Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Crea PDF

Sull’obbligo di consegna degli attestati di formazione

Sull’obbligo di consegna degli attestati di formazione

Gli attestati di formazione sono conseguiti dai lavoratori, cui vanno obbligatoriamente consegnati. Le indicazioni sull’obbligo di consegna e i riferimenti normativi correlati. A cura dell’avvocato Rolando Dubini.

 

Dopo aver pubblicato una recente intervista all’avvocato Lorenzo Fantini nell’articolo “ È obbligatorio consegnare ai lavoratori gli attestati di formazione?”, è iniziato un interessante dibattito sul delicato tema della proprietà degli attestati di formazione. Dibattito che ha generato anche vari e diversi commenti all’articolo e alle posizioni espresse.

Per fornire ai nostri lettori nuovi pareri e opinioni sulla presenza di un obbligo per il datore di lavoro di consegna ai lavoratori degli attestati di formazioni, pubblichiamo oggi un contributo dell’avvocato Rolando Dubini supportato da numerosi riferimenti normativi. 

 

  1. L'obbligo di consegna degli attestati
  2. Riferimenti normativi sull'obbligo di consegnare l'attestato di frequenza a chi lo ha conseguito


Pubblicità
MegaItaliaMedia

 

1. L'obbligo di consegna degli attestati

L'argomento può apparire davvero singolare a chiunque organizzi corsi di formazione in qualunque ambito al di fuori del settore della salute e sicurezza dei lavoratori.

Questo grazie anche alle lacune fin troppo numerose presenti nel sistema legislativo italiano di settore, che da un punto di vista tecnico giuridico è di gran lunga più impreciso e ambiguo del sistema degli anni cinquanta, che era più delimitato ma decisamente più chiaro sotto ogni punto di vista.

 

Secondo alcuni né il dlgs 81/2008 né gli accordi Stato-Regioni sulla formazione enunciano esplicitamente il diritto del lavoratore ad avere copia dell'attestato di formazione. Ma la consegna dell'attestato è una questione settoriale oppure fa riferimento a principi generali e regole previste da altri settori dell'ordinamento giuridico italiano?

 

La prima questione da considerare è questa: la formazione di sicurezza di lavoratori, preposti e dirigenti è solo un obbligo del datore di lavoro oppure è anche e soprattutto un diritto fondamentale del lavoratore ad essere messo in condizioni di operare conoscendo i rischi e le misure di prevenzione e protezione? E il lavoratore ha diritto di verificare in maniera ufficiale, con evidenza documentale, se le mansioni svolte siano compatibili con la formazione ricevuta? Se non sa cosa è scritto sull'attestato di formazione come fa a verificare la sufficienza della formazione ricevuta?

 

Si parla tanto di nuovo ruolo del lavoratore, non più passivo oggetto di tutela ma attivo protagonista, quando si tratta di evitare la responsabilità penale a datore di lavoro, dirigente e preposto, poi però quando si tratta di riconoscere il diritto legale di ricevere l'attestato della formazione ricevuta viene meno, a mio parere, non solo tutto quanto detto prima, ma perfino il buon senso.

 

Devo dire subito con chiarezza e con fermezza che è inconfutabile la decisione del Garante della Privacy (reperibile sul sito di quella Autorità), che è tuttora cogente perché sul punto le regole sul trattamento dei dati personali sono nel 2019 perfino più restrittive di quelle del 2000 (e di maggior tutela dell'interessato) e dunque ai sensi della normativa privacy il dipendente ha diritto di pretendere a scelta dal datore di lavoro e/o dall' ente di formazione copia dell'attestato a lui intestato.

L'articolo 15 del Regolamento GDPR (UE) n. 2016/679 Privacy è inequivocabile: «... 3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento». Dunque il 19 giugno 2000 il Garante Privacy ha testualmente deciso che «anche gli attestati di qualificazione professionale conseguiti durante il rapporto di lavoro possono costituire dati personali che il dipendente ha diritto di richiedere, in base alla legge sulla privacy, al suo ex datore di lavoro. Lo ha stabilito il Garante in un provvedimento con cui ha ordinato ad una società di mettere a disposizione di un ex dipendente che si era rivolto all’Autorità lamentando la violazione del diritto di accesso previsto dall’art. 13 della legge n. 675/96 [abrogato e sostituto dall'articolo 15 del Regolamento GDPR (UE) n. 2016/679 che ha analogo e anche più ampio contenuto di tutela per l'interessato], tutte le informazioni personali custodite negli archivi dell’azienda ivi incluse quelle inerenti ai giudizi e alle note di qualifica professionale».

 

L'attestato è intestato al lavoratore, non al datore di lavoro.

Qualora il datore di lavoro rifiuti di consegnare al lavoratore un attestato riguardante la sua frequenza ad un corso che è prima di tutto un diritto del lavoratore, al lavoratore basterà denunciare l'accaduto alla Asl competente per territorio oppure denunciare l'ente di formazione o il datore di lavoro al garante della Privacy, che da tempo ha detto chiaramente che il lavoratore ha diritto a ricevere l'attestato. La sicurezza si fa con i lavoratori. Contro i lavoratori si fa solo insicurezza.

 

Negare ai lavoratori l'attestato contraddice il punto 8 dell' Accordo Stato Regioni del 21/12/11 sulla formazione di sicurezza dei lavoratori che recita:

"8. CREDITI FORMATIVI

Il modulo di formazione generale, rivolto ai soggetti di cui ai punti 4 (lavoratori) e 5 (preposti), costituisce credito formativo permanente.

Con riferimento alle fattispecie di cui all’articolo 37, comma 4, si riconoscono crediti formativi nei seguenti casi:

a) Costituzione di un nuovo rapporto di lavoro o inizio nuova utilizzazione in caso di somministrazione e segnatamente:

- qualora il lavoratore vada a costituire un nuovo rapporto di lavoro o di somministrazione con un’azienda dello stesso settore produttivo cui apparteneva quella d’origine o precedente, costituisce credito formativo sia la frequenza alla Formazione Generale, che alla Formazione Specifica di settore;

- qualora il lavoratore vada a costituire un nuovo rapporto di lavoro o di somministrazione con un’azienda di diverso settore produttivo rispetto a quello cui apparteneva l’azienda d’origine o precedente, costituisce credito formativo la frequenza alla Formazione Generale; la Formazione Specifica relativa al nuovo settore deve essere ripetuta.

... La formazione particolare e aggiuntiva per i preposti costituisce credito formativo permanente salvo nei casi in cui si sia determinata una modifica del suo rapporto di preposizione nell’ambito della stessa o di altra azienda.

Il datore di lavoro è comunque tenuto a valutare la formazione pregressa ed eventualmente ad integrarla sulla base del proprio documento di valutazione dei rischi e in funzione della mansione che verrà ricoperta dal lavoratore assunto. ..La formazione per i dirigenti costituisce credito formativo permanente".

 

Se fosse vero che il datore di lavoro può impedire ai lavoratori di avere l'attestato di frequenza tutte queste possibilità e prescrizioni sarebbero totalmente prive di senso, poiché l'imprenditore che assume un dipendente formato dal precedente datore di lavoro non può dimostrare la formazione precedente.

È ben miope questo ostruzionismo imprenditoriale sulla consegna degli attestati perché gli si ritorce contro quando assume dipendenti già formati da altri datori di lavoro ma privi di attestati: dovrà ripetere gli stessi corsi già fatti. E non potrà invece dedicare tale tempo, in modo più proficuo, alla formazione sulle istruzioni operative correlate ai rischi più significativi della sua attività.

 

 

2. Riferimenti normativi sull'obbligo di consegnare l'attestato di frequenza a chi lo ha conseguito

 

1. Garante Privacy

 

Formazione professionale: l'ex dipendente ha diritto di ottenere l'attestato dei corsi frequentati - 19 giugno 2000.

 

Anche gli attestati di qualificazione professionale conseguiti durante il rapporto di lavoro possono costituire dati personali che il dipendente ha diritto di richiedere, in base alla legge sulla privacy, al suo ex datore di lavoro. Lo ha stabilito il Garante in un provvedimento con cui ha ordinato ad una società di mettere a disposizione di un ex dipendente che si era rivolto all’Autorità lamentando la violazione del diritto di accesso previsto dall’art. 13 della legge n. 675/96 [abrogato e sostituto dall'articolo 15 del Regolamento GDPR che ha analogo e anche più ampio contenuto di tutela per l'interessato], tutte le informazioni personali custodite negli archivi dell’azienda ivi incluse quelle inerenti ai giudizi e alle note di qualifica professionale.

 

La decisione ha fatto seguito ad un precedente provvedimento con il quale il Garante aveva invitato l’azienda in questione ad aderire all’istanza dell’interessato. Secondo l’autore del ricorso, tuttavia, i dati successivamente forniti dalla società dovevano considerarsi incompleti in quanto mancanti della documentazione relativa ai corsi di formazione frequentati, alla polizza infortuni e, soprattutto, alle valutazioni espresse nei suoi confronti dall’azienda.

 

L’Autorità è nuovamente intervenuta sulla questione e ha ordinato alla società di dare piena attuazione al provvedimento già emanato in materia, fornendo al lavoratore tutti i dati personali relativi alla sua carriera lavorativa.

 

A tale proposito il Garante ha, infatti, chiarito che il diritto di accesso non riguarda solo i dati identificativi dell’interessato, ma tutte le informazioni contenute nel suo fascicolo personale e quindi anche le informazioni inerenti ai giudizi e alle note di qualifica professionale.

 

Va ricordato che la mancata osservanza dei provvedimenti dell’Autorità è sanzionata penalmente dalla legge sulla privacy e che il Garante ha il potere di intervenire, avvalendosi anche della collaborazione di altri organi dello Stato, per assicurarne l’esecuzione.

 

Roma, 19 giugno 2000

(Dal sito del Garante della Privacy)

 

2. Regolamento Ue GDPR (UE) n. 2016/679 sulla privacy

 

Articolo 15 EU GDPR (UE) n. 2016/679

"Diritto di accesso dell'interessato"

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:

a) le finalità del trattamento;

b) le categorie di dati personali in questione;

c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;

d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;

e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;

f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;

g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;

h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.

... 3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune.

 

3. DECRETO MINISERIALE 10 MARZO 1998

Il d.m. 10/03/1998 sull'antincendio prevede per le aziende individuate dall'allegato X del decreto, che "i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze", debbano conseguire "l'attestato di idoneità tecnica di cui all'articolo 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609".

 

4. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

 

ANAC, del. 24 novembre 2011, n. 105 - Procedura per l’abilitazione a svolgere corsi di formazione per lavoratori privi di pregresse esperienze di cui all’art. 37 del d.lgs. n. 81/08

 

In particolare, la Regione [Sicilia] evidenzia di aver applicato quanto previsto dal comma 12 del già citato articolo 37 come modificato dal d.lgs. 106/09, in base al quale “la formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire in collaborazione con gli organismi paritetici ove presenti nel settore e nel territorio in cui svolge l’attività del datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori”. Quanto alla regolamentazione dei corsi di formazione, il medesimo art. 37 rinvia a successivi accordi “in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa consultazione delle parti sociali”; in assenza delle determinazioni della conferenza permanente, nel settore edile la materia è stata disciplinata dalle parti sociali, le quali in ogni caso avevano titolo ad essere consultate per espressa previsione normativa. Infatti, l’allegato 21 al CCNL sottoscritto dall’Ance (associazione nazionale costruttori edili) per la parte datoriale e dai sindacati più rappresentativi per i lavoratori disciplina il percorso da seguire per dare attuazione alla previsione normativa. Tale accordo prevede l’obbligo di effettuare un corso di 16 ore di formazione alla sicurezza a favore dei lavoratori, l’impegno delle imprese edili a comunicare l’assunzione di ogni operaio che acceda per la prima volta al settore alla Cassa Edile territoriale che la trasmetterà alla Scuola Edile; è, infine, previsto che quest’ultima convochi per la formazione il lavoratore. In seguito al completamento del corso di formazione, è previsto che le scuole edili rilascino un attestato di partecipazione che il lavoratore dovrà consegnare all’impresa all’atto del primo ingresso in cantiere».

 

Proprio per il settore edile, è stato inserito il comma 7-bis all’art. 37 ove si prevede che la formazione dei preposti (che rivestono un ruolo fondamentale in cantiere) in materia di salute e sicurezza deve essere favorita anche programmandola e realizzandola presso gli enti bilaterali o le casse edili e non solo nelle imprese.

 

Il quadro normativo di riferimento è poi completato dall’allegato 21 al contratto collettivo nazionale dei lavoratori edili, con il quale si disciplina un unico sistema formativo nazionale paritetico di categoria che - come già chiarito - è strutturato in organismi territoriali denominati scuole edili, in organismi regionali, denominati Formedil regionali e nell’organismo nazionale di raccordo coordinamento e indirizzo, Formedil. Sia il Formedil nazionale che quelli regionali sono preposti al coordinamento, indirizzo e promozione delle attività formative anche quali forme privilegiate di accesso al settore. Come evidenziato dalla Regione, le parti contraenti hanno stabilito un meccanismo che - oltre all’obbligo di effettuare un corso di 16 ore di formazione alla sicurezza a favore dei lavoratori – prevede l’impegno delle imprese edili a comunicare l’assunzione di ogni operaio che acceda per la prima volta al settore alla Cassa Edile territoriale e soprattutto l’automatica convocazione dello stesso lavoratore da parte della Scuola Edile; in seguito al completamento del corso di formazione, è previsto che quest’ultima rilasci un attestato di partecipazione che il lavoratore dovrà consegnare all’impresa al momento dell’accesso in cantiere».

 

 

5. Regione Umbria - Deliberazione della Giunta Regionale 21 maggio 2007, n. 790.

Protocollo d'intesa relativo alla definizione di standard formativi minimi per la formazione dei lavoratori ex art. D.L.vo 626/94.

B.U.R. 18 luglio 2007, n. 32

... «c9. L'impresa o il soggetto erogatore della formazione redige e conserva un registro con i nominativi e i dati anagrafici dei lavoratori cui verrà rilasciato l'attestato di partecipazione al corso. Tale attestato dovrà essere redatto in duplice copia: una dovrà essere conservata presso il soggetto gestore della formazione, l'altra verrà rilasciata al lavoratore che lo potrà depositare presso il proprio datore di lavoro»

 

6. Regione Lazio, DGR 12 dicembre 2017, n. 844 - Approvazione Linee guida per la sperimentazione dell'e-Learning per la formazione specifica dei lavoratori ex Accordo 21.12.2011, ex art. 37 c. 2 d.lgs. 81/2008 modificato dall'Accordo 7.7.2016

 

... «2. Le attestazioni di frequenza e superamento delle verifiche finali (a completamento della fruizione del corso) devono essere consegnate o trasmesse, anche su supporti informatici, personalmente ai discenti. L'organismo di erogazione dovrà tenere traccia delle registrazioni delle avvenute consegne degli attestati».

 

7. Croce Rossa Italiana CRI, verbale CDN 11 marzo 2016, n. 4 contenente Regolamento per la formazione in materia di salute e sicurezza in ambito CRI per volontari

 

... «Articolo 8. Attestati

Al termine di ogni corso dovrà essere rilasciato apposito attestato ad ogni partecipante, predisposto su modello approvato che deve contenere:

- Indicazione del soggetto organizzatore del corso (Comitato CRI organizzatore);

- Normativa di riferimento (se applicabile a corsi specifici);

- Dati anagrafici del corsista unitamente al codice fiscale;

- Specifica della tipologia di corso seguito, indicazione del settore di riferimento, monte ore frequentato;

- Periodo di svolgimento del corso e numerazione progressiva dei rispettivi albi;

- Firma del soggetto organizzatore del corso e del direttore di corso».

 

8. Regione Veneto, dgr 25 novembre 2013, n. 2148 - Linee di indirizzo per la programmazione delle iniziative regionali di formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 2014-2016 (art. 10 D.Lgs. 81/08)

 

... «Si individuano come contenuti formativi per gli allievi degli istituti scolastici superiori gli interventi della c.d. formazione generale dei lavoratori (Accordo Stato Regioni del 21.12.2011), gli interventi di base dei corsi per addetti alle emergenze (D.M. 10/3/1998) e al primo soccorso ( D.M. 388/2003). In maniera più specifica, capitalizzando esperienze già sperimentate negli istituti professionali e tecnici (es. istituti turistici, agrari e per geometri) potranno essere proposti percorsi formativi con i contenuti dei corsi per Addetti e Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione (Accordo Stato Regioni del 26.01.2006, con riferimento particolare per il modulo B al settore economico oggetto della preparazione scolastica offerta dall'istituto). Nell'ambito degli istituti tecnici per geometri potranno essere altresì offerti percorsi formativi con i contenuti di quelli per coordinatori per la sicurezza della progettazione (CSP) e per coordinatori per la sicurezza dell'esecuzione dei lavori (CSE) (allegato XIV del D.Lgs. 81/08).

Al termine dei percorsi formativi e con il superamento delle prove di verifica dell'apprendimento richieste per legge gli allievi, una volta conseguito il titolo di studio alla fine del percorso scolastico, saranno in possesso di attestati da spendere come crediti formativi al momento del loro inserimento nel mondo del lavoro (art. 37 D.Lgs. 81/08 come modificato dalla L. 98/13)».

 

9. Protocollo d’intesa per la qualificazione della formazione sulle tematiche della sicurezza sul lavoro, Piacenza, 4 novembre 2005

 

... «Sperimentazione di attività seminariali su salute e sicurezza propedeutici all'ingresso nel mondo del lavoro (persone alla ricerca di occupazione e tirocinanti) e per lavoratori in fase ricollocazione, precari, dipendenti di aziende in cassa integrazione. Tali azioni, per missione tipica della Provincia, saranno organizzate dai Servizi per l’impiego, come momento di promozione della cultura della sicurezza e come momento di arricchimento del curriculum dell’utenza di riferimento Gli argomenti trattati non saranno legati ad un comparto, ma di carattere generale ed utilizzabili per ogni futuro e diverso inserimento lavorativo. La docenza viene garantita da esperti dell'U.O. Prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro dall’A.S.L.. Al termine del seminario ai partecipanti verrà rilasciato specifico attestato, valido come credito per il futuro inserimento.»

 

 

Rolando Dubini, avvocato in Milano, cassazionista



Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Pubblica un commento

Rispondi Autore: antonella - likes: 0
20/11/2022 (16:11:37)
Buongiorno, da due anni lavoro per un'agenzia investigativa, mi manca l'ultimo anno pera avere l'attestato di frequenza dal mio datore di lavoro, il quale solo ora mi ha informato che non me lo firmerà' con la scusa che lui ''non forma chi poi sarà' un suo concorrente nel lavoro''. Questa cosa mi ha molto depressa perche' sono laureata, faccio i corsi professionali ma mi manca questo attestato di frequenza e cos' e' come se avessi perso due anni. Posso rivolgermi a qualcuno per fare valere i miei diritti?

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro


Altri articoli sullo stesso argomento:


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!