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La comunicazione dei nominativi RLS dopo il D.Lgs. 106/2009
Ci riferiamo all’obbligo di comunicazione dei nominativi dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) all’INAIL, previsto dall’art. 18, comma 1, lett. aa) del d.lgs. n. 81/2008.
La norma, nel testo modificato dal decreto correttivo - decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 - prevede l’obbligo di “comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per il loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’art. 8, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l’obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati”.
Il decreto correttivo ha quindi introdotto un’importante modifica al testo previgente, prevedendo l’obbligo di comunicazione in parola per via telematica all’INAIL (e all’IPSEMA per la gente di mare) solo in caso di nuova elezione o designazione, non più annualmente, anche in assenza di variazioni, come in precedenza previsto.
In fase di prima applicazione, l’obbligo di comunicazione riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati.
In punto di decorrenza dell’obbligo di comunicazione, segnaliamo che il Ministero del Lavoro con nota 4 agosto 2009, trasmessa all’INAIL ed allegata alla presente, ha evidenziato che la stessa va identificata con riferimento all’entrata in vigore del decreto correttivo richiamato.
Poiché la pubblicazione del provvedimento è avvenuta sul Supplemento Ordinario n. 141/L della Gazzetta Ufficiale del 5 agosto 2009, la decorrenza dell’adempimento è fissata, secondo l’interpretazione ministeriale, al giorno 20 agosto 2009, decorsa l’ordinaria vacatio legis.
Sulla scorta dell’invito rivolto dal Ministero del Lavoro, l’INAIL, con circolare 25 agosto 2009, n.43, ha fornito le istruzioni operative per l’assolvimento dell’adempimento in base alla novellata disposizione.
La circolare conferma che la comunicazione non va più effettuata con cadenza annuale, ma solo in caso di nuova nomina o designazione e che, in fase di prima applicazione, l’obbligo riguarda i nominativi dei RLS già eletti o designati.
Conseguentemente, i datori di lavoro che:
- in base alle precedenti istruzioni dell’Istituto, hanno già provveduto alla comunicazione con riferimento alla situazione in essere al 31 dicembre 2008 non devono ripetere l’adempimento, salvo che non siano intervenute variazioni di nomine o designazioni dei RLS nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2009 ed il 25 agosto 2009.
In quest’ultimo caso devono provvedere ad una nuova comunicazione telematica, seguendo le modalità operative indicate nella circolare;
- non hanno finora effettuato alcuna comunicazione, pur in presenza di RLS eletti o designati, devono provvedere ora all’adempimento, con le predette modalità;
- versano in una situazione diversa rispetto alle due precedenti, comunicheranno il nominativo in occasione di prima elezione o designazione del RLS.
Modalità delle comunicazioni
L’INAIL ha adeguato alla nuova disposizione di legge la procedura telematica “Dichiarazione RLS” già a suo tempo attivata, alla quale si accede dal sito www.inail.it attraverso il “Punto Cliente”, seguendo il percorso illustrato nella circolare, che non richiede esposizione in forma riassuntiva.
Da evidenziare che per le aziende con più unità produttive la procedura consente per ciascuna di esse l’indicazione dei dati del relativo RLS.
Ad operazione completata la procedura rilascia la stampa della ricevuta della comunicazione effettuata.
Nel caso in cui problemi di carattere tecnico non consentano il buon fine dell’inserimento dei dati per via telematica, ne è ammessa eccezionalmente la segnalazione tramite fax al n. 800 657 657, utilizzando il modello scaricabile dal sito INAIL o richiedibile alle sedi dell’Istituto.
Fonte: AIB.
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