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SISTRI: le linee guida del nuovo sistema di tracciabilita' dei rifiuti

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Ambiente

05/02/2010

Disponibili le Linee Guida del Ministero dell’Ambiente sul nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti - SISTRI: gli aspetti innovativi del sistema, gli utenti interessati, le prime scadenze.

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Con D.M. 17 dicembre 2009, più precisamente dal 14 gennaio 2010, è entrato in vigore il nuovo sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, chiamato SISTRI.

Esso costituisce una rivoluzione in materia di gestione amministrativa dei rifiuti in quanto a pieno regime, andrà a sostituire integralmente i formulari di identificazione dei rifiuti, i registri di carico e di scarico dei rifiuti ed anche il MUD.


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Con il SISTRI viene posta particolare attenzione al trasporto e alla fase finale di smaltimento con l’utilizzo di sistemi elettronici in grado di dare visibilità al flusso in entrata e in uscita degli autoveicoli nelle discariche. Va in pensione, così, il sistema di rilevazione cartaceo che finora, purtroppo, ha consentito di conoscere i dati relativi alla gestione dei rifiuti speciali con un ritardo di due, tre anni, creando difficoltà nell’impostazione di politiche ambientali mirate e con scarsa utilità ai fini dei controlli di legalità volti a specifici interventi repressivi.

Il sistema che comporterà fin da subito alcuni obblighi quali ad esempio quello di iscrizione (per i primi già entro il 28/02 p.v.*), coinvolge una pluralità di soggetti: dalle imprese produttrici di rifiuti pericolosi a quelle produttrici di rifiuti non pericolosi con più di 10 dipendenti, dai gestori dei rifiuti ai Consorzi, dagli operatori portuali ai soggetti che gestiscono scali ferroviari, in caso di trasporto intermodale.

Il SISTRI diventerà operativo in diverse fasi che riguarderanno differenti tipologie di utenti.

Per il primo gruppo di utenti il sistema sarà operativo dal 13 luglio 2010, e dovranno iscriversi al sistema SISTRI dal 14 gennaio al 28 febbraio 2010. Fanno parte di questo gruppo: • i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, ivi compresi quelli di cui all’art. 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006, con più di cinquanta dipendenti;
• le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184*, comma 3, lettere c), d) e g), del medesimo decreto legislativo n. 152/2006, con più di cinquanta dipendenti;
• i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione;
• i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati;
• le imprese di cui all’articolo 212, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006 che raccolgono e trasportano rifiuti speciali;
• le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti;
• i Comuni, gli Enti e le Imprese che gestiscono i rifiuti urbani della Regione Campania;
• i soggetti di cui all’articolo 5, comma 10, del Decreto (terminalisti e responsabili degli scali merci nel trasporto intermodale).

Per il secondo gruppo di utenti il sistema sarà operativo dal 12 agosto 2010, e dovranno iscriversi al sistema SISTRI dal 13 febbraio al 28 marzo 2010. Fanno parte di questo gruppo:
• le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi, ivi compresi quelli di cui all’art. 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006, che hanno fino a cinquanta dipendenti;
• i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del medesimo decreto legislativo n.152/2006, che hanno tra i cinquanta e gli undici dipendenti.

Per il terzo gruppo di utenti il sistema sarà operativo dal 12 agosto 2010, e dovranno iscriversi al sistema SISTRI a decorrere dal 12 agosto 2010 in poi. Fanno parte di questo gruppo:
• le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184*, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n. 152/2006 che non hanno più di dieci dipendenti;
• le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006;
• gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile che producono rifiuti non pericolosi;
• le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all’articolo 184**, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo
n. 152/2006.


Sono disponibili in rete le Linee Guida del Ministero dell’Ambiente che presentano:
1. ASPETTI INNOVATIVI DEL SISTRI
2. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
3. DEFINIZIONI
4. IL SISTRI E LE ISTITUZIONI
5. RIFIUTI URBANI REGIONE CAMPANIA
6. SOGGETTI TENUTI AD ADERIRE AL SISTRI
7. OPERATIVITÀ DEL SISTRI
8. PROCEDURA DI ISCRIZIONE - CAMERE DI COMMERCIO - SEZIONI REGIONALI O PROVINCIALI ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
9. DISPOSITIVI ELETTRONICI DEL SISTRI
10. IMPIANTI DI DISCARICA
11. RETE DI ASSISTENZA
12. SOSTITUZIONE DEI DISPOSITIVI ELETTRONICI
13. DISCIPLINA DI CASI PARTICOLARI
14. CONFERIMENTO DEI RIFIUTI AI CENTRI DI RACCOLTA
15. ATTIVITÀ DELLE ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI
16. LA SCHEDA SISTRI
17. I CONTRIBUTI


Il sito dedicato al SISTRI

Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare - Linee Guida SISTRI (formato PDF, 345 kB).


*ATTENZIONE: A seguito del Decreto 15 febbraio 2010la scadenza è stata spostata al 30.03.2010

**Art. 184, comma 3: lettera c) i rifiuti da lavorazioni industriali; lettera d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; lettera g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti della acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento
 




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