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Il 14 febbraio scade il termine per l’aggiornamento di RSPP e ASPP

Pietro de' Castiglioni

Autore: Pietro de' Castiglioni

Categoria: Informazione, formazione, addestramento

19/01/2012

Il prossimo 14 febbraio 2012 scade il termine entro il quale RSPP e ASPP, che hanno usufruito del regime transitorio, devono aver concluso il percorso formativo quinquennale di aggiornamento, requisito essenziale per mantenere l’incarico.

Il 14 febbraio scade il termine per l’aggiornamento di RSPP e ASPP

Il prossimo 14 febbraio 2012 scade il termine entro il quale RSPP e ASPP, che hanno usufruito del regime transitorio, devono aver concluso il percorso formativo quinquennale di aggiornamento, requisito essenziale per mantenere l’incarico.

Brescia, 19 Gen – Il prossimo 14 febbraio 2012 scade il termine entro il quale responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni che hanno usufruito nel 2006, sulla base del riconoscimento dei crediti professionali pregressi, dell’esonero di parte del percorso formativo obbligatorio, devono aver concluso il percorso formativo quinquennale di aggiornamento, requisito essenziale per mantenere l’incarico.
 
In caso di mancato aggiornamento, infatti, verrebbero meno i requisiti professionali richiesti dall’articolo 32 del Decreto legislativo 81/2008 necessari per svolgere l’incarico.
Di conseguenza, il datore di lavoro dovrebbe revocargli la nomina e provvedere all’individuazione di un nuovo RSPP che rispetti invece i requisiti professionali necessari per il ruolo.
Il mantenimento in carica di un RSPP che non abbia i requisiti previsti equivarrebbe infatti, per il datore di lavoro, a una mancata nomina: violazione dell’articolo 17, comma 1, lett. b) (obbligo indelegabile del datore di lavoro di designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi) con le conseguenti sanzioni (arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro).


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L'aggiornamento obbligatorio
L'articolo 32 del Decreto Legislativo 81/2008 prevede, per i responsabili e per gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro, la partecipazione a corsi di formazione secondo gli indirizzi definiti nell’ Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006. Il percorso formativo previsto dall’Accordo è strutturato su uno schema formativo di 3 moduli A, B e C, e da corsi di aggiornamento a periodicità quinquennale.
 
L’Accordo stabiliva però un regime transitorio per i soggetti già in carica all’epoca dell’entrata in vigore che prevedeva l’esonero dalla frequenza dei moduli A e B (sulla base del riconoscimento dei crediti professionali pregressi) e che fissava l’obbligo di aggiornamento a decorrere dal 14 febbraio 2007 (quindi con il completamento entro il 14 febbraio 2012).
 
Per gli ASPP l'aggiornamento quinquennale è da intendersi pari a 28 ore complessive per tutti i macrosettori ATECO, anche distribuite nel quinquennio.
 
Per gli RSPP appartenenti al raggruppamento dei macrosettori ATECO 3-4-5 e 7 l'aggiornamento quinquennale è da intendersi pari a 60 ore complessive, anche qualora l'incarico sia riferito a più di uno di tali macrosettori.
 
Per RSPP appartenenti al raggruppamento dei macrosettori ATECO 1-2-6-8 e 9 l'aggiornamento quinquennale è invece da intendersi pari a 40 ore complessive, anche qualora l'incarico sia riferito a più di uno di tali macrosettori.
 
Nel caso di esercizio della funzione di RSPP in macrosettori appartenenti a ciascuno dei due raggruppamenti di macrosettori su indicati, l'aggiornamento è da intendersi pari a 100 ore complessive.
 

Pietro de' Castiglioni
 


Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

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Rispondi Autore: Federica Bartolini immagine like - likes: 0
19/01/2012 (10:10:19)
Salve, trovo questo promemoria sulla formazione degli RSPP esonerati molto chiara. Mi rimane però un dubbio:
se uno di questi RSPP dovesse terminare l'aggiornamento previsto DOPO il 14 febbraio 2012 potrebbe rimanere ad occupare questo ruolo o decadrebbero completamente tutti i requisiti, obbligandolo quindi eventualmente a frequentare i moduli A, B e C per poter farlo?
grazie a chi vorrà rispondermi
Rispondi Autore: carmelo catanoso immagine like - likes: 0
19/01/2012 (11:16:31)
Premesso che, come al solito, non si riesce mai a scrivere nulla di chiaro quando si parla di sicurezza sul lavoro, ricordo che chi ha frequentato i corsi ha acquisito crediti formativi permanenti con obbligo di aggiornamento quinquennale.
Poi, non c'è scritto da nessuna parte che, chi ha usufruito dell'esenzione ai moduli A e B, nel momento in cui non completi l'aggiornamento nei tempi previsti, debba ripartire da capo, rifacendo l'intero corso (A + B * C).

Pertanto, a mio giudizio, il RSPP
nel caso prospettato decadrà dall'incarico fino a che non completerà l'aggiornamento.
Rispondi Autore: sergio atzori immagine like - likes: 0
19/01/2012 (11:52:04)
Buongiorno .. c'è una cosa che proprio non capisco di questo accordo .. se io sono un rspp esterno di aziende ricadenti nel settore 3 e 6, perchè devo fare 100 ore di aggiornamento ??
come mai non sono stati previsti aggiornamenti specifici settore per settore ?
grazie per una eentuale risposta
Rispondi Autore: carmelo catanoso immagine like - likes: 0
19/01/2012 (12:16:38)
Perchè, formalmente, l'Accordo del 26 gennaio 2006, ha imposto per l'aggiornamento 40 ore per l'ATECO 6 e 60 per l'ATECO 3.

Quando manca pragmatismo e conoscenza della realtà operativa in cui ci si trova a lavorare, le conseguenze sono queste.

Rispondi Autore: carmelo catanoso immagine like - likes: 0
19/01/2012 (12:20:21)
Le critiche sono riferite, ovviamente, a chi ha scritto l'Accordo.
Rispondi Autore: Francesco Cuccuini immagine like - likes: 0
19/01/2012 (12:27:27)
Riguardo alle 100 ore di aggiornamento per l'RSPP di tutti i moduli ATECO, chi é che scrive e approva queste disposizioni?

I dubbi sorti quasi fin dal primo momento non sono sorti a nessuno al Ministero del Lavoro?

:-(
Rispondi Autore: Simone Sabatini immagine like - likes: 0
19/01/2012 (12:55:03)
Nell'attestato dei corsi che ho frequentato (61 ore) c'è riportato che i crediti sono validi ai fini dell'aggiornamento modulo B ... in alcuni c'è scritto che valgono per tutti i settori di attività, in altri non è specificato per quali settori sono validi (quindi presumo per tutti).

Quindi, secondo me, mi coprono le 40 ore ATECO 1-2-6-8 e 9 e le 60 ore ATECO 3-4-5 e 7.
Chiedo lumi....
Rispondi Autore: Roberto La Malfa immagine like - likes: 0
19/01/2012 (14:35:50)
Ingegnere con laurea quinquennale vecchio iter (legittimato dal D. Lgs 81 a ricoprire l'incarico di RSPP in tutti i codici ATECO con la frequenza del modulo C), RSPP dal 1994 in aziende codici ATECO con aggiornamento da 40 ore, con frequenza del modulo C effettuata, con frequenza del mod B per codice ATECO 4 avvenuta nel 2008, con gli aggiornamenti per le 40 ore effettuati, ho quindi tempo sino al 2013 (2008 +5) per terminare gli aggiornamenti di 60 ore ?
Rispondi Autore: Francesco Cuccuini immagine like - likes: 0
20/01/2012 (12:27:06)
@ Roberto La Malfa
Direi che sei coperto fino al 14 02 2012 per i settori ATECO sanati col modulo C.
Sei coperto fino al 2013 per il settore ATECO 4.

@ Simone Sabatini
Se qualcuno ha voglia di farti impazzire ...ti fa impazzire.
“(quindi presumo per tutti)“ é una forzatura.

Deve esserci scritto valido per TUTTi i codici ATECO oppure valido per i codici ATECO 1, 2... 8, 9 altrimenti é mal difendibile.

Saluti
Rispondi Autore: Luigi Palermo immagine like - likes: 0
20/01/2012 (19:18:11)
ma la novità prevista nel recemte accordo,di preciso cosa prevede per i datori di lavoro che espletano RSPP ai sensi dell'art 34 che ha svolto il corso di formazione di 32 ore ha degli obblighi alla luce del nuovo accordo ?
Rispondi Autore: Stefano Panella immagine like - likes: 0
21/01/2012 (15:28:02)
E se un RSPP ha completatoo le 60 ore a Novembre 2011, tutto quello che fa per di più da tale data, vale per il nuovo quinquennio?
Rispondi Autore: Stefano Panella immagine like - likes: 0
21/01/2012 (16:04:08)
E se un RSPP ha completatoo le 60 ore a Novembre 2011, tutto quello che fa per di più da tale data, vale per il nuovo quinquennio?
Rispondi Autore: Stefano Panella immagine like - likes: 0
21/01/2012 (21:08:34)
E se un RSPP ha completatoo le 60 ore a Novembre 2011, tutto quello che fa per di più da tale data, vale per il nuovo quinquennio?
Rispondi Autore: Giuseppe Scalzo immagine like - likes: 0
21/01/2012 (23:55:49)
Spett Redazione
Secondo me si sta facendo una grande confusione sull'aggiornamento degli RSPP che hanno usufruito dell'esenzione dei moduli A e B.
In particolare se un RSPP opera in tutti i settori Ateco ed effettua 60 ore di aggiornamento con validità per tutti i settori Ateco ha pienamente adempiuto a quanto previsto dalla legge e quindi non deve fare 100 ore ma 60.
Viceversa se alcuni corsi sono validi per un solo settore Ateco o gruppi di settori allora deve effettuare almeno 60 ore valide per tutti i settori Ateco per poter continuare a fare l'RSPP per tutti i settori.
Altrimenti deve raggiungere le 60 ore per un raggruppamento e 40 ore per l'altro raggruppamento.
Se un RSPP non completa le 60 ore ( o le 40 ore) entro il 14 febbraio non potrà fare l'RSPP fino a quando non completerà l'aggiornamento.
Spero di aver fornito un chiarimento per tutti.
Giuseppe Scalzo
Rispondi Autore: giuseppe policastro immagine like - likes: 0
13/10/2012 (12:24:55)
HO SVOLTO L'INCARICO DEL RESPONSABILE ESTERN
DEL SPP (2003, )(SETTORE OFF. MECCANICA) HO INTERROT IL SERVIZIO
DEVO FARE UN AGG. DEL SETTOREB6
RINGRAZIO DEL RISPOSTA CHE MI DARE PLICASTRO G.

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