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Sulle scale in sicurezza

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I lavori in quota espongono i lavoratori ai rischi di caduta dall’alto, che è una delle principali cause di infortunio mortale nel settore edile.
Il D.Lgs. 626/94 prevede che il datore di lavoro disponga l’utilizzo di una scala portatile, quale posto di lavoro in quota, solo nei casi in cui “l’uso di altre attrezzature di lavoro considerate più sicure non è giustificato a causa del limitato livello di rischio e della breve durata dell’impiego oppure delle caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare”.
 
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Il D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 235, che dovrebbe entrare in vigore 19 luglio 2005, ha modificato il D.Lgs. 626/94, determinando i requisiti minimi di sicurezza e salute per l'uso delle attrezzature di lavoro per l'esecuzione di lavori temporanei in quota.

Alla luce del provvedimento presto in vigore, l’Ispesl in collaborazione con il Ministero del lavoro, ha realizzato la “Linea guida per la scelta, l’uso e la manutenzione delle scale portatili".
La pubblicazione prende in considerazione le seguenti tipologie di scale portatili: scale doppie, scale in appoggio (semplici, innestabili o all’italiana e a sfilo) e scale trasformabili.

La linea guida, a carattere non vincolante, fornisce indicazioni relative alla scelta, l’uso e la manutenzione delle scale portatili, inoltre fornisce una metodologia per la valutazione dei rischi nel lavoro in quota qualora si utilizzi una scala portatile.
La pubblicazione è ricca di immagini e di esempi sull’uso corretto e scorretto di tali attrezzature ed è accompagnata da accurati riferimenti normativi.
 

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