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4 condanne per un operaio morto stritolato

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Industria siderurgica, lavorazione metalli

27/05/2004

Giunto alla conclusione il processo contro i responsabili di una fonderia lombarda colpevoli secondo l’accusa di omicidio colposo. I precedenti nelle sentenze della Cassazione.

4 condanne per un operaio morto stritolato

Giunto alla conclusione il processo contro i responsabili di una fonderia lombarda colpevoli secondo l’accusa di omicidio colposo. I precedenti nelle sentenze della Cassazione.

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Operaio morì stritolato: 4 condanne
Giunto alla conclusione il processo contro i responsabili di una fonderia lombarda colpevoli secondo l’accusa di omicidio colposo. I precedenti nelle sentenze della Cassazione.

L’operaio che perse la vita in una fonderia di Torbole Casaglia in provincia di Brescia nell’aprile del 2000, morì perché i sistemi protettivi erano stati tolti o ridotti per rendere più veloce la produzione.

Queste le conclusioni emerse al processo contro i responsabili di una fonderia lombarda colpevoli, secondo l’accusa, di omicidio colposo.
In particolare, proprio per la mancanza di una protezione ad un nastro trasportatore, l’operaio rimase impigliato senza possibilità di liberarsi e fu trascinato verso gli ingranaggi di una macchina.

A questo proposito ricordiamo una importante sentenza della Cassazione (Sentenza n. 41985, reperibile nella Banca Dati di PuntoSicuro) che si è espressa proprio sulle responsabilità nel caso di “Organi lavoratori atti ad afferrare, trascinare o schiacciare e dotati di notevole inerzia”.

La Cassazione afferma che "l'imprenditore-costruttore non può eccepire che l'infortunio si è verificato per un comportamento imprevedibile, abnorme, eccezionale dell'acquirente della macchina (la sentenza in questo casi si riferiva ad una roto-imballatrice è l’accusato era il costruttore della macchina, ma il concetto è ovviamente estendibile all’imprenditore e alle macchine che mette a disposizione dei suoi operai, ndr) quando gli si possa rimproverare di non aver posto in essere quelle condotte di prudenza, comune o specifica, richieste dalla legge, come la dotazione della macchina di determinati presidi antinfortunistici o come l'esatta informazione dei rischi connessi all'uso di quella macchina, che tendono ad evitare infortuni o eventi come quello in concreto verificatosi, … “.

Neppure vale la giustificazione per l'imprenditore che “non può non conoscere tali norme (antinfortunistiche, ndr), a prescindere dai suggerimenti o dalle prescrizioni delle Autorità cui spetta la vigilanza ai fini del rispetto di tali norme, e, pertanto, la circostanza che, in occasione di visite ispettive dell'organo di vigilanza, non siano stati sollevati rilievi di sorta in ordine alla sicurezza della macchina, non può essere invocata dal per escludere la propria responsabilità”.

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