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Quando nominare il medico competente in azienda?

Quando nominare il medico competente in azienda?
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Medico competente

05/07/2016

Un volume dedicato alle PMI e al mondo dell’artigianato riepiloga la normativa in materia di salute e sicurezza. Focus sulla nomina, sul ruolo, sulla funzione e gli obblighi del medico competente. La sorveglianza sanitaria e i giudizi di idoneità.

Milano, 5 Lug – Per comprendere la figura del medico competente nel mondo del lavoro è importante avere chiara la distinzione tra una malattia professionale e un infortunio lavorativo. Se sono entrambi “eventi dannosi per la salute del lavoratore”, sono distinguibili dal “fattore tempo”. L’infortunio sul lavoro è infatti “l’evento dannoso (per causa violenta) per la salute del lavoratore che si manifesta in un lasso di tempo molto breve, istantaneo; ad esempio la lesione che si verifica a causa del contatto con una lama, dell’inciampo su un gradino, della caduta di un carico su un piede, di un incidente d’auto, ecc. Ovviamente l’evento deve avvenire in occasione di lavoro”. Mentre la malattia professionale è l’evento dannoso per la salute del lavoratore “che si manifesta in un lasso di tempo lungo, a causa della ripetitività dell’esposizione ad un agente (chimico, fisico o biologico) o ad una postura, ad uno sforzo, ad un movimento”.

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A fare questa distinzione e a dare alcune indicazioni sul ruolo del medico competente in azienda è il volume “Salute e Sicurezza nelle imprese artigiane e nelle PMI: cosa occorre sapere e cosa si deve fare”, realizzato dall’Organismo Paritetico Regionale per l’Artigianato Lombardia ( OPRA Lombardia) e dai vari Organismi Paritetici Territoriali Artigiani (OPTA), che offre un utile strumento di consultazione per favorire una corretta applicazione delle disposizioni di legge.
 
Riguardo alle malattie professionali il volume ricorda poi che queste sono elencate in apposita lista definita “Tabella Inail delle malattie professionali”. E “ogni forma morbosa che possa ritenersi conseguenza di attività lavorativa deve essere denunciata all’INAIL anche se non è compresa fra le malattie “tabellate”; in questo caso il lavoratore avrà l’onere di dimostrare, attraverso documentazione, il nesso causale tra l’attività lavorativa e la malattia”.
 
Una volta fatta la distinzione tra infortuni e malattie professionali, il volume cerca di fornire una regola generale per “stabilire quando è necessario ricorrere alla figura del medico competente”.
 
Ricordiamo innanzitutto che il Decreto legislativo 81/2008, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, disciplina l'obbligo di nominare il medico competente, i requisiti ed i compiti di quest'ultimo (la Sezione V del Capo III del Titolo I è dedicata alla “sorveglianza sanitaria”).  In particolare il datore di lavoro – “se svolge attività per la quale è prevista la sorveglianza sanitaria - ha l'obbligo di nominare il medico competente” (art. 18 D.Lgs. 81/2008).
 
Il medico competente è “figura necessaria in quelle aziende nelle quali si svolgono mansioni che espongono ad un rischio di malattia professionale (ad esempio rischio di ipoacusie per lavoratori esposti al rumore, rischio di ernia discale lombare per i lavoratori addetti a movimentazione manuale dei carichi eseguita con continuità durante il turno lavorativo, il rischio di bronchiti croniche per i lavoratori esposti a fumi e gas di saldatura, il rischio di asma bronchiale per lavoratori esposti all’inalazione di polveri di legno, ecc.)”.
E dunque il ricorso alla figura del medico competente – continua il documento OPRA – passerà “necessariamente attraverso il processo di valutazione dei rischi”.
Su quanto indicato dalla normativa e sui casi in cui si considera obbligatoria la nomina del medico competente, rimandiamo ad un contributo sul tema pubblicato da PuntoSicuro nel 2014.
 
Il documento OPRA, dopo aver elencato i requisiti che devono avere i medici competenti, riporta anche obblighi e funzioni.
 
Sintetizzando quanto riportato nell’art. 25 del Testo Unico, breve il medico competente:
- “collabora con il Datore di Lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi (…):
- programma ed effettua la sorveglianza sanitaria (…):
- istituisce, (…) aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale (...) presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;
-  consegna al Datore di Lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, (…) con salvaguardia del segreto professionale;
- consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; (…):
- fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l’esposizione a tali agenti. (…):
- informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’articolo 35, (…) i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi (…)” .
 
Inoltre si ricorda che la sorveglianza sanitaria, effettuata dal medico competente, comprende:
- “visita medica preventiva;
- visita medica periodica (periodicità in linea di principio annuale);
- visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute;
- visita medica in occasione del cambio della mansione;
- visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro (in alcuni casi previsti in maniera specifica);
- visita medica preventiva in fase preassuntiva;
- visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi”.
 
Si ricorda poi che il medico competente “svolge la propria opera o in qualità di dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con l’imprenditore, o quale libero professionista o come dipendente del Datore di Lavoro (art. 39)”. E può avvalersi, per motivate ragioni, “della collaborazione di medici specialisti scelti dal Datore di Lavoro che, in questo caso, ne sopporta gli oneri”.
Ricordiamo, a questo proposito, l’ Interpello n. 27/2014 del 31 dicembre 2014 sul conflitto di interessi delle ASL nell’attività di “sorveglianza sanitaria” assegnate al medico competente.
 
Concludiamo ricordando che il medico competente esprime inoltre i giudizi di idoneità specifica alla mansione.
Giudizio che potrà essere di:
a) idoneità;
b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
c) inidoneità temporanea;
d) inidoneità permanente.
Si ricorda che “avverso tale giudizio è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso”.
 
 
Organismo Paritetico Regionale per l’Artigianato Lombardia, “ Salute e Sicurezza nelle imprese artigiane e nelle PMI: cosa occorre sapere e cosa si deve fare”, 2014 (formato PDF, 4.20 MB).
 
 
RTM
 
 

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