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Commissione consultiva e organismi paritetici: una proposta comune

Commissione consultiva e organismi paritetici: una proposta comune
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Informazione, formazione, addestramento

03/09/2015

Due avvisi comuni firmati da Confindustria, Cgil, Cisl e Uil si soffermano sulla composizione della Commissione Consultiva e sulla costituzione di un repertorio ufficiale nazionale che favorisca il riconoscimento degli organismi paritetici.

Commissione consultiva e organismi paritetici: una proposta comune

Due avvisi comuni firmati da Confindustria, Cgil, Cisl e Uil si soffermano sulla composizione della Commissione Consultiva e sulla costituzione di un repertorio ufficiale nazionale che favorisca il riconoscimento degli organismi paritetici.

 
Roma, 3 Sett – Con un’inusuale, ma per questo ancora più importante, collaborazione tra associazioni di rappresentanza del mondo del lavoro e delle imprese (spesso su posizioni opposte in molte tematiche legate alla salute e sicurezza), sono stati pubblicati due avvisi comuni, firmati da Cgil, Cisl, Uil e Confindustria. Due avvisi comuni per riuscire ad essere ascoltati dal Governo su due temi: la composizione della Commissione Consultiva e la costituzione di un repertorio ufficiale nazionale che favorisca il riconoscimento degli organismi paritetici.

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Il primo avviso riguarda dunque il numero dei componenti della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e i decreti “attuativi” della delega contenuta nel “ Jobs Act”.
Infatti nello “ Schema di decreto legislativo recante disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183” - approvato in via preliminare, ma non ancora in via definitiva, nel Consiglio dei ministri dell’11 giugno – il comma 1, lett. c) dell’articolo 20 modificherebbe  l'articolo 6 del D.Lgs. 81/2008 relativo alla Commissione consultiva permanente. Secondo quanto indicato nella “relazione illustrativa” ufficiale dello schema di decreto, sin dal suo insediamento, la Commissione avrebbe “dimostrato di non riuscire, a causa della sua composizione pletorica, ad assicurare il raggiungimento delle finalità per le quali è stata costituita. Pertanto, è stata prevista una riduzione dei suoi componenti, una nuova procedura di ricostituzione ed un aggiornamento delle funzioni ad essa istituzionalmente attribuite”.
 
Come si legge nel documento “Avviso Comune riferito al Provvedimento attuativo della Legge 10.12.2014 n.183 approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta dell'11.06.2015” la posizione delle parti sociali più rappresentative in Italia è in realtà ben diversa.
Ed è facile comprenderlo già da una dichiarazione di Sebastiano Calleri, responsabile Cgil nazionale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: l’avviso comune è una ‘mozione forte contro il tentativo di delegittimazione della Commissione permanente, di contrasto alla volontà di ridurre il ruolo e il peso delle rappresentanze sociali nel più importante organismo nazionale che si occupa di salute e sicurezza’.
 
In particolare l’avviso, dopo aver ricordato che la partecipazione alle riunioni della Commissione ex art. 6 del TU è a titolo totalmente gratuito, sottolinea che “il problema sorge in merito al numero differente dei membri previsto per la componente Stato/regioni (diciassette componenti) e per le rispettive componenti delle Parti Sociali (associazioni datoriali e organizzazioni sindacali) ridotto a sei per ciascuna. La rideterminazione del numero della componente pubblica e la riduzione del numero dei componenti delle Parti sociali genera un evidente ed improprio squilibrio nella governance decisionale della Commissione ed il venir meno di una condizione di "tripartitismo perfetto" (pari peso per ciascuna componente), elemento cardine del modello di prevenzione introdotto dalla legislazione europea con la direttiva quadro 89/391, recepito dalla normativa italiana”. Viene dunque richiesto che tale modifica del D.Lgs. 81/2008 venga rimossa dal decreto che sarà approvato definitivamente dal Consiglio dei Ministri (il Consiglio dovrebbe riunirsi nuovamente venerdì 4 settembre).
 
Il secondo avviso entra in un annosa e spinosa questione a cui sono stati dedicati miriadi di chiarimenti, non ultima la Nota ministeriale n. 12319 del 29 luglio 2015.
 
Una questione rilevante e urgente perché, come ricorda ancora il responsabile Cgil, ‘abbiamo assistito in questi anni ad un proliferare di Enti e organismi assolutamente impropri (a dir poco) e che, approfittando di una legislazione aperta e troppo poco chiara, ha drenato risorse inutili alle imprese ed al sistema economico complessivo’. Ed è dunque ora di fare chiarezza, modificando le norme eventualmente non funzionali  ed istituendo un repertorio o elenco degli Organismi accreditati presso il Ministero, che deve fare da garante che essi siano reali enti che operano nei vari settori, essendo le parti istitutive firmatarie dei CCNL’.
 
Ed infatti nel documento “Avviso Comune recante indicazioni per il riconoscimento degli organismi paritetici, ai sensi dell’art.2, comma 1, lett.ee del del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e per l'attuazione di un repertorio ufficiale di livello nazionale ai fini della regolarità di funzione”, firmato da Confindustria, Cgil, Cisl e Uil, si indica che è urgente formalizzare, in un testo legislativo, i criteri vincolanti per l’identificazione degli organismi paritetici, giungendo anche alla “costituzione di un repertorio ufficiale di tali organismi, istituito, regolato e implementato dal Ministero del lavoro e della politiche sociali”.
 
A tale fine i firmatari concordano che i criteri vincolanti per l’identificazione degli organismi paritetici e per il loro inserimento nel repertorio ufficiale, a seguito di specifica istruttoria per la verifica del possesso di tali requisiti, siano i seguenti :
- “essere costituito ad iniziativa di una o più associazioni datoriali e sindacali tutte comparativamente più rappresentative a livello nazionale oppure essere costituito tra associazioni datoriali e sindacali nazionali, territoriali o di settore firmatarie, purché non per mera adesione, di un contratto collettivo nazionale di lavoro aderenti alle organizzazioni comparativamente più rappresentative;
- essere prima istanza di riferimento in merito ai compiti previsti dall’art. 2, comma 1, lett. ee), ivi comprese le controversie sorte sull’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione;
- svolgere nei confronti degli RLS e RLST, funzioni di supporto per l’esercizio delle loro attività, nell’ambito del settore e del territorio di riferimento;
- svolgere attività di supporto alle imprese e ai lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro per le aziende e nel settore in cui opera l'azienda;
- in caso di svolgimento delle attività di cui all’art.51, comma 3-bis del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, disporre di commissioni paritetiche tecnicamente competenti”.
 
Ed infine i firmatari demandano allo stesso Ministero del lavoro e delle politiche sociali “le modalità attraverso le quali svolgere l’istruttoria per poter verificare il possesso dei requisiti da parte degli organismi paritetici richiedenti l’inserimento nel repertorio nazionale”.
 
 
Confindustria, Cgil, Cisl e Uil, “ Avviso Comune riferito al Provvedimento attuativo della Legge 10.12.2014 n.183 approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta dell'11.06.2015” (formato PDF, 193 kB).
 
Confindustria, Cgil, Cisl e Uil, “ Avviso Comune recante indicazioni per il riconoscimento degli organismi paritetici, ai sensi dell’art.2, comma 1, lett.ee del del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e per l'attuazione di un repertorio ufficiale di livello nazionale ai fini della regolarità di funzione” (formato PDF, 202 kB).
 
 
Tiziano Menduto
 
 

Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

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