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Interpello: valutazione, formazione ed effettiva mansione

Interpello: valutazione, formazione ed effettiva mansione
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Informazione, formazione, addestramento

29/06/2015

Un interpello si sofferma sul legame tra la valutazione dei rischi, la formazione e le singole mansioni. È sempre valida la formazione erogata ad un lavoratore se adibito allo svolgimento di singole particolari mansioni?

Interpello: valutazione, formazione ed effettiva mansione

Un interpello si sofferma sul legame tra la valutazione dei rischi, la formazione e le singole mansioni. È sempre valida la formazione erogata ad un lavoratore se adibito allo svolgimento di singole particolari mansioni?

 
Roma, 29 Giu– L’articolo 37 del  Decreto legislativo 81/2008, in materia di formazione ai lavoratori, indica che il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a (...) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.
Alle mansioni, ma in questo caso con riferimento alla valutazione del rischio, fa riferimento anche l’articolo 28 (Oggetto della valutazione del rischio) dove al comma 2 si indica che il documento redatto a conclusione della valutazione deve contenere l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
 
Il tema delle mansioni e dell’adattamento di due cardini del Testo Unico, come la valutazione dei rischi e la formazione, alle attività effettivamente svolte, è dunque ben presente nella nostra normativa sulla sicurezza. Ed è stata tra l’altro in questi anni anche ripreso dalle  sentenze della Corte di Cassazione che hanno ribadito l’importanza di una formazione correlata alle  mansioni effettivamente svolte.
Tuttavia quali sono le conseguenze di questa correlazione e le modalità con cui un’azienda, un datore di lavoro, possono non solo adempiere a quanto richiesto dalla legge ma migliorare effettivamente la tutela dei propri lavoratori?
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Su questo tema è intervenuto un recente interpello, l’Interpello n. 4/2015 del 24 giugno 2015 che ha infatti per oggetto la “risposta al quesito relativo alla formazione e valutazione dei rischi per singole mansioni ricomprese tra le attività di una medesima figura professionale”.
 
In questo caso la Commissione per gli interpelli, prevista dall’articolo 12 comma 2 del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nel lavoro, risponde ad un quesito dell’ Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) che aveva inoltrato istanza di interpello per conoscere il parere della Commissione in merito alla formazione prevista dall'art. 37 del d.lgs. n. 81/2008, nonché alla ‘valutazione dei rischi specifici delle mansioni, nel caso in cui un lavoratore in possesso di formazione per lo svolgimento di una determinata attività venga adibito allo svolgimento di singole particolari mansioni, che tradizionalmente, e anche in base alla classificazione Istat-Isfol, costituiscono compiti o attività specifiche ricompresi nell'attività principale per la quale è stata erogata la formazione stessa’.
Nell’istanza l’ANCE indica che ‘a titolo esemplificativo, è questo il caso in cui un lavoratore dei settori delle costruzioni stradali venga adibito alla rifinitura del manto stradale, o alla gestione del traffico veicolare durante le operazioni di rifacimento di una corsia stradale, pur non essendo in possesso di una formazione specifica ‘ad hoc’ per tali singoli compiti, bensì avendo ricevuto una formazione specifica per ‘asfaltista’, figura professionale le cui mansioni comprendono, nella classificazione Istat-Isfol, anche quella suddetta di rifinitura del manto o le operazioni connesse alla realizzazione di opere stradali in senso lato’.
 
Come sempre la risposta della Commissione è preceduta da alcune premesse normative, con riferimento separato al tema della valutazione e della formazione.
 
Per quanto riguarda il quesito relativo alla valutazione dei rischi, la Commissione “evidenzia che a norma dell'articolo 28 del d.lgs. n. 81/2008 la valutazione redatta dal datore di lavoro deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori ed il relativo documento deve essere ispirato a criteri di semplicità, brevità e comprensibilità in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale `strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione’ e che nel documento redatto a conclusione della valutazione devono essere individuate le ‘mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento’”.
 
In relazione invece al quesito relativo alla formazione – “premesso che la stessa non può mai essere sostitutiva dell'addestramento, ove previsto da norme specifiche o evidenziato come necessario dalla valutazione dei rischi - la Commissione rileva:
- che la formazione prevista dall'articolo 37, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008, cosi come definita per durata, contenuti minimi e modalità di erogazione dall'Accordo Stato-Regioni n. 221 del 21 dicembre 2011 ‘è distinta da quella prevista dai titoli successivi al I del d.lgs. n. 81/08 o da altre norme, relative a mansioni o ad attrezzature particolari’;
- che essa, a norma dell' Accordo Stato-Regioni n. 153 del 25 luglio 2012 ‘costituisce un percorso minimo e, tuttavia sufficiente rispetto al dato normativo, salvo che esso non debba essere integrato tenendo conto di quanto emerso dalla valutazione dei rischi o nei casi previsti dalla legge (si pensi all'introduzione di nuove procedure di lavoro o nuove attrezzature)’”.
 
Veniamo dunque alle risposte della Commissione per gli interpelli.
 
Innanzitutto, riguardo alla valutazione, si ribadisce ancora che “il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 81/2008 redatto dal datore di lavoro a conclusione della valutazione dei rischi, secondo le indicazione degli articoli 28 e 29 del medesimo decreto, deve contenere la puntuale individuazione di tutti i rischi concretamente connessi al lavoro da svolgere e non può riferirsi astrattamente alla mansione attribuita al lavoratore”.
 
E da ciò discende “che anche l'adeguatezza della formazione per ciascun lavoratore - da considerarsi parte integrante dell'organizzazione del lavoro e da ricomprendersi tra le misure di prevenzione da programmare - è correlata alla valutazione dei rischi e deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione o all'insorgenza di nuovi rischi. Pertanto i contenuti e la durata della formazione specifica, cosi come indicati nel sopra citato Accordo Stato-Regioni n. 221 del 21 dicembre 2011 e come ribadito nell'Accordo Stato-Regioni n. 153 del 25 luglio 2012, costituiscono un percorso minimo che il datore di lavoro dovrà valutare se sufficiente o da integrare tenendo conto sia di nuove normative che di quanto emerso dalla valutazione dei rischi”.
 
E dunque – “fatto salvo l'obbligo della frequenza di corsi specifici ed aggiuntivi qualora la relativa formazione sia prevista da norme specifiche, come. ad esempio, quella di cui ai decreto interministeriale del 04/03/2013 relativa alla segnaletica stradale per attività lavorative svolte in presenza di traffico veicolare” – “nel caso in cui un lavoratore in possesso di formazione per lo svolgimento di una determinata attività venga adibito allo svolgimento di singole particolari mansioni, ricomprese nell'attività principale per la quale è stata erogata la formazione, la stessa può essere riconosciuta valida solo se all'interno del percorso formativo i rischi specifici, relativi alle particolari mansioni, sono stati adeguatamente trattati”.
E in ogni caso, con riferimento alla necessità di una formazione che sia erogata in relazione agli effettivi livelli e tipologie di rischio, “qualora i compiti affidati ad un lavoratore lo espongano di fatto a rischi diversi ed ulteriori rispetto a quelli che siano già stati oggetto di valutazione e di conseguente formazione, saranno necessarie sia una nuova valutazione dei rischi che una correlata formazione integrativa”.
 
 
 
Commissione per gli interpelli - Interpello n. 4/2015 con risposta del 24 giugno 2015 ad un quesito dell’Associazione Nazionale Costruttori Edili – Prot. 37/0010251/MA007.A001 - art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito relativo alla formazione e valutazione dei rischi per singole mansioni ricomprese tra le attività di una medesima figura professionale.
 
 
 
Tiziano Menduto
 
 
 

Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

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