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I medici competenti e l’obbligo di educazione continua in Medicina
Brescia, 24 Gen – Nell’ambito della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori il medico competente ha un ruolo importante, una figura “di qualificata professionalità, in grado di diventare il collaboratore del datore di lavoro e del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale” (Corte di Cassazione, sentenza n. 26539 del 2 luglio 2008).
Al di là dei titoli necessari per poter svolgere il ruolo di medico competente, come richiesto dal comma 1 e 2 dell’art. 38 del D. Lgs. 81/2008, sono necessari per il medico competente un aggiornamento e una formazione continua, adeguata alle innovazioni scientifiche e tecnologiche. E a tale obbligo di aggiornamento professionale permanente, definito come “Educazione Continua in Medicina” (ECM), il medico competente non si può sottrarre in virtù del comma 3 dello stesso articolo 38, comma che fa riferimento al programma triennale di educazione continua 2011-2013. Con questo comma per alcuni medici competenti, senza i crediti richiesti, verrebbe a mancare uno dei requisiti necessari per lo svolgimento della propria funzione.
Riportiamo interamente il comma 3 e il comma 4 dell’articolo 38, D.Lgs. 81/2008:
Art. 38 (...) 3. Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale successivo all’entrata in vigore del presente Decreto Legislativo. I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina “medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro”. 4. I medici in possesso dei titoli e dei requisiti di cui al presente articolo sono iscritti nell’elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali |
Riportiamo a questo proposito alcune indicazioni tratte dal documento della Società Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale ( SIMLII) dal titolo “Il Medico Competente e l’obbligo di Educazione Continua in Medicina (ECM)”.
Il documento indica che l’obbligo di Educazione Continua in Medicina, “come ricorda il Ministero della Salute, vige per tutti i professionisti sanitari “… per rispondere ai bisogni dei pazienti, alle esigenze organizzative e operative del Servizio sanitario e del proprio sviluppo professionale”.
E, rivolgendosi in maniera generale a tutti i professionisti, il Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, all’art 3, comma 5 lettera b, riporta “…previsione dell'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina (ECM). La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione”.
Inoltre il Decreto del Ministero del Lavoro 4 marzo 2009, art 2, comma 2 (Istituzione dell’elenco nazionale dei medici competenti in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro) recita: “il conseguimento dei crediti formativi del programma triennale di educazione continua in medicina, ovvero il completo recupero dei crediti mancanti entro l’anno successivo alla scadenza del medesimo programma triennale di educazione continua in medicina, previsto dall’art 38, comma 3, del DLgs 81/08, quale requisito necessario per poter svolgere le funzioni di medico competente, comporta per l’interessato, l’obbligo della comunicazione del possesso del necessario requisito formativo mediante l’invio all’Ufficio indicato all’art 1, comma 1, della certificazione dell’Ordine di appartenenza o di apposita autocertificazione”. “L’Ufficio in questione è l’Ufficio II della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali”.
In conclusione, per quanto riguarda il Medico Competente:
- “i crediti formativi ECM devono essere acquisiti nella misura indicata dal Ministero della Salute, come per tutti gli altri operatori sanitari (150 crediti per il programma triennale 2011-2013);
- nell'ambito del suddetto programma triennale 2011-2013, come previsto dal D.Lgs. 81/08, almeno il 70% dei crediti (cioè 105 su 150 crediti ECM per il triennio) deve essere acquisito nella disciplina indicata, nell’evento accreditato, come “Medicina del Lavoro e Sicurezza degli ambienti di lavoro”;
- ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro 4 marzo 2009, al termine del triennio di formazione, devono essere autocertificati (con possibile verifica da parte dell’Ordine dei Medici di appartenenza) i crediti ECM in totale acquisiti e la relativa ripartizione percentuale. Tale documentazione dovrà essere inviata, da parte del singolo medico competente, presso l’Ufficio II della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero del Lavoro, ai sensi dell’articolo 1, comma 2 del DM 4 marzo 2009”.
E “l'eventuale violazione dell'obbligo di formazione continua, cioè l'assente o insufficiente acquisizione dei crediti formativi nel programma triennale (... di cui almeno il 70% nella disciplina medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro), può quindi comportare la perdita di uno dei requisiti necessari per lo svolgimento delle funzioni di ‘medico competente’”.
In definitiva i medici competenti devono poter dimostrare di aver ottenuto i crediti formativi previsti nel triennio 2011-2013. E il datore di lavoro dovrà invece verificare che il medico competente abbia i requisiti previsti dalla normativa per poter assumere l’incarico, anche tramite un’autocertificazione del medico che può essere inserita nella lettera di incarico.
Concludiamo segnalando che alcuni medici competenti da noi contattati, in merito al problema dell’eventuale violazione dell'obbligo di formazione continua, hanno paventato il rischio che il proprio ruolo sia affossato da questioni più formali che sostanziali. E hanno puntato il dito su un elenco nazionale dei medici competenti non controllato adeguatamente e sul modo di affrontare il tema della formazione non sempre adeguato e rispettoso della professione e del ruolo del medico competente.
PuntoSicuro tornerà appena possibile sul tema presentando nuovi documenti e ospitando interviste sul tema dei crediti formativi ECM.
SIMLII, “ Il Medico Competente e l’obbligo di Educazione Continua in Medicina (ECM)” (formato DOC, 173 kB).
Tiziano Menduto
Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
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Rispondi Autore: patrizio madaschi - likes: 0 | 24/01/2014 (06:52:31) |
come si dice nell'articolo stesso il Decreto del Ministero del Lavoro 4 marzo 2009, art 2, comma 2 (Istituzione dell’elenco nazionale dei medici competenti in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro) recita: “il conseguimento dei crediti formativi del programma triennale di educazione continua in medicina, ovvero il completo recupero dei crediti mancanti entro l’anno successivo alla scadenza del medesimo programma triennale di educazione continua in medicina......secondo me quindi i medici competenti hanno ancora tutto il 2014 per adeguarsi all'obbligo formativo, quindi il raggiungimento dei crediti dovrà avvenire entro il 31 /12 /2014, O mi sbaglio? |
Rispondi Autore: paolo ceretto obertino - likes: 0 | 25/01/2014 (09:19:32) |
Condivido in pieno il commento del collega Madaschi anche se in questo non-paese ......non fidarsi è meglio !!! |
Rispondi Autore: felice lanzeni - likes: 0 | 01/02/2014 (10:41:41) |
Sono stati sollevati dubbi sulla validità di attribuire alla disciplina "medicina del lavoro" crediti acquisiti per eventi accreditati con indicazione di "tutte le discioline mediche" e argomenti assolutamente inerenti alla medicina del lavoro (es. Spalla dolorosa - gas radon ecc.) Segnalo che anche la SIMLI ha accreditato eventi con disciplina trasversale ( ne cito una del 2007 inerente la valutazione del riscchi). Credo che il dubbio sopra riportato debba essere chiarito perchè diventa altrimenti impossibile verificare per il singolo medico la propria formazione ECM in rapporto al D. Lgs. 81/08. |