, in parte, alle imprese familiari. Difformemente dal DLGS 81/2008. Penso che anche questo decreto legislativo non dovrebbe fare nessuna differenza tra lavoratori, se non altro perché i costi sociali della mancata prevenzione sono a carico di tutta la collettività nazionale. Quindi, mi sembra chiara la portata generale del DPR relativamente alle attività preventive che devono essere garantite, sebbene, tale regolamento, non innova quasi per nulla quanto già previsto dal DLGS 81/2008. Anzi. Lo stesso concetto di “qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi” non serve ad altro se non a stabilire una qualità del lavoro che deve servire a tutelare chi lo svolge. Chiunque sia. Questo lo condivido, ma, come ho detto: “… è un problema generale per tutti gli ambienti di lavoro...”. 

 

-----

 

Domande di Carmelo Catanoso:

 

Dal suo intervento presentato su PuntoSicuro, lascia intendere che una eventuale certificazione anche dei contratti d’appalto, sia auspicabile in quanto in grado di apportare dei benefici nella gestione delle attività negli “spazi confinati/ambienti sospetti d’inquinamento”. Può spiegare quali siano i benefici concreti che tale adempimento può produrre nella gestione operativa della sicurezza?

 

Massimo Peca: Come ho già avuto modo di dire, l’obbligo di certificazione dei contratti di appalto mi sembra chiaro.

Un beneficio concreto è quello relativo alla verifica dell’organizzazione della sicurezza, sia della sua progettazione che della gestione del lavoro da svolgere, che si può attuare attraverso l’iter della certificazione da parte di un organismo esterno, presumibilmente esperto nella materia, altrimenti assente, senza considerare le figure preposte a tali funzioni dal DLGS 81/2008.

La prova di quanto affermo sono le incredibili e numerose tipologie di criticità rilevate durante la mia esperienza (anche di chi le dovrebbe controllare), risolte proprio con questa analisi dei requisiti necessari. Tutti previsti dall’articolo 2, comma 1 del DPR 177/2011.

Questa “analisi critica”, trasparente e prestabilita anche nei contenuti, l’ho sempre adottata come fase pre-istruttoria alla presentazione formale della domanda di certificazione ed ha risolto moltissimi problemi, elevando il grado di sicurezza delle ditte affidatarie o subappaltatrici, nonché creando una maggior consapevolezza e conoscenza dei problemi da parte dei committenti. Con questo sistema, la certificazione si ottiene in pochi giorni, mentre la durata del lavoro preparatorio e inversamente proporzionale alla quantità degli inadempimenti riscontrati e corretti “in corso d’opera”.

Questa attività di consulenza, assistenza, promozione e prevenzione è quella prevista e mutuata dall’articolo 4 del DM 21 luglio 2004, dall’articolo 81 del DLGS 276/2003 e dal DLGS 124/2004. Quindi, nulla di improvvisato o innovativo, ma cogente.

Nei casi di lavori urgenti, indifferibili a mio avviso e tramite una modifica legislativa, si dovrebbe utilizzare la procedura già prevista per le rimozioni urgenti dell’amianto (articolo 256, comma 5). In tal caso, la certificazione avverrebbe in un secondo tempo e le contravvenzioni riscontrate dovrebbero impedire a chi ha effettuato i lavori di poterne fare degli altri, oltre che essere contestate dall’organo di vigilanza. In poche parole: libertà e responsabilità.

Forse è questo il metodo apprezzato da molti ed è stata la ragione della partecipazione al V convegno nazionale sugli ambienti confinati.

Se questi non sono “benefici concreti” per la tutela dei lavoratori, non so quali possano essere: conciliare le esigenze normative con le necessità delle aziende.

Nella relazione che ho presentato al convegno, sintetizzata dalla redazione di Puntosicuro nell’articolo citato, ho elencato le maggiori criticità rilevate. Mi pare che parlino da sole. Certo, sono solo il frutto della mia esperienza locale, quindi non generalizzabili. Ma non credo siano rare.

Inoltre, nella relazione ho affermato chiaramente di sapere che il DPR 177/2011 non prevede espressamente la valutazione delle condizioni in cui sono chiamati ad operare i lavoratori, ma si giunge a questa salutare “ingerenza” sia perché il comma 3 dell’articolo 26 del DLGS 81/2008 prevede la necessità di allegare il DURC al contratto di appalto, e questo documento costituisce già una prima fonte di verifica da parte del certificatore, ma anche perché è necessario valutare in concreto la qualificazione delle imprese che operano in tali ambienti mediante, almeno, l’analisi degli aspetti principali previsti dal già citato articolo 2, comma 1: in sostanza tutto il DLGS 81/2008.   

Su questo punto, concorda perfino un esperto e critico della materia come Adriano Paolo Bacchetta. A tale proposito si veda quanto riportato nel suo articolo su PuntoSicuro: "...è necessario andare oltre a quanto strettamente previsto dal D.Lgs. 276/2003; ovvero ogni Commissione di certificazione, a prescindere dal soggetto giuridico che ne ha disposto la costituzione, deve quindi avere adeguate competenze per verificare, oltre alla sussistenza dei requisiti di natura strettamente giuslavoristica sopraelencati, anche altri aspetti peculiari richiesti dal D.P.R. 177/2011 per la qualificazione delle imprese, quali l’effettiva presenza dei requisiti previsti dall’art. 2 c1..".

Quindi, presumendo la presenza di un componente qualificato nella commissione di certificazione (non previsto), se vogliamo concretamente fare prevenzione questa è una strada offerta da questo DPR.

Se, invece, si vuole disquisire fra teorici del diritto (ed io non lo sono) possiamo appellarci alle definizioni del codice civile e di tutte le altre leggi che regolano i rapporti economici del lavoro. Nella mia relazione ho espresso inequivocabilmente la mia contrarietà a questo DPR ed ho evidenziato i difetti che contiene, proponendo un’alternativa. Ho in mente altre modifiche che potrei evidenziare, se ne avrò l’opportunità.

Ma, attualmente, questa è la legge. Cerco di usarla nel miglior modo possibile per il fine che essa si pone: la tutela della vita dei lavoratori. 

 

Cosa ne pensa della decisione del legislatore di limitare ai soli committenti che sono anche datori di lavoro, gli obblighi previsti dal DPR n. 177/2011? 

 

Massimo Peca: Mi pare di capire che intende riferirsi, in sostanza, all’esclusione dell’obbligo di certificazione e della nomina di un incaricato per la supervisione dei lavori svolti presso aziende in cui il datore di lavoro impiega i propri lavoratori per effettuare attività in ambienti sospetti d’inquinamento o confinati di cui abbia la disponibilità giuridica. 

Se è così, e seguendo la logica del DPR, penso che sia un errore, dovuto all’equivalenza che si fa in questo DPR tra certificazione del contratto di lavoro e garanzia, che questa offre, della presenza di condizioni ottimali inerenti la sicurezza/salute.

Nel caso delle prerogative concesse a questi datori di lavoro, presumere che sia superfluo certificare un contratto di lavoro, solo perché è già instaurato stabilmente e questa “stabilità” garantisca un lavoro svolto in sicurezza, ed inoltre, il datore di lavoro abbia tutte le necessarie conoscenze per controllare l’esecuzione delle attività da svolgere, è quantomeno poco reale in moltissimi casi. In altri è plausibile. Ad esempio, penso al settore chimico e dei servizi pubblici di fornitura di acqua, metano o telefonia.

In generale, mi sembra una pericolosa presunzione dell’effettiva presenza della prevenzione legata solo all’astratto obbligo del rispetto della legge. Secondo me, la regolarità del rapporto di lavoro non garantisce affatto che questo si svolga in modo sicuro e salutare, tutt’al più può rappresentare un indizio positivo.

Basti pensare che perfino nelle aziende con certificazioni OHSAS 18001 (e simili) o in quelle a rischio di incidenti rilevati ( DLGS 105/2015) si verificano infortuni e malattie professionali, gravi e gravissimi.

Con questo non voglio dire che bisogna certificare tutto e sempre, come sarebbe logico aspettarsi da questo DPR, che segue la logica nostrana di prevedere inizialmente obblighi generali e poi introdurre distinzioni e deroghe.

Al contrario, come ho già detto nella mia presentazione al Convegno, bisognerebbe usare in sua vece la qualità della vigilanza e non la quantità, molto più efficace. Anche perché, durante lo svolgimento di questa funzione, si hanno tutti i poteri di polizia giudiziaria che, invece, mancano nell’iter della certificazione: una miscela mal riuscita di tutele giuslavoristiche e della salute/sicurezza dei lavoratori. 

 

-----

 

Domanda di Tiziano Menduto (PuntoSicuro): 

 

Partendo tutti da una stessa normativa, da cosa pensa dipendano le differenze d’opinione e/o interpretative sull’eventuale obbligatorietà della certificazione dei contratti di appalto e subappalto ai sensi del DPR n. 177/2011? 

 

Massimo Peca: Sicuramente dall’ambiguità del DPR, dalla sua incompletezza a cui si devono aggiungere le naturali predisposizioni dovute alle diverse attività professionali svolte.

Auspico delle modifiche sostanziali che rendano efficace un provvedimento normativo scritto con una fretta relativa, sebbene condivisibile nello scopo, ma molto discutibile nella sua applicazione quotidiana, di cui la certificazione è senz’altro il tratto caratteristico e sicuramente quello più inapplicato perché eluso, che ripropone un vecchio schema burocratico, pressoché medioevale: un atto di garanzia concesso da terzi, senza il quale si è interdetti ad operare.   

 

 

 

Questa è la prima parte di una intervista a Massimo Peca, Carmelo G. Catanoso e Flavia Pasquini. La seconda parte dell’intervista, con le risposte di Catanoso e Pasquini, sarà pubblicata domani.

 

 

Il link all’articolo “La certificazione dei contratti di lavoro negli ambienti confinati”, presentazione su PuntoSicuro dell’intervento di Massimo Peca al V convegno nazionale sulle attività negli spazi confinati

 

Leggi gli altri articoli di PuntoSicuro sui rischi relativi agli spazi confinati



Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Pubblica un commento

Rispondi Autore: Adriano Paolo Bacchetta - likes: 0
18/01/2017 (11:05:05)
Buon giorno, a tutti. Credo utile e interessante avviare una nuova forma di dibattito su un tema che, a tutt’oggi, sta pesantemente condizionando la quotidianità dell’attività di molti soggetti operativi in Italia. Oltre a quello della certificazione di cui si parla oggi, oltre alla definizione di “ambiente sospetto di inquinamento o confinato”, l’altro tema fondamentale è certamente (e forse prioritariamente) la mancata definizione delle caratteristiche della formazione di cui all’art. 2 c1 lettera “d” che, oggi, prevede una sostanziale difformità di preparazione delle maestranze giacché ogni soggetto formatore, moto proprio, definisce durata, argomenti e qualifica dei formatori. Peraltro non sono certamente solo questi tre i temi di sostanziale criticità introdotti dal DPR 177/2011, ce ne sarebbero molti altri ma non è questo lo scopo di questa mia.
Ciò premesso una prima considerazione sul tema. Personalmente, come ho sempre detto, ritengo che la certificazione dei contratti, siano questi di subappalto o di appalto non sia lo strumento idoneo per perseguire gli scopi del legislatore. Al posto della certificazione dei contratti di subappalto (si badi bene gli unici per i quali il DPR 177/2011 prevede esplicitamente tale obbligo), al fine di rafforzare l’attività di controllo, personalmente ritengo che sarebbe stato meglio identificare un altro strumento (più semplice e già sperimentato per altro tema) quale, ad esempio, l’obbligatorietà della segnalazione preliminare per via informatica dell’avvio di attività in ambienti sospetti di inquinamento o confinati. Si sarebbe, infatti, potuto estendere quanto già oggi previsto dall’art. 99 comma 1 del D.Lgs. 81/08, come modificato dal D.Lgs. 106/09. Tra l’altro questo avrebbe anche avuto il vantaggio di poter monitorare le operazioni effettuate, avviare l’identificazione e il censimento delle aziende che operano nel settore e quindi consentire una migliore e più efficiente pianificazione delle attività di controllo. Infatti, questa norma è stata introdotta già dal D.Lgs. 494/96 allo scopo di rendere noti e immediatamente conoscibili i dati concernenti il cantiere agli Organi di Vigilanza, che, in questo modo, possono programmare degli interventi di controllo nel comparto delle costruzioni, storicamente teatro di un elevato numero d’infortuni sul lavoro. Ma così non è stato.
Rimandando agli eventuali prossimi commenti alle altre parti dell’intervista la disamina di altri punti, in merito a quanto oggetto dell’articolo di oggi devo fare alcune precisazioni.
Nell’articolo su Puntosicuro del 14 marzo 2014, lo scopo della mia trattazione era discutere sull’effettività ed efficacia dell’istituto della certificazione ai fini di elevare i livelli di sicurezza, quindi scrissi:
"Riguardo alle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, è noto che il Legislatore ha deciso di richiamare un istituto che, nella sua struttura originaria, nasce come adempimento di carattere volontario avente la finalità di consentire l’accertamento della distinzione concreta tra somministrazione di lavoro e appalto, così da ridurre i contenziosi. Alcuni affermano che quest’adempimento possa contribuire all’eliminazione o riduzione al minimo i rischi in un settore caratterizzato da gravi incidenti, mentre altri pongono invece l’accento sul fatto che, in questi specifici ambienti operativi, una stringente applicazione dei presupposti concettuali di matrice giuslavoristica non fornisce alcun concreto incremento del livello di sicurezza sul luogo di lavoro. Anzi. La rigidità che è imposta dall’attuale testo normativo, per quanto si può percepire nella pratica corrente, si traduce in un notevole appesantimento degli adempimenti a carico delle aziende incaricate di eseguire le attività e tale condizione, spesso, corre il rischio di attivare scorciatoie o applicazioni formali del disposto normativo, ritenuto troppo complesso e difficile da attuare. Indipendentemente dalle singole opinioni soprariportate, ciò che appare evidente è che se prendiamo in considerazione tutte quelle attività per le quali ci si trova nelle condizioni di richiedere l’intervento di una ditta specializzata quale supporto all’appaltatore principale che è stato incaricato dal committente di compiere una riparazione urgente, la certificazione del contratto mostra appieno la sua criticità di applicazione".

In uno spot di grande successo a partire dalla fine degli anni 50, lo slogan era “ basta la parola”. E in questo caso è lo stesso. Cioè, è bastato inserire in modo completamente erroneo, illogico e decontestualizzato (di errori formali nel DPR 177/2011 ce ne sono altri, da “confinanti” e non “confinati” nel titolo, al richiamo nell’art. 3 c2 allo svolgimento di corsi di cui all’art. 2 c1 lettere “c” ed “f” invece che lettere “d” ed “f”, …) la parola “appalti” all’interno dell’art. 2 c1 lettera “c” che, ricordiamo, si riferisce ai requisiti di qualificazione delle imprese per operare in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, per innescare una ridda di interpretazioni incontrollate. E a nulla è servita la nota Ministeriale del 27/06/2013 (tra l’altro viene da chiedersi perché sia stata utilizzata una forma così debole dal punto di vista giuridico / amministrativo per sostenere una posizione ministeriale importante come questa) nella quale si precisava che la certificazione cui il legislatore faceva riferimento era, sempre e comunque, quella del contratto di lavoro del dipendente non assunto a tempo indeterminato e non si riferiva al contratto di appalto. Ma questo, purtroppo non è bastato perché le DTL adottassero una posizione conforme. Per quanto riguarda l’affermazione di Massimo Peca, che saluto con l’occasione "Un beneficio concreto è quello relativo alla verifica dell’organizzazione della sicurezza, sia della sua progettazione che della gestione del lavoro da svolgere, che si può attuare attraverso l’iter della certificazione da parte di un organismo esterno, presumibilmente esperto nella materia, altrimenti assente, senza considerare le figure preposte a tali funzioni dal DLGS 81/2008. La prova di quanto affermo sono le incredibili e numerose tipologie di criticità rilevate durante la mia esperienza (anche di chi le dovrebbe controllare), risolte proprio con questa analisi dei requisiti necessari"
la mia opinione è che, ovviamente, non è condivisibile. Lui sa che, secondo me, giustificare la necessità della presenza del controllore in quanto sono stati riscontrati degli errori, non è una posizione corretta. Se chi ha organizzato e progettato l’intervento non ha le adeguate conoscenze e competenze per farlo, è ovvio che potrà fare degli errori. Allora la domanda è: meglio mettere un controllore oppure insegnare a chi deve progettare l’intervento come farlo in modo corretto? Credo che la risposta sia scontata. Nel mondo, nessuno si sognerebbe mai di inventarsi un istituto quale la certificazione dei contratti di appalto, questo succede solo da noi. All’estero, in particolare nel mondo delle OSHA, nel caso di scavi, ponteggi e confined spaces, si parla di “competent person” ovvero di soggetti appositamente preparati per progettare e gestire gli interventi in queste specifiche condizioni i lavoro. E a questo scopo, con risultati interessanti, stiamo lavorando da anni per formare nel nostro paese soggetti con una preparazione specifica su questo tema.

E ancora, sempre nell’articolo del 2014, scrissi:
"Perché quindi la certificazione del contratto possa, in qualche modo, assolvere un superiore compito di tutela delle condizioni di salute e sicurezza nel caso di appalto di attività in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, è necessario andare oltre a quanto strettamente previsto dal D.Lgs. 276/2003; ovvero ogni Commissione di certificazione, a prescindere dal soggetto giuridico che ne ha disposto la costituzione, deve quindi avere adeguate competenze per verificare, oltre alla sussistenza dei requisiti di natura strettamente giuslavoristica sopraelencati, anche altri aspetti peculiari richiesti dal D.P.R. 177/2011 per la qualificazione delle imprese, quali l’effettiva presenza dei requisiti previsti dall’art. 2 c1, con particolare riferimento all’informazione, formazione e addestramento del personale e dei preposti, il possesso di attrezzature idonee a prevenire i rischi e DPI adeguati, oltre all’elaborazione ed efficace attuazione di procedure operative e di emergenza oggetto di verifica di apprendimento, aggiornamento ed esercitazioni periodiche".

La mia idea era di evidenziare una possibile ragion d'essere e/o funzione per l’istituto della certificazione, ipotizzando che potesse assolvere un compito superiore. Ovviamente dovendo, obtorto collo, tenere presente la cogenza di questa richiesta ma, ribadisco, non condividendola per nulla.
Rispondi Autore: lino emilio ceruti - likes: 0
19/01/2017 (10:33:49)
Condivisibile in toto l'intervento di Bacchetta.
Solo la concreta preparazione specifica degli addetti sull'argomento fanno la sostanziale necessaria sicurezza "sul campo".
Rispondi Autore: matteo - likes: 0
24/01/2017 (10:53:47)
è come dice Catanoso... è l'intelligenza che impone di interpretare l'articolo di legge in questo modo... senza voli pindarici da azzeccagarbugli

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro


Altri articoli sullo stesso argomento:


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!