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Decreto 81/08: sugli obblighi del committente e dell’impresa affidataria

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Sanità e servizi sociali

08/10/2008

Approfondimento circa il Titolo IV del Dlgs 81/08 "Cantieri temporanei o mobili" sui nuovi obblighi del committente, dell’impresa affidataria e sulla nomina dei coordinatori per la sicurezza. A cura della Direzione Sanità della Regione Piemonte.

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Riportiamo di seguito la seconda parte dell'approfondimento relativo ai al Titolo IV - Cantieri temporanei o mobili - del D.Lgs. 81/08 pubblicato nel numero di agosto del Bollettino Regionale sulla Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro “Io scelgo la sicurezza” a cura della Direzione Sanità, Prevenzione Sanitaria ambienti di vita e di lavoro della Regione Piemonte.
Ricordiamo che la prima parte approfondiva la nuova definizione di responsabile dei lavori.
 

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L’articolo è a cura di di M. Montrano e G. Porcellana (ASL TO3).
 
Il Titolo IV del Dlgs 81/08: Cantieri temporanei o mobili.
Seconda parte: nuovi obblighi del committente, dell’impresa affidataria e nomina dei coordinatori per la sicurezza.
 
Due ulteriori novità contenute nell’art. 89 sono rappresentate dalla definizione della “impresa affidataria”, individuata quale impresa titolare del contratto di appalto con il committente e che, nell'esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi e dalla definizione di idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, che viene definita come “il possesso di capacità organizzative, nonché di disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento alla realizzazione dell’opera”.
 
La definizione di “impresa affidataria” si rendeva necessaria in relazione ai nuovi obblighi previsti dall’articolo 97 (Obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria), mentre per quanto attiene alla verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi si fa rilevare che, nell’allegato XVII al D.lgs. 81/2008, viene elencata la documentazione che le imprese stesse e i lavoratori autonomi devono esibire al committente, o al responsabile dei lavori, per attestare la loro idoneità tecnico-professionale. In attesa che venga chiarito a quale soggetto il committente deve trasmettere la documentazione indicata nell’articolo 90 comma 9 lettere a) e b), (viene citata una non meglio qualificata “amministrazione competente” mentre in più passi del decreto si cita l’ “amministrazione concedente” o l’organo di vigilanza), si rileva che l’assenza del documento unico di regolarità contributiva (DURC) continua a produrre la sospensione dell’efficacia del titolo abilitativi. Stessa sorte è prevista quando nel cantiere l’organo di vigilanza accerta l’assenza del piano di sicurezza e coordinamento o del fascicolo tecnico (naturalmente ove previsti), oppure l’assenza della notifica preliminare di cui all’art. 99.
 
L’obbligo a carico del committente di trasmettere all’amministrazione competente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire, il nominativo delle imprese esecutrici, unitamente alla documentazione di cui alle lettere a) e b) del comma 9 dell’art. 90, è stato esteso anche ai lavori eseguiti in economia mediante affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi, ovvero ai lavori realizzati direttamente con proprio personale dipendente senza ricorso all’appalto. Un altro elemento che ha suscitato le maggiori sorprese è costituito dal rivisto obbligo legato alla nomina dei coordinatori per la sicurezza. L’art. 90 comma 3 del decreto stabilisce i casi nei quali sussiste l’obbligo da parte del committente di designare i coordinatori in fase di progettazione e in fase di esecuzione. Come è noto, sino al 15/05/2008 (data di entrata in vigore del decreto) la nomina di tali figure era richiesta nel caso in cui nel cantiere era prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanee, e nel caso che l’entità del cantiere fosse pari, o superiore, ai 200 uomini-giorno o, anche, nel caso di cantiere con entità inferiore a tale soglia ma in presenza di particolari rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori indicati nell’allegato II del D.lgs. 494/1996.
 
La nuova disposizione stabilisce l’obbligo da parte del committente della nomina dei coordinatori, anche in caso di coincidenza con l’impresa esecutrice, nel caso in cui, in cantiere, sia prevista la presenza, anche non contemporanea, di più imprese. Non è più necessaria quindi la presenza dell’ulteriore condizione legata all’entità del cantiere o alla maggiore pericolosità. Tale disposizione trova una deroga nel comma 11 dello stesso articolo 90, là dove viene espressamente indicato che, in caso di lavori privati (e quindi con esclusione dei lavori pubblici) non soggetti a permesso di costruire, l’obbligo di cui all’art. 90 comma 3 non si applica ma si applica, in ogni caso, quanto disposto dall’articolo 92 comma 2. Il legislatore con un abile manovra dilatoria (leggasi il passaggio dall’articolo 92 comma all’articolo 90 comma 4) chiede comunque, in questi casi, la designazione di un coordinatore per l’esecuzione dei lavori quando, dopo l’affidamento dei lavori a un’unica impresa, l’esecuzione dei lavori, o di parte di essi, viene affidata a una o più imprese.
 
Il risultato di tale disposizione, che peraltro provoca una non giustificata disparità tra cantieri pubblici e privati, è quello di perdere una importante opera di pianificazione della sicurezza durante la fase di progettazione dell’opera, momento in cui la presenza di un coordinatore per la progettazione è assolutamente indispensabile, ricordando che il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia di cui al D.P.R. n. 380/2001 permette la realizzazione di fabbricati anche di discreta entità con la cosiddetta “superDIA” senza il ricorso al permesso di costruire. Alla luce di ciò non ci sarà da meravigliarsi se nascerà una procedura d’infrazione nei confronti del nostro Paese per recepimento in peius della direttiva comunitaria 92/57 (direttiva cantieri). Vale, poi, la pena approfondire la dinamica della già citata responsabilità del committente e del responsabile dei lavori definita dall’articolo 93. Diversamente da quanto disposto dall’art. 6 comma 1 del D.lgs. 494/1996, così come modificato dal D.lgs. 528/1999 che prevedeva che “il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all’adempimento degli obblighi limitatamente all’incarico conferito al responsabile dei lavori”, viene affermato nell’articolo 93 comma 1 che “in ogni caso il conferimento dell’incarico al responsabile dei lavori non esonera il committente dalle responsabilità connesse alla verifica degli adempimenti degli obblighi di cui agli articoli 90, 92, comma 1, lettera e), e 99”.
 
Trattasi della verifica degli adempimenti legati agli obblighi del committente, all’obbligo del coordinatore in fase di esecuzione di segnalare le 11 Agosto 2008 11 FocusFocus inadempienze delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi e dell’obbligo della trasmissione della notifica preliminare. Per quanto attiene al responsabile dei lavori, a questi viene affidato l’obbligo di verificare l’adempimento del coordinatore in fase di progettazione (redazione del PSC e del fascicolo tecnico) e l’adempimento degli obblighi del coordinatore in fase di esecuzione previsti dall’articolo 92 comma 1, ad esclusione di quanto indicato nella lettera e), in quanto affidata al committente, e nella lettera f) (sospensione delle singole lavorazioni in caso di pericolo grave e imminente direttamente riscontrato). Si rileva che per la violazione dell’articolo 93 non è stata prevista alcuna sanzione, circostanza che comporta il rischio di vanificare tali azioni di verifiche richieste al committente e al responsabile dei lavori e che potranno essere, eventualmente, oggetto di esame in caso di infortunio sul lavoro. Come già anticipato, con l’articolo 97 vengono introdotti nuovi obblighi a carico del datore di lavoro dell’impresa affidataria che deve, adesso, vigilare sulla sicurezza dei lavori affidati e sull’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.
 
L’impresa affidataria è titolare, altresì, degli obblighi di verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi ai quali affida lavori da svolgere in cantiere. All’impresa affidataria viene, altresì, affidato il difficile compito di coordinare gli interventi finalizzati all’attuazione delle misure generali di tutela (art. 95) e degli obblighi previsti dall’articolo 96, nonché di verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della loro trasmissione al coordinatore per l’esecuzione. Un’ultima nota deve essere fatta sugli obblighi di trasmissione previsti dall’articolo 101. Anche in questo caso siamo di fronte a innovazioni rilevanti. Va ricordato che l’articolo 13 del D.lgs. 494/1996 stabiliva che “prima dell’inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza al coordinatore per l’esecuzione”. L’articolo 101 del D.lgs. 81/2008 dispone che tutte le imprese esecutrici devono trasmettere il proprio POS all’impresa affidataria la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio piano di sicurezza, lo trasmette al coordinatore per la esecuzione. Ogni singolo controllo non può durare più di quindici giorni e l’inizio dei lavori è permesso solo dopo l’esito positivo delle suddette verifiche. Gli effetti di tale disposizione dovrebbero portare ad impedire l’inizio dei lavori nei cantieri là dove le imprese esecutrici non hanno correttamente pianificato la sicurezza con i propri piani operativi di sicurezza o nei casi in cui tali piani operativi non siano coerenti tra loro o con il piano di sicurezza e coordinamento. L’uso del condizionale è d’obbligo, in quanto, troppo spesso, abbiamo visto e letto piani operativi “fotocopia” senza concretezza operativa e di una genericità impressionante. Peraltro, è lo stesso legislatore che non crede all’obbligo da lui stesso imposto, considerato che la mancata osservanza dell’art. 101 commi 2 e 3 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1200 a 3600 euro.
 
Da quanto sin qui argomentato, è di tutta evidenza come le modifiche introdotte dal D.lgs. 81/2008 sono significative; inoltre, ne esistono altre di minore rilievo, che non sono descritte in questo articolo. Tali modifiche irrompono violentemente nei vari contesti esistenti e diventa veramente drammatico conciliare i nuovi obblighi con situazioni di cantiere ormai stabilizzate o, addirittura, in via di conclusione. Si ritiene che sarebbe stato opportuno prevedere un periodo transitorio o una diversa entrata in vigore degli obblighi, magari legata agli incarichi di progettazione così come fu fatta al momento dell’entrata in vigore del D.lgs. 528/99. In quella occasione, infatti, il decreto fu pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 2000 n. 13, le varie disposizioni entrarono in vigore tre mesi dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (18 aprile 2000) e furono previste ben tre strade da percorrere, in relazione all’incarico di progettazione esecutiva (art. 25 del D.lgs. 528/ 99). Ma tutto questo ormai appartiene al passato e, chissà perché, ciò che appartiene al passato appare quasi sempre migliore.  
 
 
 

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Rispondi Autore: antonio massimo - likes: 0
06/07/2011 (18:10:53)
con la presente, Vi chiedo quale documentazione una impresa fornitrice di calcestruzzo per entrare in un cantiere edile, dato che loro personalmente non entrano in cantiere ma delegano altre ditte proprietarie dei mezzi pesanti. il tutto in riferimento alla legge sulla sicurezza 81/08

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