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Il riconoscimento della formazione pregressa dei lavoratori

Un seminario affronta il tema del riconoscimento della formazione effettuata precedentemente all'entrata in vigore degli accordi di dicembre. Le linee applicative, le disposizioni transitorie, la formazione pregressa e la documentazione necessaria.

 
Roma, 9 Nov – In relazione agli  accordi Stato Regioni relativi alla formazione alla sicurezza dei lavoratori, dei preposti, dei dirigenti, dei datori di lavoro e alla formazione per l’abilitazione alla conduzione delle attrezzature, ci sono ancora domande e nodi interpretativi da sciogliere. Ad esempio in relazione al riconoscimento della formazione effettuata precedentemente all’entrata in vigore degli accordi o al ruolo svolto dagli organismi paritetici.
 
Questi temi sono stati approfonditi a Roma lo scorso 19 settembre in un seminario formativo dal titolo “Il riconoscimento della formazione pregressa e gli organismi paritetici”, organizzato dalla “Commissione Sicurezza nei luoghi di lavoro” dell’ Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma.
 
L’intervento “Il riconoscimento della formazione pregressa per lavoratori e datori di lavoro”, a cura dell’Ing. Marco Conti (membro della “Commissione Sicurezza nei luoghi di lavoro”), riporta alcuni punti essenziali degli accordi sulla formazione, entrati in vigore il 26 gennaio 2012, e alcuni chiarimenti forniti con il documento “ Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2, e 37, co. 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni”.
 
In particolare le linee applicative indicano che gli accordi del 21 dicembre “individuano solo per il futuro la disciplina della formazione e non prevedono che i corsi così regolamentati debbano essere svolti dalle aziende che abbiano già pienamente rispettato le previgenti disposizioni in materia. …(omissis)… Tanto premesso, gli accordi in commento recano una disciplina transitoria(punto 11 dell’accordo ex articolo 34 del d.lgs. n. 81/2008 e punto 10 dell’accordo ex articolo 37 del ‘testo unico’ di salute e sicurezza sul lavoro) puntuale, allo scopo di prevenire dubbi interpretativi legati alla sovrapposizione tra la normativa precedente e quella introdotta tramite gli accordi in oggetto. …(omissis)… In tal modo si è voluto inserire, limitatamente ad una fase di prima applicazione degli accordi, la possibilità di esonero dalla frequenza dei corsi di formazione secondo le nuove regole, le nuove modalità e le nuove durate, che sono ora legate alle classi di rischio delle attività svolte, e di frequentare ancora, invece, corsi di formazione secondo i vecchi criteri individuati per i datori di lavoro nel decreto ministeriale 16 gennaio 1997 e per i lavoratori nel rispetto delle previsioni normative e delle indicazioni eventualmente contenute nei contratti collettivi di lavoro”.


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Il punto 10 dell’accordo per la formazione di lavoratori, preposti e dirigenti è dunque dedicato alle disposizioni transitorie: “al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione degli obblighi di cui al presente accordo, unicamente in sede di prima applicazione, i datori di lavoro sono tenuti ad avviare i dirigenti e i preposti a corsi di formazione di contenuto rispettivamente coerente con le disposizioni di cui al presente accordo in modo che i medesimi corsi vengano conclusi entro e non oltre il termine di 18 mesi dalla pubblicazione del presente accordo. Il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all'assunzione”. (...)
In particolare l’intervento, sempre con riferimento al testo punto 10, sottolinea che “in fase di prima applicazione, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui ai punti 4, 5 e 6 i lavoratori, i dirigenti e i preposti che abbiano frequentato - entro e non oltre dodici mesi dalla entrata in vigore del presente accordo - corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore del presente accordo, rispettosi delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi.
 
Le linee applicative, in considerazione del fatto che in vari punti degli accordi sulla formazione si prevedono termini con riguardo alla “pubblicazione” o alla “entrata in vigore” degli accordi medesimi, indicano che “tali termini si debbano in ogni caso identificare sempre nella data dell’11 gennaio 2012, data di pubblicazione degli accordi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana”.
Riguardo poi all’indicazione relativa alla necessità che i corsi siano stati già organizzati ed approvati “formalmente e documentalmente” prima dell’11 gennaio 2012, questa indicazione “va intesa nel senso che deve esistere una documentazione (quali, ad esempio, una richiesta di finanziamento o di riconoscimento avanzata per un determinato corso, un bando, un programma puntuale di attività che risulti da un accordo collettivo o, ancora, un verbale di riunione periodica) attestante. Tale documentazione non richiede la data certa, restando tuttavia onere di chi intenda avvalersene, dimostrare con ogni mezzo idoneo che tali corsi erano, alla data dell’11 gennaio 2012, in una fase molto avanzata di pianificazione e realizzazione, alla quale debba seguire solo l’erogazione dei corsi”.
 
In merito alla formazione dei lavoratori e preposti il punto 11 dell’accordo del 21 dicembre 2012 indica che “fermo restando l'obbligo di aggiornamento di cui al punto 9, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui al punto 4 i lavoratori ed i preposti per i quali i datori di lavoro comprovino di aver svolto, alla data di pubblicazione del presente accordo, una formazione nel rispetto delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi. L'obbligo di aggiornamento per lavoratori e preposti, per i quali la formazione sia stata erogata da più di 5 anni dalla data di pubblicazione del presente accordo, dovrà essere ottemperato entro 12 mesi (10 gennaio 2013). In ogni caso la formazione particolare ed aggiuntiva di cui al punto 5 dovrà concludersi entro e non oltre il termine di 12 mesi dalla pubblicazione del presente accordo”.
Le linee applicative spiegano e correggono quanto indicato nell’ultima frase: “la previsione opera in combinato disposto con quanto previsto dal precedente punto 10 e comporta che nel caso in cui il lavoratore che abbia svolto e svolga funzioni di preposto alla data della pubblicazione dell’accordo e che abbia, al contempo, svolto un corso da lavoratore rispettoso delle previsioni previgenti non debba ripetere il corso da lavoratore ma debba svolgere, entro i citati 18 mesi a far data dall’11 gennaio 2012, solo la formazione peculiare e specifica relativa allo svolgimento di tali compiti di preposto. Al riguardo, si evidenzia come il termine di riferimento per il completamento del percorso formativo particolare e aggiuntivo da preposto sia quello appena richiamato (18 mesi) e non, invece, quello di 12 mesi erroneamente indicato al punto 11, lettera a), ultimo periodo, dell’accordo ex articolo 37 del ‘testo unico’”.
 
Il punto 11 affronta anche il riconoscimento della formazione pregressa dei dirigenti: “fermo restando l'obbligo di aggiornamento di cui al punto 9, non sono tenuti a frequentare il corso di formazione di cui al punto 6 i dirigenti che dimostrino di aver svolto, alla data di pubblicazione del presente accordo, una formazione con contenuti conformi all'articolo 3 del D.M. 16/01/1997 effettuata dopo il 14 agosto 2003 o a quelli del Modulo A per ASPP e RSPP previsto nell'accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006, pubblicato su G.U. n. 37 del 14 febbraio 2006”.
 
Ricordando che durata, contenuti e modalità di svolgimento della formazione devono essere rispettosi anche delle previsioni normative e delle indicazioni riportate nei vari CCNL (contratti collettivi nazionali di lavoro), riportiamo per concludere un ulteriore elemento di chiarezza presente nelle Linee applicative.
Il documento - approvato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano - indica che “sia in relazione alla attività formativa pregressa svolta da lavoratori o preposti sia in relazione a quella, sempre pregressa, svolta dal dirigente e dal datore di lavoro che volesse ricoprire il ruolo RSPP, il datore di lavoro deve, comprovare – con idonea documentazione e/o attraverso qualsiasi mezzo idoneo allo scopo – l’avvenuto svolgimento della attività formativa e la coerenza della medesima rispetto alla normativa previgente agli accordi. Le previsioni relative al riconoscimento della formazione pregressa richiedono che il datore di lavoro comprovi lo svolgimento di attività formative pregresse con qualsiasi mezzo di prova idoneo a dimostrare la durata, i contenuti e le modalità (ovviamente, comprensive anche delle prove dell’avvenuto svolgimento dei corsi) dei corsi in oggetto. In difetto, le previsioni di riferimento non possono operare, con la conseguenza che i corsi di formazione per lavoratori vanno svolti nel più breve tempo possibile, nel rispetto delle modalità di cui all’accordo ex articolo 37 del d.lgs. n. 81/2008, e quelli da dirigente e preposto nel termine di 18 mesi, citato”.
 
 
 
Il riconoscimento della formazione pregressa per lavoratori e datori di lavoro”, intervento a cura dell’Ing. Marco Conti (membro della Commissione Sicurezza sul lavoro dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma) al seminario formativo “Il Riconoscimento della formazione pregressa e gli organismi paritetici” (formato PDF, 1.5 MB).
 
 
 
Tiziano Menduto
 
 

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Rispondi Autore: Luca Sigalini - likes: 0
10/11/2012 (11:03:38)
Bella questa nuova grafica! Mi pare che tutto sia più leggibile...
Rispondi Autore: paolo ravelli - likes: 0
11/11/2012 (15:52:56)
complimenti davvero per la nuova grafica!

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