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La valutazione dei rischi in edilizia: pianificazione e POS

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Informazione, formazione, addestramento

07/07/2011

Indicazioni e informazioni sul piano operativo di sicurezza, sui compiti del datore di lavoro edile e sulla progettazione operativa. La valutazione dei rischi di fase e di sottofase, le prescrizioni generiche e specifiche per la sicurezza.

La valutazione dei rischi in edilizia: pianificazione e POS

Indicazioni e informazioni sul piano operativo di sicurezza, sui compiti del datore di lavoro edile e sulla progettazione operativa. La valutazione dei rischi di fase e di sottofase, le prescrizioni generiche e specifiche per la sicurezza.

 
Torino, 7 Lug – Continuiamo la presentazione di alcuni degli interventi del convegno organizzato dalla ASL TO3 « La centralità della Valutazione dei rischi nella prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali», convegno che si è tenuto ad Avigliana (TO) il 28 aprile 2011.
 
Dopo aver parlato di evoluzione normativa in relazione all’obbligo di valutazione dei rischi, ci soffermiamo oggi su alcuni aspetti specifici della valutazione nel mondo edile. E lo facciamo presentando alcuni contenuti dell’intervento dal titolo “ La valutazione dei rischi in edilizia: pianificazione e piano operativo di sicurezza” a cura del dott. Michele Montrano (ASL TO3).
 
Nell’intervento vengono delineati i principali rischi che si possono verificare in un cantiere: 
- rischi dovuti a carenze organizzative;
- rischi dovuti a interferenze;
- rischi dovuti al lavoro specifico.
 
Dopo aver indicato alcune delle azioni atte a prevenire tali rischi, l’intervento si sofferma sul piano operativo di sicurezza.
 
Il piano operativo di sicurezza (POS) è il “documento che deve essere redatto ai sensi del Decreto legislativo 81/2008, art. 17, comma 1, lett. a), dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice, per ciascun cantiere ove l'impresa opera”.
Il “piano operativo di sicurezza è redatto dal datore di lavoro delle imprese esecutrici. Anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti. Il piano operativo di sicurezza deve essere redatto, in riferimento al singolo cantiere interessato”. Tale piano “deve essere considerato come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento” (PSC).
In particolare per gli aspetti generali e di coordinamento “la valutazione si dovrà rifare al piano di sicurezza e coordinamento, mentre il piano operativo di sicurezza dovrà sviluppare la valutazione dei rischi di fase e di sottofase”.
E dalla valutazione dei rischi di fase “discenderanno l’individuazione delle misure di prevenzione (non definite in via generale dal PSC) e dei DPI. La valutazione dei rischi di impresa dovrà definire nel POS anche le misure di prevenzione secondaria (sorveglianza sanitaria, informazione e formazione)”.
 
Quindi il POS “deve quindi costituire un documento essenziale ed indispensabile al fine di prevenire, limitare e ridurre al minimo i rischi ed in grado di fornire una serie di elementi indicativi di comportamento e indirizzo sulla sicurezza”.
 
L’intervento si sofferma anche sui compiti del datore di lavoro edile:
- “analisi dei rischi che deve essere condotta per tutte le fasi di lavoro che sono previste nel cantiere;
- analisi studiata a fondo in modo tale da consentire per ogni fase di lavorazione, l’individuazione e l’indicazione delle procedure esecutive, degli apprestamenti e di quanto altro necessario per la tutela dei lavoratori”. 


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Un altro tema affrontato è la progettazione operativa, la “programmazione della sicurezza all’interno del cantiere edile al fine di definire l’insieme delle operazioni attraverso le quali è possibile passare dalla elaborazione progettuale degli obiettivi alla concreta attuazione ed esecuzione degli stessi”.
La progettazione operativa “permette di determinare le procedure organizzative (chi fa cosa, quando e come) che sono essenzialmente rivolte alla guida ed al controllo della varie fasi di lavorazione necessarie per realizzare l’opera”.
Questa progettazione ha come obiettivi:
- “il rispetto della normativa per la prevenzione e la salute dei lavoratori;
- la stima dei relativi costi;
- la qualità”. 
Un programma esecutivo comprende la “collocazione degli operatori impegnati nel cantiere,  l’ordine dei procedimenti e dei metodi da utilizzare per le varie fasi lavorative, il coordinamento delle risorse tecniche, umane ed organizzative”.
 
Nel documento agli atti - che vi invitiamo a visionare -  si approfondiscono poi alcuni aspetti  della progettazione operativa (determinazione funzioni, predisposizione degli impianti/ infrastrutture/ mezzi logistici, definizione delle risorse umane, …) e della fase esecutiva.
Fase esecutiva che comprende:
- “suddivisione in sequenze elementari;
- precisazione degli interventi da eseguire;
- quadro preciso delle operazioni che verranno svolte in cantiere”.
 
Queste alcune delle prescrizioni generiche per la sicurezza.
Nei “lavori presso gronde e cornicioni, sui tetti, sui ponti sviluppabili, sui muri in demolizione, nei lavori di montaggio e smontaggio di ponteggi, strutture metalliche e prefabbricati, nei posti di lavoro sopraelevati di macchine, impianti e nei lavori simili ogni qualvolta non siano attuabili o sufficienti le misure tecniche di prevenzione e protezione collettiva, si devono utilizzare idonei dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Nei lavori in pozzi, fogne, canalizzazioni e lavori simili in condizioni di accesso disagevole e quando siano da temere gas o vapori nocivi, devono essere parimenti utilizzate cinture di sicurezza e funi di trattenuta per l'eventuale soccorso al lavoratore. Tali dispositivi, consistono in cinture di sicurezza con bretelle e fasce gluteali, collegate a fune di trattenuta che limiti la caduta a non più di 1,5 m”.
E l'uso della fune, come ricordato in diversi articoli di PuntoSicuro, “deve avvenire in generale in concomitanza a dispositivi di assorbimento di energia (dissipatori) perché anche cadute da altezze modeste possono provocare forze d'arresto molto elevate.
 
Sono inoltre da prendere in considerazione specifici sistemi di sicurezza che consentono una maggior mobilità del lavoratore, pur garantendo i requisiti generali di sicurezza richiesti, quali: avvolgitori/svolgitori automatici di fune di trattenuta; sistema a guida fissa e ancoraggio scorrevole per il montaggio dei ponteggi metallici; altri sistemi analoghi. I DPI in oggetto, rientrano fra quelli destinati a salvaguardare da rischi elevati (con conseguenze gravi o gravissime) e sono soggette a particolari procedure di certificazione CE, devono pertanto essere marchiati e corredati dalle necessarie note informative”.
 
Nell’intervento sono riportate alcune indicazioni e prescrizioni per le murature esterne.
Ad esempio si ricorda che nei lavori che sono eseguiti ad altezze superiori a 2 metri, devono essere adottate, “seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature e ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e cose.
Vengono infine mostrati alcuni esempi di progettazione operativa con riferimento al montaggio di travetti prefabbricati e pignatte.
 
 
“ La valutazione dei rischi in edilizia: pianificazione e piano operativo di sicurezza”, a cura del dott. Michele Montrano (ASL TO3), intervento al convegno «La centralità della Valutazione dei rischi nella prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali»  (formato PDF, 2.45 MB).
 
 
Tiziano Menduto


Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

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