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Una guida per l’autocertificazione della valutazione dei rischi

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Lavoratori

26/07/2012

Un supporto al datore di lavoro delle micro e piccole imprese per autocertificare la valutazione effettuata. Il documento, i rischi da valutare, le indicazioni relative all’analisi svolta e la descrizione della struttura aziendale dedicata alla sicurezza.

 
Roma, 26 Lug – Malgrado l’approvazione della Commissione consultiva permanente delle procedure standardizzate per la valutazione dei rischi (ai sensi dell'art. 29, commi 5 e 6 del Decreto legislativo  81/2008), l’uso di tali procedure è stato rinviato al 31 dicembre 2012.  Rinvio contenuto nel Decreto-Legge 12 maggio 2012, n. 57 “Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese” e confermato con la Legge n. 101 del 12 luglio 2012 di conversione, con modifiche, del Decreto Legge n. 57 del 12 maggio 2012.


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In considerazione della possibilità fino al 31 dicembre, per i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori, di autocertificare la valutazione effettuata, torniamo a parlare delle “ Check list di autovalutazione per le piccole e micro imprese – Strumenti per l’implementazione di un sistema di gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, un documento elaborato da ITACA  per supportare le imprese nella corretta “valutazione del grado di applicazione delle disposizioni previste dal Decreto legislativo 81/2008”.
 
Il secondo allegato al documento riporta un articolato “Esempio di autocertificazione della valutazione dei rischi - Articolo 17, articolo 28 e articolo 29 comma 5 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.”. Un autocertificazione con cui il datore di lavoro dichiara di aver valutato, “anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavorocorrelato e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi”.
E dichiara inoltre che, “all’esito della suddetta valutazione ha:
- individuato le misure di prevenzione e protezione e i dispositivi di protezione individuali conseguenti alla valutazione dei rischi effettuata;
- programmato le misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, comprese la formazione, informazione ed addestramento”.
 
Successivamente il datore di lavoro elenca i vari rischi specifici a cui sono potenzialmente esposti i lavoratori confermando l’eventuale valutazione effettuata, ad esempio con riferimento a:
-rischio per le lavoratrici in gravidanza e allattamento (ai sensi dell’ art. 11 del D.Lgs. 151/2001);
-rischio per i lavoratori minori e adolescenti (L. 977/1967 e s.m.i.);
-rischi collegati allo stress lavoro-correlato (ai sensi del Titolo I del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.);
-lavori in appalto/subappalto;
-lavoratori “somministrati” e “atipici”;
-lavoratori “migranti” (nati in altro paese);
-rischi legati a potenziali motivi sanitari inerenti il singolo lavoratore (handicap, inabilità specifiche, minori abilità legate ad abitudini di vita);
-rischi dovuti a luoghi di lavoro in ambienti sospetti di inquinamento (es. in pozzi neri, fogne, camini, fosse,  gallerie, recipienti, condutture, caldaie e simili) (ai sensi del Titolo II del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.);
-rischi dovuti all’uso di attrezzature di lavoro (macchine, utensili, apparecchi, impianti) (ai sensi del Titolo III Capo I del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.);
-rischi dovuti ad impianti ed apparecchiature elettriche (ai sensi del Titolo III Capo III del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.);
-rischi in cantieri temporanei e mobili (ad es. rischi di folgorazione, di seppellimento, in particolare nel campo delle costruzioni, ecc.) (ai sensi del Titolo IV del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.);
-rischi dovuti ad esecuzione di lavori in quota (ai sensi del Titolo IV Capo II del D.
 Lgs. 81/2008 e s.m.i.);
-rischio da movimentazione manuale dei carichi (ai sensi del Titolo VI del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.);
-rischi legati ad aspetti ergonomici ( posture incongrue, movimenti ripetuti degli arti superiori, ecc.) (ai sensi del Titolo VI del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.);
-rischio da esposizione/utilizzo di attrezzature munite di videoterminali (ai sensi del Titolo VII del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.);
-rischio da esposizione al rumore (ai sensi del Titolo VIII Capo II del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.);
-rischio da esposizione a vibrazioni (ai sensi del Titolo VIII Capo III del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.);
-rischio da esposizione a campi elettromagnetici (ai sensi del Titolo VIII Capo IV del D.
 Lgs. 81/2008 e s.m.i.);
-rischio da esposizione a radiazioni ottiche artificiali (ai sensi del Titolo VIII Capo V del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.);
-rischio da esposizione ad agenti chimici (Titolo IX Capo I D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.);
-rischio da esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni (Titolo IX Capo II del D.Lgs 81/2008);
-rischio da esposizione a polveri di amianto (ai sensi del Titolo IX Capo III del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.);
-rischio da esposizione ad agenti biologici (Titolo X del D.Lgs 81/2008);
-rischio di esplosione (titolo XI del D.Lgs 81/2008);
-rischio d’incendio (ai sensi dell’ art. 2 del D.M. 10/03/98);
-altri rischi.   
 
Per ogni rischio nell’esempio di autocertificazione sono presenti varie indicazioni riguardo all’analisi svolta, alla documentazione presente o ad altri aspetti.
Ad esempio in merito al rischio per lavoratori minori e/o adolescenti, il datore – laddove presenti in azienda – indica di aver:
- “effettuato la valutazione dei rischi relativamente ai lavoratori minori e/o adolescenti;
- formato e informato i lavoratori minori e/o adolescenti;
- informato i titolari della potestà genitoriale nei riguardi dei minori;
- adibito gli adolescenti alle lavorazioni, ai processi e ai lavori indicati nell’all. I della Legge 977/1967, solo per motivi di formazione professionale, per il tempo strettamente necessario alla formazione stessa, sotto la sorveglianza di formatori competenti anche in materia di prevenzione e protezione”.
O riguardo ai lavori in appalto/subappalto nel documento si dichiara se:
- “in azienda è disponibile la documentazione che dimostra l’idoneità tecnico – professionale”;
- è stata verificata “l’ idoneità tecnico – professionale di eventuali subappaltatori;
- in azienda è disponibile la documentazione di coordinamento”.
 
Nel documento uno spazio è dedicato anche alla descrizione della struttura aziendale dedicata alla sicurezza, con riferimento a:
- Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione (RSPP); 
- Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS);
- Medico competente aziendale (se previsto); 
- consulenze, supporti, mezzi;
- Responsabile antincendio emergenza evacuazione;
- Addetti antincendio emergenza evacuazione;
- Responsabile pronto soccorso e addetti pronto soccorso;
- eventuali altre figure di preposti alla sicurezza sul lavoro.
 
Infine si dichiara se la valutazione dei rischi “è stata effettuata consultando preventivamente” il/i RLS o RLST e i lavoratori dall’azienda e se “del presente documento è stata consegnata copia al/ai RLS o RLST”.     
 
 
 
Istituto per l'innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale, “ Check list di autovalutazione per le piccole e micro imprese – Strumenti per l’implementazione di un sistema di gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”, documento elaborato nell’ambito del Gruppo di Lavoro interregionale “Sicurezza Appalti” con il coordinamento dell’ing. Marco Masi - Regione Toscana (formato PDF, 683 kB).
 
 
 
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