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Quali corsi per chi svolge attualmente il ruolo di RSPP

Rocco Vitale

Autore: Rocco Vitale

Categoria: Informazione, formazione, addestramento

20/09/2004

Articolo a cura di Rocco Vitale. “La proposta formulata dal Comitato tecnico delle regioni, [...], prevede in modo dettagliato le situazioni per le quali vengono riconosciute le attività svolte come RSPP negli anni scorsi…”

Quali corsi per chi svolge attualmente il ruolo di RSPP

Articolo a cura di Rocco Vitale. “La proposta formulata dal Comitato tecnico delle regioni, [...], prevede in modo dettagliato le situazioni per le quali vengono riconosciute le attività svolte come RSPP negli anni scorsi…”

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La proposta formulata dal Comitato tecnico delle regioni, che dovrebbe essere approvata in via definitiva il prossimo 29 settembre, prevede in modo dettagliato le situazioni per le quali vengono riconosciute le attività svolte come RSPP negli anni scorsi e cosa fare per adempiere alla nuova norma.

Nella sostanza la formulazione è complessa e poco lineare in quanto si tende a differenziazioni in base alle date di nomina e non in base alla precedente formazione svolta, del resto poco attuabile. Una cosa è certa: chiunque intende svolgere il ruolo di RSPP deve frequentare il modulo “C” . Non vi sono sanatorie per nessuno.
La situazione che si presenta per gli RSPP può essere differente a seconda dell’esperienza lavorativa svolta nel ruolo.

Tutti coloro che sono stati designati RSPP prima del 14 febbraio 2003 (con una esperienza lavorativa come RSPP superiore ai 3 anni) e che svolgevano attivamente le funzioni alla data del 13 agosto 2003 sono esonerati dalla frequenza ai moduli A e B. Dovranno solo effettuare il modulo C che si conclude con un colloquio finale obbligatorio.

Per coloro che, pur trovandosi nella situazione precedente - con esperienza superiore di 6 mesi ma inferiore ai 3 anni – sono esonerati dalla frequenza al modulo A ma devono frequentare il Modulo B, per il settore di appartenenza dell’azienda, che si conclude con un colloquio o test ed il successivo modulo C.

I Responsabili del Servizio, che però siano in possesso di diploma di istruzione superiore, e abbiano svolto corsi di formazione documentati di almeno 16 ore sono esonerati dalla frequenza al modulo A. Per costoro sono obbligatori i moduli B e C.

Per quanto riguarda gli Addetti vi è un esonero totale alla frequenza dei corsi, sia modulo A che B, solo per coloro che siano stati designati prima del 14 febbraio 2003 (con una esperienza lavorativa come Addetto superiore ai 3 anni) e che svolgevano attivamente le funzioni alla data del 13 agosto 2003.
In tutti gli altri casi vi è l’esonero per la frequenza al modulo A e l’obbligo ad effettuare solo il modulo B.

Nella sostanza l’esperienza lavorativa superiore ai 3 anni nel ruolo di RSPP o Addetto consente l’esonero della frequenza al modulo A. Questa però non è una condizione sufficiente. Per l’esonero sono necessarie altre due condizioni contestuali: la designazione dell’incarico prima del 14 febbraio 2003 (che si rileva dalla data della lettera raccomandata spedita all’ASL e DPL) e lo svolgimento delle funzioni alla data del 13 agosto 2003 (certificata dal datore di lavoro).
Se ne desume come sia il soggetto organizzatore del corso attuare la verifica di questi requisiti al fine dell’ammissione al corso nei rispettivi moduli successivi.

Tutto ciò è il risultato dell’applicazione amministrativa del D. Lgs. 195/03 che è entrato in vigore il 14 agosto 2003 e, pertanto, una sanatoria viene applicata a tutte le situazioni fino al giorno precedente purchè certificate da atti o documenti.


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