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Formazione ponteggi: le regole della Lombardia

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Informazione, formazione, addestramento

30/08/2007

La Regione Lombardia fornisce chiarimenti ed indicazioni per l’applicazione dell’Accordo Stato-Regioni del 26.1.2006 sulla formazione degli addetti al montaggio/smontaggio/trasformazione dei ponteggi - D.Lgs. 235/03.

Formazione ponteggi: le regole della Lombardia

La Regione Lombardia fornisce chiarimenti ed indicazioni per l’applicazione dell’Accordo Stato-Regioni del 26.1.2006 sulla formazione degli addetti al montaggio/smontaggio/trasformazione dei ponteggi - D.Lgs. 235/03.

Pubblicità

Con la Circolare n. 24/SAN/2007, la Direzione Sanità della Regione Lombardia ha fornito un documento guida in attuazione dell’Accordo del 26 gennaio 2006 tra il Governo e le Regioni e Province Autonome, inerente la formazione degli addetti al montaggio/smontaggio/trasformazione di ponteggi e degli addetti e preposti all’impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi - DLgs 235/03 .
 

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Il documento, che intende fornire chiarimenti per un’omogenea applicazione dell’Accordo,  contiene indicazioni generali ed integra quanto riportato nello stesso.
 
La circolare affronta i seguenti le seguenti tematiche:
-soggetti formatori e accreditamento;
-tempistica e modalità della comunicazione di inizio corso;
-modalità delle verifiche e di certificazione finale;
-attestati di frequenza e profitto;
-aggiornamento della formazione;
-ruolo della Regione Lombardia – Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro e Direzione Generale Sanità, e dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL attraverso i Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro.
 
Nel paragrafo relativo ai soggetti formatori sono indicati i requisiti che devono possedere i soggetti pubblici e privati operanti in ambito regionale per poter effettuare i corsi.  Tali requisiti non riguardano invece i soggetti legittimati a svolgere i corsi in quanto espressamente citati dall’Accordo.
 
Riguardo alla comunicazione di inizio corso sono riportate indicazioni relative alle caratteristiche delle sedi nelle quali si intendono svolgere le prove pratiche.
 
“La sede utilizzata per gli addestramenti e le prove pratiche  - afferma la circolare - deve essere adeguata alla specifica tipologia del corso e consentire che vengano ricreate condizioni operative simili a quelle che si ritrovano sui luoghi di lavoro.
Segnatamente, deve essere disponibile un’area con struttura verticale d’appoggio per la realizzazione del ponteggio dove poter realizzare gli ancoraggi, di dimensioni adeguate al numero dei partecipanti. Nel caso di corsi per addetti e/o preposti ai lavori su fune, l'area deve possedere siti naturali ovvero strutture artificiali con requisiti di idoneità all'impiego dei sistemi di accesso e posizionamento, nonché dei relativi ancoraggi, e con requisiti di idoneità alla simulazione di manovre di emergenza. Nei corsi per l’accesso su alberi, il sito deve garantire la presenza di esemplari di specie arboree di vario tipo e di varie altezze; inoltre, tali esemplari devono essere esenti da macroscopici difetti strutturali che influiscano sulla sicurezza.
Nell’area devono essere presenti i servizi igienico - assistenziali: spogliatoi, servizi igienici, cassetta di primo soccorso e la possibilità di svolgere il corso in zona coperta e protetta da eventi meteorologici sfavorevoli (pioggia, vento, gelo…). L’area deve essere con destinazione “laboratorio di istruzione” e non deve avere interferenze con attività produttive, ovvero l’addestramento non può svolgersi in un’area in cui si stanno eseguendo lavori. “
 
Allegati alla circolare la modulistica e gli attestati di fine corso.
 
La circolare è consultabile qui.
 
[Sull’argomento si veda anche un articolo relativo alla Regione Lazio].

Ultimo aggiornamento in Banca Dati (riservato agli abbonati):

MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA LETTERA - CIRCOLARE 17 luglio 2007 OGGETTO: Direttive per l’attuazione dell’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio - D.M. 9 maggio 2007 - Primi indirizzi applicativi.
 

 

Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

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