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Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'Si avvicina il termine per l’aggiornamento formativo dei RSPP
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Ricordiamo l'importante data del prossimo 14 febbraio 2008, giorno in cui terminerà il regime transitorio, previsto dalla norma dell'art. 3 D. Lgs. 195/03 che disciplina i requisiti formativi per lo svolgimento dei compiti di RSPP e ASPP.
Infatti, a partire dal 15 febbraio 2008 il ruolo di RSPP e degli ASPP potrà essere svolto, oppure mantenere la nomina, solo da coloro che abbiano completato i percorsi formativi stabiliti nell'art. 8 bis del D.Lgs. 626/94 e dell'Accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006.
Dopo il 15 febbraio 2008 gli RSPP e ASPP che non hanno tutti i requisiti formativi decadono dal loro incarico e non potranno continuare ad esercitare legittimamente le funzioni di RSPP o ASPP. Le eventuali posizioni non regolari, ovvero che non abbiamo i titoli professionali collegati allo svolgimento dei corsi di formazione, costituiscono una violazione prima di tutto da parte del soggetto (RSPP o ASPP) che si trova così nella condizione di espletare abusivamente una funzione per la quale non hanno titolo.
Inoltre qualora il RSPP non sia in regola con i requisiti formativi viene di fatto violato l'art. 4 del D. Lgs. 6262/94 comma 4 in base al quale il datore di lavoro designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all'azienda secondo le regole di cui all'art. 8.
Il richiamo alle responsabilità del datore di lavoro, con le conseguenti responsabilità di culpa in eligendo, è richiamata dal comma 2 dell'art. 8 in base al quale il Responsabile del Servizio deve essere in possesso delle capacità e dei requisiti professionali previste dall'art. 8 bis e dal successivo Accordo Stato Regioni in ordine alla formazione obbligatoria per lo svolgimento del ruolo.
La responsabilità della nomina, o del mantenimento in carica, di un RSPP che non abbia i requisiti previsti a far tempo dal 15 febbraio 2007 comporta sanzione per il datore di lavoro, art. 89 del D.Lgs. 626/94, punita con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da € 1.500,00 a € 4.100,00 per la specifica violazione in questione.
Pertanto la posizione scoperta è una violazione dell'obbligo di istituzione del Servizio con ammenda a carico del datore di lavoro. E' quindi opportuno che ciascun RSPP provveda a controllare la propria posizione al fine della tutela personale e di garanzia verso il datore di lavoro.
Si presentano le diverse possibilità in cui viene a trovarsi il RSPP in relazione agli obblighi corrispondenti.
Periodo Precedente | Periodo transitorio | Periodo successivi |
Prima del 23 giugno 2003 | Dal 23 giugno 2003 al 14 febbraio 2008 | Dopo il 15 febbraio 2008 |
Potevano essere nominati RSPP le persone ritenute idonee dal datore di lavoro senza alcun requisito obbligatorio di titolo di studio o di attestato di formazione | Gli RSPP già in carica possono mantenere l'incarico ma devono completare entro il 14 /2/2008 il percorso formativo (Tab.1) Possono essere nominati ex novo come RSPP coloro che sono in possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore ed il successivo completamento del percorso formativo entro il 14.2.2008 (Tab. 2) | Gli RSPP già in carica che non abbiano completato il percorso formativo entro il 14/2/2008 decadono dall'incarico · Possono essere nominati nuovi RSPP che siano in possesso dei due requisiti: a) del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore b) attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento dei moduli di formazione A,B,C previsti dalla Conferenza Stato-Regioni |
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L'aggiornamento obbligatorio
L'art. 8 bis del decreto legislativo n. 626 del 1994, introdotto dal decreto legislativo n. 195 del 2003, al comma 5, prevede per i responsabili e per gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro la partecipazione a corsi di formazione di aggiornamento, da effettuarsi con periodicità quinquennale.
Vale la pena ricordare come il sistema dell'aggiornamento prevede due modalità:
a) gli esonerati dal modulo A e B e che hanno svolto il Modulo C si trovano in “regime transitorio”
b) coloro che hanno svolto regolarmente i moduli B e C devono frequentare i corsi di aggiornamento a cadenza quinquennale a decorrere dalla data della conclusione del Modulo B.
Coloro che, invece, hanno svolto completamente il Modulo B svolgeranno nel quinquennio, sempre con cadenza annuale, l'aggiornamento.
La differenza tra le due modalità di corsi consiste nel fatto che gli “esonerati” non hanno frequentato il Modulo B relativo al proprio macrosettore e sono soggetti solo all'aggiornamento quinquennale, con modalità di svolgimento annuale.
Naturalmente può succedere, curiosamente che, l'aggiornamento preveda un numero di ore superiori a quelle del Modulo B (Tab. 3). Però non bisogna confondere il Modulo con l'aggiornamento.
Non rappresenta nessuna scorciatoia ed è fuorviante pensare allo svolgimento del macrosettore Ateco che prevede ore inferiori all'aggiornamento. Ad esempio il Modulo B 9 è di sole 12 ore mentre l'aggiornamento è di 40 ore. Ebbene lo svolgimento delle 12 ore non costituisce “aggiornamento”.
Anzi dalla data di conclusione del corso scatta il periodo quinquennale entro cui devono essere svolte le 40 ore di aggiornamento. Utile ed auspicabile da parte degli enti formatori un semplice e chiaro indirizzo nel distinguere il Modulo B dall'aggiornamento: si tratta di corsi differenti con finalità diverse anche se i riferimenti corsali sono collegati al macrosettore del Modulo B.
Coloro che esercitano i ruolo di RSPP e siano esonerati dalla frequenza del Modulo “A” e del Modulo “B” hanno - comunque - l'obbligo dell'aggiornamento che decorre dal 14 febbraio 2007 e deve essere completato entro il 14 febbraio 2012. Entro il 14 febbraio 2008 dovrà essere comunque svolto almeno il 20% del monte ore complessivo dell'aggiornamento relativo ai macrosettori di appartenenza.
Fonte: Aifos.
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Rispondi Autore: Francesco Cuccuini - likes: 0 | 10/01/2008 (08:43) |
trovo molto interssante la situazione dopo il 15 febbraio 2008: Citando “Gli RSPP già in carica che non abbiano completato il percorso formativo entro il 14/2/2008 decadono dall'incarico. Possono essere nominati nuovi RSPP che siano in possesso dei due requisiti: a) del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore; b) attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento dei moduli di formazione A,B,C previsti dalla Conferenza Stato-Regioni". In sintesi chi non si adegua entro metà febbraio 2008 "riparte" col percorso formativo per RSPP. |