Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Logo PuntoSicuro
  • Iscriviti
  • Abbonati ora
  • Accedi
Il quotidiano sulla sicurezza
  • Home
  • Articoli
    • Sicurezza sul lavoro
    • Incendio, emergenza e primo soccorso
    • Security
    • Ambiente
    • Sicurezza
    • Tutti gli articoli
  • Documenti
  • Banca Dati
    • Banca Dati PuntoSicuro
    • Servizio di attestazione
    • Servizio I tuoi preferiti
  • Approfondimenti
    • Normativa sicurezza sul lavoro: D. Lgs. 81/2008
    • Normativa antincendio: D.M. 10 marzo 1998
    • Normativa primo soccorso: D.M. 388/2003
    • Protezione Dati Personali: GDPR 2016/679
    • Normativa Accordi Stato Regioni
    • Normativa Coronavirus
  • FORUM
  • PUBBLICITÀ

Area riservata:

Password dimenticata?
Username dimenticato?

Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'.

Accetta i cookie


Crea PDF

Obbligo di aggiornamento per l’uso di alcune attrezzature di lavoro

Obbligo di aggiornamento per l’uso di alcune attrezzature di lavoro
Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Informazione, formazione, addestramento

14/02/2018

E’ in scadenza il 12 marzo 2018 il termine entro il quale devono aggiornarsi alcuni operatori abilitati alla conduzione di particolari attrezzature di lavoro. Vediamo quali sono.

Obbligo di aggiornamento per l’uso di alcune attrezzature di lavoro

E’ in scadenza il 12 marzo 2018 il termine entro il quale devono aggiornarsi alcuni operatori abilitati alla conduzione di particolari attrezzature di lavoro. Vediamo quali sono.

Scade il 12 marzo 2018 il termine ultimo per l'adempimento dell'obbligo di aggiornamento per alcuni dei soggetti abilitati alla conduzione di particolari attrezzature di lavoro di cui all’art. 73 comma 5 del D. Lgs n. 81/2008 e s.m.i. e le cui modalità sono state definite dall'Accordo raggiunto nell’ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 22/2/2012.

 

Le attrezzature per le quali serve il patentino

Con tale Accordo, entrato in vigore il 12/3/2013, sono state individuate e riportate nella sezione A) dell’Allegato A le attrezzature per la conduzione delle quali è necessario possedere una specifica abilitazione. Esse sono le:

  • le piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE)
  • le gru a torre
  • le gru mobile
  • le gru per autocarro
  • i carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (a braccio telescopico, industriali semoventi, sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi)
  • i trattori agricoli o forestali
  • le macchine movimento terra (escavatori idraulici, a fune, pale caricatrici frontali, terne, autoribaltabile a cingoli)
  • le pompe per calcestruzzo.

 

Pubblicità
MegaItaliaMedia

 

I requisiti previsti dall'Accordo Stato Regioni

Lo stesso Accordo Stato Regioni del 22/2/2012, al punto 6, ha anche stabilito che l’abilitazione deve essere rinnovata entro i 5 anni dalla data di rilascio dell’attestato previa verifica della partecipazione a un corso di aggiornamento avente una durata minima di 4 ore delle quali almeno 3 ore relative agli argomenti dei moduli pratici di cui agli allegati III e seguenti. Con esso inoltre è stata riconosciuta, al punto 9.1, una formazione pregressa alla sua entrata in vigore e più precisamente sono stati riconosciuti validi i corsi già effettuati entro tale data purché possedessero però, per ciascuna tipologia di attrezzatura, i seguenti requisiti:

 

 “a) corsi di formazione della durata complessiva non inferiore a quella prevista dagli allegati, composti di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell’apprendimento;

 b) corsi, composti di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell’apprendimento, di durata complessiva inferiore a quella prevista dagli allegati a condizione che gli stessi siano integrati tramite il modulo di aggiornamento di cui al punto 6, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo;

 c) corsi di qualsiasi durata non completati da verifica finale di apprendimento a condizione che entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo siano integrati tramite il modulo di aggiornamento di cui al punto 6 e verifica finale dell’apprendimento”.

 

Con riferimento poi alla data di decorrenza dei 5 anni era stato stabilito, al punto 9.2, che:

 

“Gli attestati di abilitazione conseguenti ai corsi di cui al punto 9.1 hanno validità di 5 anni a decorrere rispettivamente dalla data di attestazione di superamento della verifica finale di apprendimento per quelli di cui alla lettera a), dalla data di aggiornamento per quelli di cui alla lettera b) e dalla data di attestazione di superamento della verifica finale di apprendimento per quelli di cui alla lettera c)”.

 

 

Quest’ultimo punto però è stato successivamente modificato dall’Accordo Stato Regioni del 7/7/2016 sulla formazione degli RSPP/ASPP, che come è noto ha provveduto anche a modificare altre disposizioni riguardanti la formazione in generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ed è stato in parte riscritto così come di seguito indicato:

 

“Gli attestati di abilitazione conseguenti ai corsi di cui al punto 9.1 hanno validità di 5 anni a decorrere rispettivamente dalla data di entrata in vigore del presente accordo per quelli di cui alla lettera a), dalla data di aggiornamento per quelli di cui alla lettera b) e dalla data di attestazione di superamento della verifica finale di apprendimento per quelli di cui alla lettera c)”

 

per cui è stata sostanzialmente modificata la data di decorrenza dei cinque anni per i soggetti di cui alla lettera a), così come emerge dal confronto delle due espressioni sopra evidenziate e sottolineate.

 

Pertanto, in conclusione, coloro che con l’entrata in vigore dell’Accordo Stato Regioni del 22/2/2012 sull’abilitazione di particolari attrezzature di lavoro hanno usufruito del riconoscimento della formazione pregressa e cioè coloro che a tale data, e cioè al 12/3/2013, avevano già completata la loro formazione con i requisiti indicati nella lettera a) del punto 9.1, compresa la effettuazione della verifica finale di apprendimento, dovranno completare il loro aggiornamento entro il 12/3/2018.

 

 

Gerardo Porreca

 

 

Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano - Accordo del 22 febbraio 2012 concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell’articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni.

 



Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'


Pubblica un commento

Rispondi Autore: Andrea Castagneri immagine like - likes: 0
15/11/2018 (11:42:40)
Anche i corsi di aggiornamento delle "particolari attrezzature ..." devono essere erogati dagli enti accreditati presso la regione di competenza????
Rispondi Autore: ANDREA CELENTANO immagine like - likes: 1
06/12/2018 (12:03:07)
Avrei bisogno di sapere se esiste una specifica differenza tra attestato e patentino per la conduzione di macchine movimento terra, terne, ecc. Nello specifico conoscevo la necessità dell'attestato con formazione teorico-pratica, mentre sono venuto a conoscenza che esiste anche il patentino. Sono la stessa cosa, oppure esistono differenze e/o è necessario possederli entrambi? Grazie.
Rispondi Autore: Marianna immagine like - likes: 0
03/02/2021 (17:56:13)
Ho l'attestato di Formazione mezzi da lavoro Escavatori idraulici, caricatori frontali e terne ,con data rilascio 27/02/2018 ... quando dovrei fare l'aggiornamento per mantenere valida la qualifica?

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro

Banca dati, normativa sulla sicurezza

Altri articoli sullo stesso argomento:

Cantieri temporanei e mobili: nuovi strumenti per la prevenzione

La lavorazione del legno e i dispositivi di protezione individuale

Sulla manutenzione straordinaria di apparecchi di sollevamento di tipo fisso

Carriponte: quale formazione dei lavoratori per l’uso in sicurezza?


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Notizie FLASH

26OTT
26 ottobre 2026

Il premio Healthy Workplaces Film Award 2026

23OTT
23 ottobre 2026

Accordo tra Assolombarda e Inail

21OTT
21 ottobre 2026

Economia circolare in Europa: investimenti, barriere e opportunità

Consulta gli ultimi documenti della Banca Dati

Banca dati, normativa sulla sicurezza
27/10/2026: Il ruolo strategico della formazione per la tutela della salute nei luoghi di lavoro e il Piano Nazionale della Prevenzione – ASL incontri – La tutela della salute nei luoghi di lavoro e il valore strategico della formazione alla luce dell’Accordo Stato-Regioni 59/2025 – Sergio Iavicoli
27/10/2026: Testo del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 254 del 31 ottobre 2025), coordinato con la legge di conversione 29 dicembre 2025 n. 198 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 1), recante: «Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile».
26/10/2026: Sistema di sorveglianza degli infortuni mortali e gravi - Fattori di rischio e modalità infortunistiche nelle attività manutentive - Scheda 28 – edizione 2026
26/10/2026: Corte di Cassazione Penale, Sez.IV - Sentenza n. 8163 del 2 marzo 2020 - Grave infortunio durante l'applicazione dello spritz beton sulla volta della cava. Violazione degli obblighi di informazione e formazione e mancanza di specifica abilitazione all'utilizzo della pompa.
ACCEDIABBONATI ORA

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Articoli per categorie


RISCHIO CADUTE E LAVORI IN QUOTA

Quaderni tecnici per i cantieri temporanei o mobili: i parapetti


LINEE GUIDA E BUONE PRASSI

Disabilità: linee guida e buone pratiche per l’accomodamento ragionevole


RISCHI CAMPI ELETTROMAGNETICI

CEM e DMIA: la nuova FAQ sulla valutazione dei segnali complessi


VIDEOTERMINALI

Postura e videoterminalisti: un intervento per migliorare la prevenzione


TUTTE LE CATEGORIE

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

PuntoSicuro Media Partner

PuntoSicuro Media Partner Healthy Workplaces

REDAZIONE DI PUNTOSICURO

  • Direttore: Luigi Meroni

  • Redazione: Federica Gozzini e Tiziano Menduto

CONTATTI

  • redazione@puntosicuro.it

  • (+39) 030.5531825

CHI SIAMO

  • Cos'è PuntoSicuro
  • Newsletter
  • FAQ Newsletter
  • Forum
  • Video PuntoSicuro
  • Fai pubblicità su PuntoSicuro

PUNTOSICURO È UN SERVIZIO

Logo Mega Italia Media

SEGUICI SUI SOCIAL

FacebookTwitterLinkedInInstagramYouTubeFeed RSS

PuntoSicuro è la testata giornalistica di Mega Italia Media. Registrazione presso il Tribunale di Brescia, n. 56/2000 del 14.11.2000 - Iscrizione al Registro degli operatori della comunicazione n. 16562. ISSN 2612-2804. È sito segnalato dal servizio di documentazione INAIL come fonte di informazioni di particolare interesse/attualità, è media partner della Agenzia Europea per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro EU-OSHA per le campagne di sensibilizzazione su salute e sicurezza.
I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.
I contenuti degli articoli possono contenere pareri personali degli autori. Non si risponde per interpretazioni che dovessero risultare inesatte o erronee.
I documenti della Banca dati di PuntoSicuro non possono essere considerati testi ufficiali: una norma con valore di legge può essere ricavata solo da fonti ufficiali (es. Gazzetta Ufficiale). Per informazioni su copyright e modalità di consultazione: Condizioni di abbonamento.
I prodotti e i servizi pubblicitari sono commercializzati da Punto Sicuro con queste Condizioni di vendita.

Mega Italia Media S.p.A. | Via Roncadelle, 70A - 25030 Castel Mella (BS) - Italia
Tel. (+39) 030.2650661 | E-Mail: info@megaitaliamedia.it | PEC: megaitaliamedia@legalmail.it
C.F./P.Iva 03556360174 | Numero REA BS-418630 | Capitale Sociale € 500.000 | Codice destinatario SUBM70N | Codice PEPPOL 0211:IT03556360174

Privacy Policy | Cookie Policy | Dichiarazione di accessibilità