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Trattamento dei dati senza ''scorciatoie'' nelle promozioni telefoniche

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Informazione, formazione, addestramento

21/03/2001

Il Garante per la privacy richiama fondamentali obblighi che devono essere rispettati nell'acquisizione e nel trattamento dei dati personali nel corso di attivita' di telemarketing.

Trattamento dei dati senza ''scorciatoie'' nelle promozioni telefoniche

Il Garante per la privacy richiama fondamentali obblighi che devono essere rispettati nell'acquisizione e nel trattamento dei dati personali nel corso di attivita' di telemarketing.

Motivando la decisione in merito a reclami presentati da alcuni cittadini, contattati telefonicamente da una societa' che promuoveva corsi di lingue straniere, il Garante per la privacy ha richiamato due norme fondamentali alle quali deve sottostare il trattamento dei dati durante le attivita' di telemarketing.

Il caso e' stato presentato nell'ultima newsletter del Garante.
I cittadini rivoltisi all'Authority lamentavano che, nel corso delle promozioni, non era stata data alcuna informativa sulle modalita' di trattamento e non era stato richiesto il consenso all'interessato.


Informativa e consenso: questi sono i punti fermi sottolineati dal Garante.
Le societa' che realizzano azioni di pubblicita' telefonica hanno in ogni caso l'obbligo di informare i cittadini sulle finalità e sulle modalità del trattamento, al momento della registrazione dei dati o, comunque, all'atto del contatto telefonico.
Nelle attivita' di telemarketing deve essere acquisito il consenso espresso delle persone contattate se i dati utilizzati non provengono da elenchi pubblici conoscibili da chiunque.
Il mancato rispetto di tali disposizioni comporta l'illiceità del trattamento.


La societa' di telemarketing, dal canto suo, si giustificava asserendo che l'informativa non era fornita preventivamente in quanto l'operatore verificava innanzitutto se la persona era interessata o meno alla promozione, riservandosi, solo in un secondo momento, di dare l'informativa.
Il consenso degli interessati inoltre non era richiesto in quanto i dati erano ricavati da elenchi pubblici ritenuti conoscibili da chiunque, come le liste elettorali e gli elenchi telefonici.


Queste motivazioni non sono state ritenute valide dal Garante che ha sottolineato l'obbligo per chi realizza le promozioni commerciali telefoniche al momento della registrazione dei dati o comunque del contatto telefonico, ''ad indicare agli interessati le principali caratteristiche del trattamento dei dati, anche se temporaneo (circostanza che può verificarsi nel caso in cui la promozione venisse rifiutata).''
Un'informativa che puo' essere anche sintetica, ma tuttavia efficace.

Inoltre e' necessario che la societa' fornisca precisi riscontri senza ritardo alle richieste di accesso dei cittadini anche sulla provenienza dei dati.
Se il dato di una persona non risulta effettivamente presente in registri, elenchi o documenti pubblici esso può essere utilizzato solo con il preventivo consenso dell'interessato.

Infine il Garante ha sottolineato un particolare aspetto per tutti coloro che si affidano a societa' di telemarketing: per evitare l'utilizzo illecito delle informazioni, e' necessario che i disegnino le società alle quali affidano l'attività di telemarketing quali responsabili del trattamento dei dati delle persone da contattare e di individuare, di conseguenza, gli operatori incaricati dell'uso dei dati.

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