Allestimenti fieristici: la sicurezza nel montaggio delle strutture
Roma, 27 Set – Per fornire utili spunti per la prevenzione degli infortuni che avvengono nel settore dell’allestimento fieristico, spesso caratterizzato da una complessa articolazione di processi, sequenze temporali e interazioni tra soggetti giuridici, torniamo oggi a parlare di un documento Inail prodotto nel 2020 e dal titolo “ Manifestazioni fieristiche. Linee di indirizzo per la gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro”, un documento che è il risultato del Protocollo d’intesa tra Inail e Asal-Assoallestimenti, Cfi-Comitato fiere industria, Aefi-Associazione esposizione e fiere italiane.
La pubblicazione, che non ha carattere prescrittivo e deve essere adattata ai differenti processi organizzativi e gestionali, si sofferma, in particolare, sulle attività escluse dal campo di applicazione del Titolo IV del d.lgs. 81/2008 ai sensi del Capo II “Manifestazioni fieristiche” del Decreto interministeriale sulla sicurezza dei palchi e degli allestimenti fieristici del 22 luglio 2014 (cosiddetto “ Decreto Palchi e fiere”).
Riprendiamo, malgrado le attuali limitazioni dovute all'emergenza COVID-19, le indicazioni del documento relative alle attività di montaggio svolte all’interno di un’area assegnata.
Questi gli argomenti trattati nell’articolo:
- Criticità e sicurezza nelle attività di montaggio delle strutture
- Le manifestazioni fieristiche: i lavori e le operazioni in quota
Criticità e sicurezza nelle attività di montaggio delle strutture
Il documento indica che la gestione e l’esecuzione dell’attività di montaggio di una struttura allestitiva, tendostruttura o opera temporanea “sono influenzate oltre che dalle specifiche esigenze indicate dall’articolo 7 del “ Decreto Palchi e fiere” anche dalle caratteristiche dell’allestimento (tipologia di aree funzionali, di componenti, di impianti tecnologici, di materiali ecc.)”.
In particolare sono influenzate da:
- “funzioni prevalenti delle aree in cui è organizzato lo stand (accoglienza, incontri e presentazioni, esposizione, dimostrazioni, contrattazione, di servizio);
- componenti prevalenti (elementi strutturali, di partizione interna, di copertura e di pavimentazione, impianti elettrici utilizzatori, impianti di adduzione e scarico acqua, impianti per apparati audio, video e di comunicazione elettronica - televisivi, trasmissione dati, telefonia - componenti per l’esposizione delle merci, arredi, elementi scenografici, ecc.);
- materiali prevalenti: legno e/o derivati del legno per elementi divisori, strutturali, di pavimentazione e d’arredo; alluminio, acciaio, leghe ferrose utilizzati per elementi strutturali e non (elementi modulari, di giunzione, di fissaggio, profilati commerciali saldati fuori opera e successivamente assemblati in opera mediante bullonatura, materie plastiche, vetro, tessuti, ecc.);
- tecnologie di posa prevalenti: a secco per l’assemblaggio dei componenti dello stand; umide per alcune tipologie di prodotto”.
Si indica poi che il montaggio di strutture allestitive “abitualmente consta della posa in opera della pavimentazione e del successivo assemblaggio delle strutture portanti, pareti e divisori. Per ciò che riguarda gli impianti, sono generalmente presenti quello elettrico, di trasmissione dati ed audio. Sono posti in opera corpi illuminanti e sistemi audio video (schermi e casse acustiche). Qualora quest’ultimi vengano disposti in quota, sarà cura dell’allestitore provvedere alla predisposizione a terra dei sistemi di sospensione per la successiva attività di appendimento effettuata generalmente dagli incaricati dell’organizzatore o, salvo diversi accordi, dal gestore”.
In materia di salute e sicurezza sul lavoro (SSL), l’espositore, nel posteggio assegnatogli, affida, in qualità di Datore di lavoro committente (DLC), “la realizzazione della struttura allestitiva, tendostruttura o opera temporanea all’allestitore nel rispetto delle previsioni contenute nell’articolo 26 del d.lgs. 81/2008 essendo il caso esaminato nelle presenti Linee di indirizzo riferito ad attività definite dall’articolo 6, comma 3 del ‘ Decreto Palchi e fiere’”.
Con riferimento al sopracitato articolo 26, il DLC “effettua la verifica dell’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi, fornisce le informazioni sui rischi specifici, promuove la cooperazione e il coordinamento, procede alla valutazione dei rischi da interferenze e alla conseguente redazione del DUVRI” (nell’allegato 1 sono definiti i contenuti minimi del DUVRI).
Si ricorda che “non sono rischi interferenti quelli specifici propri dell’attività dell’espositore (DLC), dell’allestitore, delle imprese appaltatrici e subappaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, la cui valutazione sarà oggetto del DVR aziendale”. E particolare importanza per tutte le imprese che operano nel settore delle manifestazioni fieristiche riveste la valutazione dei rischi per le attività in esterno dei loro lavoratori”.
Inoltre la fase lavorativa relativa alle attività di montaggio e smontaggio, “in considerazione dei diversi livelli di complessità e dell’interferenza con altre attività lavorative, è da ritenere critica del processo di realizzazione della struttura allestitiva, tendostruttura o opera temporanea. Per la gestione di questa fase lavorativa e per tutte quelle direttamente collegate ad essa, valgono le seguenti indicazioni:
- il corretto montaggio, in sicurezza, e la verifica della corretta esecuzione non può prescindere dalla disponibilità di un progetto della struttura allestitiva, tendostruttura o opera temporanea” (se ne parla nel paragrafo 6.2 del documento), “delle relative procedure e/o istruzioni di montaggio (vincoli, sequenze particolari, ecc.), unitamente alla individuazione di personale appositamente formato, informato ed addestrato;
- la descrizione delle misure di sicurezza da adottare deve essere contestualizzata precisando i DPI da utilizzare;
- non può essere ammesso il montaggio della struttura allestitiva, tendostruttura o opera temporanea, costituita da elementi prefabbricati assemblabili secondo configurazioni non previste dal progetto, salvo il caso di una loro specifica progettazione;
- devono essere ridotti al minimo i rischi da interferenze tra le attività di montaggio e le altre attività non direttamente correlate a queste ultime. Pertanto dovranno essere adottate specifiche misure tecniche, procedurali ed organizzative (es.: sfasamento spazio temporale nel rispetto del crono programma individuato dal DUVRI, delimitazione delle aree, inibizione dell’accesso ai lavoratori non autorizzati, ecc.);
- particolare attenzione deve essere posta, qualora si lavori in prossimità degli apparecchi illuminanti o di altre apparecchiature/linee elettriche in tensione (rif. Allegato IX d.lgs. n. 81 del 2008 e/o Norma CEI 11/27), sia al rischio di elettrocuzione che al rischio di ustione;
- per i lavoratori addetti a tutte le attività di montaggio/smontaggio della struttura allestitiva, tendostruttura o opera temporanea deve essere disposto il divieto di assumere bevande alcoliche e superalcoliche, così come previsto dall’articolo 111, comma 8, del d.lgs. n. 81 del 2008”.
Le manifestazioni fieristiche: i lavori e le operazioni in quota
Il documento riporta poi specifiche indicazioni su vari aspetti che riguardano possibili criticità. Ci soffermiamo, in particolare, sulle indicazioni per i lavori e le operazioni in quota.
Si segnala che “la fase lavorativa relativa alla predisposizione di eventuali punti di ancoraggio in quota è anch’essa da considerarsi come fase critica del processo di montaggio/smontaggio della struttura allestitiva, tendostruttura o opera temporanea e pertanto il DUVRI, in presenza di rischi interferenti, deve prevedere l’adozione di opportune azioni di coordinamento e controllo. Anche in questo caso non è consentito l’utilizzo di punti di ancoraggio non indicati nel progetto, a meno di una preventiva verifica strutturale da parte di un progettista”.
Per quanto concerne poi i carichi sospesi trovano “applicazione le indicazioni contenute nella lettera circolare del Ministero dell’Interno n. 1689 del 1 aprile 2011. Qualora i lavori in quota vengano effettuati all’esterno, questi sono consentiti solo quando le condizioni atmosferiche permettano l’esecuzione dei lavori in sicurezza, così come previsto dall’articolo 111, comma 7, del d.lgs. n. 81 del 2008”.
Inoltre durante le operazioni in quota, “le attività dovranno essere organizzate per mezzo di procedure che prendano in considerazione le interferenze che possano generarsi con le altre attività lavorative relative al proprio stand o in stand contigui. In particolare è indispensabile che vengano garantite almeno le seguenti misure preventive:
- tutto il personale non interessato dovrà essere escluso dalle aree sottostanti ad operazioni di movimentazione dei carichi in quota. La zona di esclusione dovrà essere identificata in modo chiaro e dovrà essere predisposta l’opportuna segnaletica. Qualora questo non fosse possibile, si devono definire ed applicare misure appropriate (ad esempio: si dovranno identificare una o più persone incaricate di gestire la demarcazione ed i confini di tali zone/spazi);
- nessun peso di qualsivoglia entità dovrà essere appeso a strutture/punti di appendimento occasionali (linee di servizio della struttura ospitante, apparecchiature elettriche, cavi, tubi di acqua o gas, sistemi antincendio, ecc. o dei sistemi di contenimento degli stessi come canaline, blindosbarre, ecc);
- i limiti di carico di ogni attrezzatura utilizzata per la movimentazione dei carichi in quota devono essere rispettati;
- le vie di accesso vanno tenute sgombre dal materiale. Tutto il materiale che è stato portato in altezza e non utilizzato dovrà essere rimosso a completamento del lavoro.
- gli attrezzi e le apparecchiature utilizzate in quota dovranno essere assicurati con mezzi idonei a prevenirne la caduta; inoltre, dovranno essere portati in altezza attraverso l’impiego di corde o sistemi simili, piuttosto che essere trasportati direttamente dai lavoratori. Questi ultimi dovranno ridurre al minimo gli effetti personali che potrebbero cadere”.
Infine la gestione delle varie fasi lavorative che consistono nella realizzazione degli impianti e gli allestimenti che non possono essere isolate temporalmente e/o spazialmente dalle fasi precedenti “dovrà essere svolta in conformità alle indicazioni riportate nel presente paragrafo, soprattutto per quanto concerne i lavori da effettuarsi in quota, facendo riferimento alle disposizioni contenute nel DUVRI dell’espositore e nel regolamento dello specifico Quartiere fieristico alle quali occorre che ci si attenga”.
Rimandiamo, in conclusione, alla lettura integrale del documento che, sempre in relazione alle attività di montaggio svolte all’interno dell’area assegnata, si occupano anche di:
- manutenzione e controllo di elementi prefabbricati riutilizzabili
- attrezzature di lavoro e impianti
- ulteriori rischi da interferenza
- informazione, formazione e addestramento dei lavoratori
- la gestione delle emergenze.
RTM
Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:
Inail, “ Manifestazioni fieristiche. Linee di indirizzo per la gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro”, a cura di Elisabetta Badellino, Federico Brizi, Paolo Fioretti, Emma Incocciati, Loredana Quaranta, Davide Sani e Maria Teresa Settino (Inail), Franco Bianchi e Oronzo Panebianco (Cfi Comitato fiere industria), Marco Fogarolo e Luca Perreca (Asal Assoallestimenti), Giovanni Giuliani, Nazario Pedini e Michele Stalteri (Aefi Associazione espositori e fiere italiane), edizione 2020 (formato PDF, 1,0 MB).
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Scarica la normativa di riferimento:
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