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La formazione per il videoterminalista e la valutazione dei rischi

La formazione per il videoterminalista e la valutazione dei rischi

La prima parte di un contributo sull’obbligo formativo dei videoterminalisti con riferimento alla valutazione dei rischi, al D.Lgs. 81/2008, alle indicazioni giurisprudenziali sulla formazione, alla normativa tecnica e ai contratti nazionali di lavoro.

 
Pubblichiamo la prima parte di un contributo dell’avvocato Rolando Dubini che affronta il tema della formazione dei videoterminalisti e della correlazione, con riferimento ad una sentenza della Corte di Cassazione, tra valutazione dei rischi e formazione.

 

L’obbligo formativo per tutti i videoterminalisti, come conseguenza della completa valutazione dei rischi

Gli articoli 36, 37 e 177 del Decreto Legislativo n. 81 del 09/04/2008 prevedono  che i videoterminalisti siano adeguatamente formati e informati in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, nello specifico, sui rischi presenti in azienda ed in particolare quelli correlati al lavoro al videoterminale.

 

La formazione è obbligatoria per i lavoratori che utilizzano in modo sistematico e abituale attrezzature munite di videoterminali per almeno 20 ore settimanali, come indicato dall’art. 172 e seguenti del D.Lgs 81/2008 (titolo VII). Il decreto obbliga il datore di lavoro a provvedere affinché ciascun lavoratore riceva adeguata informazione e formazione su tutti i rischi per la salute e sicurezza connessi all’attività dell’azienda, anche con riferimento alle sue conoscenze linguistiche. Teniamo conto che moltissimi macchinari industriali vengono oggi utilizzati con intensivo impiego di software con applicativi di ogni genere.

Il Titolo VII del D.Lgs. 81/2008 detta, dunque, le disposizioni di legge per le attrezzature munite di videoterminali, mentre i requisiti minimi delle attrezzature e delle postazioni munite di videoterminale sono stabilite dall’allegato XXXIV.


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Tra la normativa tecnica applicabile vanno inserite senz'altro le norme della serie UNI EN ISO 9241 ma il legislatore non ha ritenuto di citarle nel corpo normativo, cosa che avrebbe dato un contributo di chiarezza così come, per esempio, è stato invece fatto per la ISO 11228 relativamente alla movimentazione manuale dei carichi.

ISO 9241 è uno degli standard della International Organization for Standardization (ISO) che riguarda in particolare Ergonomia e Interazione uomo-macchina. È gestito dal Comitato tecnico ISO 159 ed originariamente era intitolato "Ergonomic requirements for office work with visual display terminals (VDTs)" che possiamo tradurre come ‘Requisiti ergonomici per il lavoro d'ufficio con terminali con display visivo’.

 

Dal 2006 in poi, gli standard sono stati rinominati in termini più generici di Ergonomia e Interazione uomo-macchina e ISO sta rinumerando alcune parti dello standard in modo che possa coprire più argomenti. Due zeri nel numero indicano che il documento in esame è uno standard generico o di base, mentre negli standard che terminano con uno zero si fa riferimento ad aspetti fondamentali. Uno standard con tre cifre diverse da zero nel numero regola aspetti specifici.

La parte numero 1 è un'introduzione generale al resto dello standard. La parte numero 2 affronta la progettazione delle attività per lavorare con sistemi informatici. Le parti 3-9 trattano le caratteristiche fisiche delle apparecchiature informatiche. Le parti 110 e parti 11-19 trattano aspetti di usabilità del software, tra cui la parte 110 (una serie generale di euristiche di usabilità per la progettazione di diversi tipi di dialogo) e la parte 11 (indicazioni generali sulle specifiche e la misurazione dell'usabilità).

 

Tornando invece al D.Lgs. 81/2008 il decreto definisce “videoterminale” uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato, mentre è considerato “videoterminalista” colui che utilizza un’ attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per almeno venti ore settimanali.

 

Tutti i lavoratori, ai sensi lettera b) del comma 1 e del comma 3 dell'articolo 37 del Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, devono ricevere a cura del proprio datore di lavoro una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in funzione dei rischi specifici riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda. La formazione specifica sui videoterminali si aggiunge alla formazione generale ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, della durata non inferiore a 4 ore, dedicata alla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro.

 

Dunque la formazione specifica di cui all'art. 177 (Informazione e formazione) del Titolo VII, va sottolineato, è stata intesa dal legislatore come compresa nella "formazione specifica" dedicata ai lavoratori secondo l'Accordo Stato Regioni del 2011 e le relative linee guida del 25/7/2012.

E’ comunque evidente che il datore di lavoro dovrà applicare questo disposto senza confondere le attività di formazione e informazione che hanno natura differente e rispondono, come evidenziato, a riferimenti di legge distinti.

 

E in riferimento all’art. 177 del D.Lgs. 81/2008, il Datore di Lavoro ha, come abbiamo visto, l’obbligo di formare ed informare i lavoratori addetti al videoterminale sui rischi specifici della loro attività, in particolare per quanto riguarda le misure applicabili al posto di lavoro, le modalità di svolgimento dell'attività e la protezione degli occhi e della vista.

 

Utili riferimenti possono essere reperiti in alcuni contratti nazionali di lavoro.

Ad esempio si veda il seguente articolo del CCNL dei bancari [CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I QUADRI DIRETTIVI E PER IL PERSONALE DELLE AREE PROFESSIONALI DIPENDENTI DALLE IMPRESE CREDITIZIE, FINANZIARIE E STRUMENTALI 2015]:

 

Art. 66 - Videoterminali

1. Il lavoratore/lavoratrice addetto in via esclusiva ai videoterminali dopo 2 ore di adibizione continuativa a tali apparecchiature ha, di regola, diritto ad una pausa di un quarto d’ora.

2. I lavoratori/lavoratrici di cui al comma precedente che siano inseriti nei turni presso servizi o reparti, centrali o periferici di elaborazione dati anche di tipo consortile, hanno diritto nella giornata - in luogo delle pause di cui al primo comma del presente articolo - a due pause di 10 minuti, oltre alla pausa di 30 minuti di cui al comma 4 dell’art. 102.

3. In caso di accertata inidoneità del lavoratore/lavoratrice all’adibizione ai videoterminali, l’impresa adotterà gli opportuni provvedimenti cercando di avvicendare gli interessati in altre mansioni.

4. Le previsioni del presente articolo sono globalmente sostitutive delle analoghe previsioni aziendali. Sono, comunque, fatti salvi gli effetti di quanto previsto dall’art. 94, ultimo comma, del contratto collettivo nazionale 11 luglio 1999.

NOTA A VERBALE

Ai fini dell’applicazione della presente norma, deve intendersi per addetto ai videoterminali il lavoratore/lavoratrice cui sia affidato in modo abituale o sistematico per 20 ore settimanali, dedotte le pause, il compito di operare su dette apparecchiature; sono pertanto esclusi dall’applicazione della disposizione stessa coloro che utilizzano i videoterminali come strumento per lo svolgimento dei compiti loro propri (ad es.: addetti allo sportello con o senza maneggio di valori).

 

La definizione legale di videoterminalista come colui che utilizza in modo sistematico ed abituale il VDT per almeno venti ore settimanali  incide in modo decisivo sulla qualificazione o meno del lavoratore come videoterminalista. Se videoterminalista la formazione sul VDT farà parte della formazione specifica, se non è videoterminalista la formazione sul VDT può anche essere parte della formazione generale di base.

 

Ricordiamo che la formazione specifica ulteriore rispetto a quella di base generale di 4 ore di cui agli Accordi Stato Regioni è riferita "alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda. La durata della formazione specifica si aggiunge a quella generale" ed è di:

  • 4 ore per le aziende a basso rischio;
  • 8 ore per le aziende a medio rischio;
  • 12 ore per le aziende ad alto rischio.

 

Quelle della formazione, informazione e addestramento sono attività direttamente correlate agli esiti della valutazione dei rischi.

 

(…)  

 

 

Rolando Dubini, avvocato in Milano, cassazionista

 

 

La seconda parte del contributo, che si soffermerà in particolare sulla correlazione con la valutazione dei rischi, sulla Sentenza n. 2043 del 2008 della Corte di Cassazione e sulle modalità di formazione, sarà pubblicata nelle prossime settimane.



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Rispondi Autore: Franco Rossi - likes: 0
28/11/2018 (09:57:25)
Ho sempre pensato che la formazione prevista dall'art. 177 (come le altre formazioni richieste da articoli specifici, vedi ad esempio l'art. 227) fosse qualcosa IN AGGIUNTA a quanto richiesto dalla formazione di 8/12/16 ore prevista dall'accordo del dicembre 2011. Ovvero un videoterminalista (ad esempio un lavoratore impiegato in un ufficio) riceve otto ore di formazione, per l'accordo dicembre 2011, durante le quali si tratterà anche il rischio VDT in modo abbastanza superficiale, più un ulteriore intervento, più approfondito, dedicato al VDT. Certo, per i videoterminali, risulta un po' esagerato, ma per il rischio chimico credo proprio sia necessario.

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