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Risposte a quesiti su attrezzature di lavoro e formazione

Risposte a quesiti su attrezzature di lavoro e formazione
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Informazione, formazione, addestramento

28/01/2015

I “Quesiti sulla sicurezza nei luoghi di lavoro” del gruppo di lavoro info.sicuri. Alcune attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori. A cura della Direzione Sanità della Regione Piemonte.

Risposte a quesiti su attrezzature di lavoro e formazione

I “Quesiti sulla sicurezza nei luoghi di lavoro” del gruppo di lavoro info.sicuri. Alcune attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori. A cura della Direzione Sanità della Regione Piemonte.

 
Pubblichiamo alcuni quesiti sulla definizione di attrezzature da lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, elaborati dal gruppo di lavoro info.sicuri e tratti dalla raccolta della Direzione Sanità, Prevenzione Sanitaria ambienti di vita e di lavoro della Regione Piemonte, aggiornata al 2014. Ricordiamo che   Info.Sicuri  è un servizio della Regione Piemonte che si pone l’obiettivo di fornire a tutti i soggetti portatori di obblighi e responsabilità (datori di lavoro, responsabili e addetti alla sicurezza, dirigenti, preposti, professionisti, lavoratori e loro rappresentanti) informazioni utili sulla normativa a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

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In data 12.03.2012, sulla gazzetta ufficiale n. 60, è stato pubblicato l’Accordo ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell’art. 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni. (Repertorio atti n. 53/CSR). Nel suddetto Accordo però non si fa riferimento alla formazione rispetto all’utilizzo dei carroponte, mentre nel D.lgs. 81/08 la formazione per gli utilizzatori risulta obbligatoria. A questo proposito, sapreste indicarci a quale delle due normative fare riferimento in merito?
L’informazione e la formazione è obbligatoria per tutte le attrezzature di lavoro (art. 73, commi 1 e 2), quindi anche per il carroponte che, come le altre attrezzature di cui all’articolo 71, comma 7, richiede anche una specifica informazione, formazione e addestramento (art. 73 comma 4). Il nuovo accordo regolamenta la previsione contenuta nell’art. 73, comma 5, e riguarda l’abilitazione all’uso delle attrezzature ivi previste, e ovviamente non esclude gli obblighi di informazione, formazione e addestramento sopra riportati.
 
Un autonomo utilizza un carrello elevatore con cestello per le sue lavorazioni di edilizia, deve seguire una formazione specifica per l’uso dell’attrezzatura di elevazione?
Premesso che in capo al lavoratore autonomo vi sono gli obblighi di cui all’articolo 21 e 94 del D.lgs. 81/08 e smi, in attuazione all’articolo 73, comma 5 dello stesso Decreto Legislativo, con l’Accordo del 22/02/2012 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha previsto l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è prevista una specifica abilitazione degli operatori, ivi compresi i soggetti di cui all’articolo 21, comma 1 del D.lgs. 81/08 e smi. Tra queste attrezzature vi sono anche le piattaforme mobili elevabili ed i carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo. Inoltre, si porta a conoscenza che il punto 3.1.4 dell’Allegato VI “Disposizioni concernenti l’uso delle attrezzature di lavoro” del D.lgs. 81/08 e smi prescrive al comma 1 che il sollevamento di persone è permesso soltanto con attrezzature di lavoro e accessori previsti a tal fine. Tuttavia il citato punto prevede l’utilizzo “a titolo eccezionale” di attrezzature utilizzate per il sollevamento di persone non previste a tal fine a condizione che si siano prese adeguate misure in materia di sicurezza, conformemente a disposizioni di buona tecnica che prevedono il controllo appropriato dei mezzi impiegati e la registrazione di tale controllo. Inoltre qualora siano presenti lavoratori a bordo dell’ attrezzatura di lavoro adibita al sollevamento di carichi, il posto di comando deve essere occupato in permanenza e i lavoratori sollevati devono disporre di un mezzo di comunicazione sicuro oltre all’assicurazione della loro evacuazione in caso di pericolo. Al riguardo il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la Circolare del 10 febbraio 2011, ha reso note le indicazioni della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, che nella seduta del 19 gennaio 2011 ha approvato un parere sul concetto di “eccezionalità” di cui al punto 3.1.4 dell’allegato VI al D.lgs. 81/08 e smi e con il documento 18/04/2012 della stessa Commissione consultiva sono state indicate le “Procedure tecniche da seguire nel caso di sollevamento persone con attrezzature non previste a tal fine”.
 
Vorrei sapere se un montaferetri con operatore a bordo deve essere considerato una “piattaforma di lavoro mobile elevabile” e quindi se il lavoratore addetto deve effettuare la formazione specifica secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 22.02.2012?
La definizione di “ Piattaforme di lavoro mobili elevabili” contenuta nell’Accordo è la seguente: “macchina mobile destinata a spostare persone alle posizioni di lavoro, poste ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile, nelle quali svolgono mansioni dalla piattaforma di lavoro, con l’intendimento che le persone accedano ed escano dalla piattaforma di lavoro attraverso una posizione di accesso definita e che sia costituita almeno da una piattaforma di lavoro con comandi, da una struttura estensibile e da un telaio”. Il montaferetri potrebbe rispondere a tale definizione se è previsto uno sviluppo verticale superiore a 2 metri.
 
Vorrei sapere se un tosaerba con operatore a bordo (del tipo a 4 ruote con operatore che lo conduce seduto su seggiolino) deve essere considerato un “trattore agricolo o forestale” e quindi se il lavoratore che lo usa deve effettuare la formazione specifica secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 22.02.2012?
I trattori agricoli o forestali sono definiti come “qualsiasi trattore agricolo o forestale a ruote o cingoli, a motore, avente almeno due assi e una velocità massima per costruzione non inferiore a 6 km/h, la cui funzione è costituita essenzialmente dalla potenza di trazione, progettato appositamente per tirare, spingere, portare o azionare determinate attrezzature intercambiabili destinate ad usi agricoli o forestali, oppure per trainare rimorchi agricoli o forestali. Esso può essere equipaggiato per trasportare carichi in contesto agricolo o forestale ed essere munito di sedili per accompagnatori”. Al proposito, occorre verificare se l’attrezzatura di cui trattasi è stata omologata come trattore agricolo ex Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 novembre 2004, di recepimento della direttiva 2003/37/CE.
 
I Carrelli trilaterali utilizzati a servizio di magazzini meccanizzati costituiti da una cabina (aperta o chiusa) con conducente a bordo che eseguono manovre anche in altezza a quale categoria appartengono fra quelle previste dall’Accordo del 22 febbraio 2012?
Fatto salvo che la verifica va fatta presso il costruttore, si ritiene che l’attrezzatura possa rientrare nella categoria delle piattaforme di lavoro elevabili (PLE).
 
In caso di ponteggio auto sollevante è necessario richiedere alla ditta installatrice: Pimus e progetto del ponteggio? A quale normativa risultano soggetti?
Con circolare del Ministero del Lavoro n. 39 del 15 maggio 1980, su conforme parere della Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro - i ponteggi a piani auto sollevanti (non i ponti sviluppabili) sono stati considerati soggetti alla disciplina autorizzativa di cui all’art. 30 del D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164. In passato, sono stati autorizzati dal Ministero del lavoro come ponteggi e ad essi sono state applicate le norme previste per i ponteggi metallici fissi. Non vi è dubbio, invece, che si tratti di macchine soggette alla Direttiva Macchine (oggi recepita con il D.lgs. 17/2010) e al titolo III del D.lgs.
81/08. Il Ministero è nuovamente intervenuto sulla questione con la circolare 30 del 3/11/2006 nella quale si legge «Per ciò che riguarda altre attrezzature, quali ponti su cavalletti di altezza non superiore a metri 2, ponti sospesi, ponteggi a piani di lavoro auto sollevanti e ponti a sbalzo, questo Ministero è dell’avviso che non trovano attuazione né le norme relative al PiMUS né quelle relative alla formazione di cui al citato Accordo del 26 gennaio 2006". D’altra parte la disciplina richi conclusione, si ritiene che i c.d. ponteggi a piani sollevati siano da considerare
attrezzature di lavoro disciplinate dal Titolo III del D.lgs. 81/08, soggette alla direttiva macchine, devono essere installati conformemente alle istruzioni d’uso del fabbricante, da parte di lavoratori per i quali è richiesta una specifica informazione, formazione e addestramento (art. 73), e tali attrezzature devono essere sottoposte a verifiche periodiche (art. 71, comma 11 e allegato VII).
 
Dovendo provvedere alla formazione di utilizzatori di gru su camion (art. 73 D.lgs. 81/08) vorrei sapere quali sono i programmi per tale formazione?
I programmi formativi devono essere conformi all’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012 concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori (art. 73 comma 5 del D.lgs. 81/08), che prende in considerazione anche le autogrù e le gru per autocarro.
 
 
La raccolta di quesiti sul decreto legislativo 81/08
 
 


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Rispondi Autore: ANTONIO Malvestuto immagine like - likes: 0
01/02/2015 (15:30:02)
Volevo avere un vs. cortese riscontro circa il possibile assoggettamento a PLE (e quindi alla conseguente formazione secondo l'Accordo del 22/02/2012) dell'attrezzatura denominata "Commissionatore" utilizzato da lavoratori addetti al magazzino ad attività di "picking" nel corso delle quali il lavoratore a bordo di tale attrezzatura possono raggiungere ragguardevoli altezze comenque superiori ai 2 metri da un piano calpestabile.
Grazie.
Rispondi Autore: Federico Trolese immagine like - likes: 0
03/02/2015 (05:19:17)
Il corso da seguire e' quello da 12 ore per carrello elevatore, l'attrezzatura in questione anche se raggiunge e in taluni casi supera l'altezza di due metri non ha prescrizione di utilizzo di imbracature come per le PLE - non vi sono punti di ancoraggio come per le piattaforme; trattasi comunque di attrezzatura particolare e a mio avviso una tra le più pericolose che obbliga ad avere molta attenzione nella fase di formazione e soprattutto di conduzione.
Saluti
Rispondi Autore: Pierangelo Cosentino immagine like - likes: 0
03/02/2015 (10:29:13)
Leggo la vs. risposta e volevo sottolineare che questi dispositivi hanno a disposizione un'imbracatura da utilizzarsi in caso di impossibilità a richiamare verso terra la cabina. Mi risulta però che nell'Accordo del 22/02/2012 non siano elencate "in chiaro" fra le attrezzature per cui sia applicabile l'Accordo. Inoltre leggendo le definizioni fornite per il carrello elevatore e per le PLE mi sembra che la seconda sia più attinente le caratteristiche di questa attrezzatura. Resta il fatto che non sono indicate chiaramente fra le attrezzature per cui sia applicabile l'Accordo (come per esempio si può dire anche per i carroponti) e quindi a mio giudizio una formazione aziendale inerente l'uso in sicurezza di tale attrezzatura unitamente ad un corso per lavori in quota ed uso DPI di III^ categoria dovrebbe essere sufficiente a qualificare un operatore all'uso del commissionatore.
Ringrazio anticipatamente per un vs. giudizio in tal senso.
Rispondi Autore: Federico Trolese immagine like - likes: 0
03/02/2015 (21:31:43)
Se l'attività di picking avviene mediante commissionatore che preleva il materiale da scaffale solo con ausilio delle forche dell'attrezzatura in dotazione, la formazione dell'addetto e' equiparabile al carrello elevatore (uomo a bordo vincolato ad una seduta); in caso di commissionatore con postazione di lavoro in piedi ed è' l'addetto a prelevare/posizionare manualmente i colli da scaffali la formazione e' equiparabile a quella per PLE alla quale aggiungere quella specifica per DPI di terza categoria che l'addetto sarà dotato, ma soprattutto verificare la conformità e le certificazioni del gancio di ritenuta dell'attrezzatura.
Saluti.
Rispondi Autore: Massimo Trolli immagine like - likes: 0
04/02/2015 (17:10:40)
Il bello è che le attrezzature con operatore a bordo per prelievo materiale da scaffali - carrelli elevatori o PLE che dir si voglia - NON SONO SOGGETTE A VERIFICHE, né di collaudo (I verifica), né periodiche (successive alla prima). Altra bella trovata del Ministero del Lavoro & company!
Rispondi Autore: Harleysta immagine like - likes: 0
06/02/2015 (08:38:45)
...non si preoccupi dottor. trolli, tanto le aziende rimaste in attività sono ben poche, quindi statisticamente gli infortuni diminuiranno...
Rispondi Autore: Alberto Valloggia immagine like - likes: 0
16/02/2015 (11:48:21)
Come è già stato fatto opportunamente notare, pur considerando che si tratta di attrezzatura la cui postazione, che penso debba essere intesa quale pulpito di comando più che effettiva postazione adibita ad effettuare operazioni prevalenti rispetto alla guida del carrello, è certamente in grado di portare l’operatore oltre i 2 mt di altezza, sembra abbastanza difficile equipararla ad una PLE.
Attrezzature quali le PLE e i trilaterali con cabina elevabile sono dotate di misure e sistemi di sicurezza derivanti dalla valutazione dei rischi effettuata dal fabbricante in sede di progetto e costruzione delle stesse.
Sistemi di sicurezza che tengono conto tanto dei rischi determinati dagli elementi costituivi delle macchine e derivanti dal loro azionamento, quanto di quelli legati alle previste condizioni di utilizzo, che dall’analisi degli incidenti accaduti dimostrano quanto proprio nelle fasi operative risiedano le maggiori criticità.
Se si prendono in considerazione i classici ambiti di impiego delle attrezzature citate è possibile già differenziare le due tipologie:
Trilaterale – opera esclusivamente all’interno di corsie, piane e regolari dei magazzini intensivi, escludendo possibilità del verificarsi di condizioni precarie di stabilità e/o contatto con altri mezzi in movimento relativo.
L’operatore, non impiega utensili di alcun tipo ed è esposto al rischio di caduta dall’alto unicamente se, per propria scelta, effettua azioni non previste e quindi vietate che lo portano a sporgersi in appropriatamente oltre i parapetti di sicurezza del pulpito di comando. La macchina non prevede la dotazione di stabilizzatori meccanici e di livellamento in quanto non necessari e il pulpito di comando, solidale al gruppo di sollevamento a forche essendone parte integrante, non prevede la presenza di punti di ancoraggio salvo che, in alcuni casi, quelli destinati al recupero dell’operatore in caso di blocco della cabina in quota.
PLE – opera prevalentemente in ambienti esterni su superfici non necessariamente piane e regolari, con possibili interferenze di altri mezzi impiegati presso la stessa area e/o con ostacoli in quota ed eventuale presenza di linee elettriche.
L’operatore secondo la specifica attività lavorativa utilizza normalmente attrezzature portatili che, in alcune condizioni, potrebbero esporlo al rischio di caduta dalla cesta, rischio peraltro presente in caso di forte oscillazione a seguito di collisione da parte di altri veicoli o con ostacoli in quota. La macchina prevede la presenza di punti di ancoraggio con l’obbligo per l’operatore di indossare i DPI anticaduta, la maggior parte di queste attrezzature è dotata di stabilizzatori meccanici e di livellamento.
Confrontando le caratteristiche costruttive e di impiego tipiche dei carrelli elevatori trilaterali a cabina elevabile con gli argomenti previsti per la formazione di abilitazione all’uso delle PLE, riportati nell’allegato 3 ASR del 22/02/2012, non pare si trovino analogie, al di là del fatto che il pulpito di comando possa superare i 2 mt di altezza da piano stabile e relativa possibile necessità di recupero dell’operatore in caso di blocco in quota, tali da determinare la necessità per i carrellisti di seguire la relativa formazione PLE.
Indubbiamente, ricordando che la durata, gli indirizzi e i requisiti previsti dal citato ASR sono da considerarsi minimi, è certamente necessario per gli operatori destinati all’uso del trilaterale con cabina elevabile, già abilitati all’impiego dei carrelli industriali semoventi, secondo la formazione prevista, la frequentazione di un modulo pratico aggiuntivo ed integrativo (la cui durata dovrà essere stabilita e motivata dal responsabile del progetto formativo) sufficiente ed efficace per l’uso in sicurezza della nuova attrezzatura.

Un saluto e buon lavoro a tutti
Rispondi Autore: Riccardo mch immagine like - likes: 0
17/02/2015 (15:06:12)
una stazione di sollevamento acque per acquedotto, costituita da capannone dotato di un impianto elettrico e di alcune pompe in istallazione fissa è da considerarsi un'attrezzatura di lavoro?
GRAZIE
Rispondi Autore: patrizia bragoni immagine like - likes: 0
09/04/2015 (12:25:52)
Avrei bisogno di un Vs. gentile parere sul seguente argomento. Un carrello elevatore modificato, ovvero al posto delle forche è stato messo un gancio (debitamente omologato ma non dalla casa costruttrice) il quale può sollevare degli oggetti fino ad un massimo di 1,5 m. quindi con un minimo di oscillazione. La formazione rimane nell'all. VI o rientra nell'allegato VII?

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