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Continue deroghe agli obblighi di sicurezza nelle scuole - Obblighi vigenti (2/2)

Rolando Dubini

Autore: Rolando Dubini

Categoria: Istruzione

07/11/2002

A cura dell'avv. Rolando Dubini. ''Le attivita' relative agli interventi strutturali e di manutenzione necessarie per garantire la sicurezza dei locali e degli edifici adibiti ad Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado ed educative...''

(La prima parte dell'articolo è stata pubblicata sul numero 657 di PuntoSicuro).

2) OBBLIGHI DI SICUREZZA VIGENTI
Occorre ricordare come le attività relative agli interventi strutturali e di manutenzione necessarie per garantire la sicurezza dei locali e degli edifici adibiti ad Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado ed educative, siano a carico dell'Ente locale tenuto, ai sensi della vigente normativa in materia - cd in particolare dell'articolo 3 della legge lì gennaio 1996, n. 23 - alla loro fornitura e manutenzione.

In tal caso gli obblighi previsti dalla legge 626/94, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti da parte dei Dirigenti con la richiesta del loro adempimento all'Ente locale rispettivamente competente e cioè al Comune, per le scuole Materne, Elementari e Secondarie di primo grado ed alla Provincia, per l'intera fascia Secondaria superiore ed Artistica nonché per le Istituzioni Educative (Circolare 3 ottobre 2000, n. 223).

Perciò mentre fanno capo agli Enti locali rispettivamente competenti, Comuni o Province, gli interventi sulle strutture, gli arredi, le spese varie d" ufficio e l'impiantistica in generale (articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n.23) - fatto salvo, ovviamente, l'obbligo da parte del Capo d'istituto di adottare ogni misura idonea e contingente in caso di grave ed immediato pregiudizio per l'incolumità dell'utenza – resta di pertinenza di quest'ultimo l'adeguamento delle attrezzature e dei materiali destinati alle attività didattiche (circolare citata).

Entro il 31 dicembre 2000 dovevano essere adempiuti in tutte le istituzioni scolastiche gli adempimenti di valutazione dei rischi, documentali e organizzativi previsti dal Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626
Con la Circolare 3 ottobre 2000, n. 223 il Ministero ha informato i Capi degli Istituti scolatici la scadenza imminente di un importante termine legislativo.

L'articolo 15 comma 3 della Legge 3 agosto 1999, n. 265 prevede che i seguenti adempimenti di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 29 settembre 1998, n.382 ( di competenza degli organi individuati con il decreto del Ministro della pubblica istruzione 21 giugno 1996, n.292), emanato ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 1996, n.242 (in applicazione delle prescrizioni di cui all'art. 1 comma 2 del D. Lgs. 19 settembre 1994 n. 626), devono essere completati entro il 31 dicembre 2000:
1) valutare gli specifici rischi dell'attività svolta nell'istituzione scolastica di riferimento;
2) elaborare un documento conseguente alla valutazione dei rischi, indicante, tra l'altro i criteri adottati ai fini della valutazione; nonché le opportune misure di prevenzione e protezione, custodendolo agli atti;
3) designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
4) designare gli addetti al servizio di prevenzione e protezione;
5) designare il medico competente, qualora ne ricorra la necessità secondo quanto indicato alla successiva lettera E;
6) designare i lavoratori addetti alle misure di prevenzione incendi, evacuazione e di pronto - soccorso ("figure sensibili"); nonché la figura del preposto ove necessaria (es. laboratori , officine ecc.);
7) fornire ai lavoratori, ed agli allievi equiparati ai sensi dell'articolo2 comma A del D.l.vo n.626 ove necessario, dispositivi di protezione individuale;
8) adottare, con comportamenti e provvedimenti adeguati, ogni altra forma di protezione eventualmente necessaria, prevista dal citato articolo 4 della normativa di riferimento;
9) assicurare un'idonea attività di formazione ed informazione degli interessati, personale ed alunni in ragione delle attività svolte da ciascuno e delle relative responsabilità;
10) consultare il RLS (e in sua assenza le RSA d'istituto).

Invece l'art. 15 comma 1 della stessa Legge n. 265/1999 garantisce una proroga fino al 31 dicembre 2004 a tutti gli istituti di istruzione per quanto riguarda gli adeguamenti delle strutture alle disposizioni in materia di prevenzione (infortuni= D. Lgs. n. 626/94, incendi = Decreto Ministeriale 26 agosto 1992) e si sicurezza (impianti = Legge 5 marzo 1990 n° 46): tuttavia, in ragione di quanto previsto dall'art. 2087 c.c., e dagli art. 3 e 4 del D. Lgs. n. 626/94 tale deroga non consente di esporre a rischi coloro che dovessero essere presenti in tali luoghi di lavoro, perché i datori di lavoro dovranno predisporre norme procedurali e altre azioni (di informazione e formazione) tali da garantire la sicurezza dei lavoratori della scuola e degli studenti.

A cura di Rolando Dubini, avvocato in Milano.

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