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Rischio chimico: incontro tra normativa di prodotto e sociale

Rischio chimico: incontro tra normativa di prodotto e sociale
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Industria chimica, farmaceutica

29/11/2016

Un intervento si sofferma sull’applicazione dei Regolamenti REACH e CLP e sull’integrazione tra normativa di prodotto e normativa sociale nei luoghi di lavoro. Focus su alcuni obblighi e strumenti nuovi per la gestione del rischio chimico.

Rischio chimico: incontro tra normativa di prodotto e sociale

Un intervento si sofferma sull’applicazione dei Regolamenti REACH e CLP e sull’integrazione tra normativa di prodotto e normativa sociale nei luoghi di lavoro. Focus su alcuni obblighi e strumenti nuovi per la gestione del rischio chimico.


Bologna, 29 Nov – La tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori negli ambienti di lavoro è condizionata dal rispetto e dalle informazioni dettagliate che provengono, in particolare, dall’applicazione del Regolamento (CE) N.1907/2006 (REACH) e del Regolamento (CE) N.1272/2008 (CLP).

E dunque l’entrata in vigore dei Regolamenti REACH e CLP negli Stati membri dell’Unione Europea “ha avuto un’immediata ricaduta su normative specifiche di settore, quali, ad esempio, quella relativa alla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro per gli aspetti legati all’utilizzo di sostanze e miscele pericolose e alla conseguente esposizione agli agenti chimici”.



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A ricordarlo, soffermandosi su alcuni aspetti specifici di questa ricaduta, è un intervento al convegno “REACH  2016. TU2016, REACH e CLP. L’applicazione dei Regolamenti REACH e CLP e le novità nella gestione del rischio chimico nei luoghi di vita e di lavoro” che si è tenuto a Bologna, durante Ambiente Lavoro, il 19 ottobre 2016.

 

Nell’intervento, presentato insieme a tutti gli atti del convegno, nella pubblicazione “REACH. L’applicazione dei Regolamenti REACH e CLP nei luoghi di vita e di lavoro”, vengono riprese molte tematiche che erano state affrontate recentemente anche da una intervista a Celsino Govoni e Augusto Di Bastiano sul tema dell’applicazione dei Regolamenti REACH e CLP.

 

In “Il significato dell’Autorizzazione e della Restrizione REACH nell’ambito del Titolo IX D.Lgs.81/08” – a cura di Celsino Govoni (Regione Emilia-Romagna, Autorità Competente REACH e CLP di Modena, Azienda USL di Modena), Mariano Alessi (Coordinamento nazionale vigilanza REACH e CLP) e Luigia Scimonelli (Coordinamento nazionale vigilanza REACH e CLP, Centro nazionale Sostanze Chimiche) – si sottolinea la ricaduta dei Regolamenti REACH e CLP sul D.Lgs. 81/2008. Ad esempio segnalando che dal 29 marzo 2016 – con riferimento al decreto legislativo 15 febbraio 2016 n. 39 – in Italia i due regolamenti hanno un “impatto significativamente maggiore sugli obblighi che il datore di lavoro (DdL) possiede al fine dell’applicazione rigorosa del Titolo IX ‘Sostanze pericolose’, Capo I ‘Protezione da Agenti Chimici’ e Capo II ‘Protezione da agenti cancerogeni e mutageni’ del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

 

Il datore di lavoro non solo si trova a dover rispondere agli obblighi previsti dal Testo Unico, ma “anche a svolgere i compiti che gli vengono attribuiti dal REACH a seconda del ruolo che svolge variamente nella catena di approvvigionamento dei prodotti chimici (produttore, importatore, fornitore, utilizzatore a valle), e a tenere conto delle novità relative agli aspetti di classificazione e di etichettatura di sostanze e miscele del CLP”. Infatti – continua la relazione - le nuove norme “possono coinvolgere il datore di lavoro con nuovi obblighi e nuovi strumenti atti alla gestione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

 

Ad esempio l’articolo 34 del Regolamento REACH ha introdotto una “nuova responsabilità a carico di ogni DdL, in qualità di utilizzatore professionale di prodotti chimici”: deve “comunicare, a chi è direttamente situato a monte della filiera della fornitura di sostanze e miscele, cioè al suo fornitore, l’aggiornamento delle informazioni sulle proprietà pericolose di sua conoscenza e di ogni altra informazione presente nelle Schede di Dati di Sicurezza (SDS) o nelle Schede di Dati di Sicurezza estese (eSDS) o eventualmente nelle notizie ed informazioni ottenute ai sensi dell’art.223, comma 4 D.Lgs.81/08, che potrebbero porre in dubbio la conformità della scelta corretta delle misure di gestione dei rischi in riferimento agli usi identificati e allo scenario di esposizione delle sostanze e delle miscele pericolose in raffronto alle misure di prevenzione e protezione di carattere generale e specifico realmente applicate nel proprio luogo di lavoro”.

 

E riguardo all’integrazione fra normativa di prodotto (come il Regolamento REACH e CLP) e normativa sociale (come il D.Lgs. 81/2008), si ricorda che nei luoghi di lavoro “la composizione chimica, le caratteristiche chimico-fisiche e le misure di gestione del rischio dei prodotti chimici impiegati sono ricavate principalmente dalle informazioni contenute nelle  SDS o eSDS o Schede Informative previste dagli obblighi diversificati di informazione di cui agli artt.31 e 32 del REACH”.

Inoltre riguardo alla valutazione del rischio da agenti chimici pericolosi e nella valutazione dell’esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni, il datore di lavoro è “tenuto a determinare preliminarmente l’eventuale presenza di sostanze pericolose che sono presenti o che si formano nei processi lavorativi, considerando in particolare le loro proprietà pericolose e le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal fornitore tramite la relativa SDS, ora predisposta ai sensi del Regolamento (UE) N.830/2015”.

 

L’intervento chiarisce poi, sempre in merito all’integrazione tra le due tipologie di normativa, che “generalmente tutti i recipienti utilizzati sui luoghi di lavoro e contenenti sostanze o miscele classificate come pericolose conformemente ai criteri relativi a una delle classi di pericolo fisico o di pericolo per la salute in conformità del Regolamento CLP, nonché i recipienti utilizzati per il deposito di tali sostanze o miscele pericolose e le tubazioni visibili che servono a contenere o a trasportare tali sostanze o miscele pericolose, devono essere etichettati con i pertinenti pittogrammi di pericolo sempre in conformità al Regolamento CLP”. E le deroghe “sono molto limitate e circostanziate ad impieghi di breve durata o a composizioni che variano velocemente nel tempo, ma sempre richiedenti elevata informazione e formazione integrativa”.

 

Questi due altri aspetti citati:

- per quanto riguarda l’uso degli agenti cancerogeni e mutageni (sostanze cancerogene e mutagene di categoria 1A e 1B) “vi è sempre l’obbligo immutato che anche gli impianti, oltre ai contenitori e gli imballaggi siano etichettati in maniera leggibile e comprensibile secondo il CLP, a partire dal 1° dicembre 2010 per le sostanze pericolose e a partire dal 1° giugno 2015 per le miscele direttamente classificate pericolose”;

- il datore di lavoro ha l’obbligo di riunire tutte le informazioni di cui necessita per assolvere agli obblighi che gli impone l’applicazione del D.Lgs. 81/2008 riguardo all’adozione delle “misure e dei principi generali di prevenzione e protezione del rischio chimico”, obblighi che “contemporaneamente vengono richiesti dal Regolamento REACH per documentare la disponibilità di tutte le informazioni che sono state impiegate nell’assolvimento degli obblighi conseguenti, almeno per un periodo di dieci anni dopo che sono stati utilizzati per l'ultima volta i prodotti chimici e a comunicarle alle Autorità che ne richiedessero riscontro per qualsiasi accertamento conseguente al controllo, alle inchieste e alla vigilanza”.

 

Segnaliamo, infine, il tema centrale dell’intervento – tema che approfondiremo in un prossimo articolo – relativo alla relazione fra la sostituzione delle sostanze pericolose nei luoghi di lavoro e gli obblighi di autorizzazione e restrizione secondo il REACH. 

Infatti riguardo alla protezione dei lavoratori dagli effetti di agenti chimici pericolosi, il datore di lavoro ancor prima di adottare le misure e i principi generali, sulla base dell’individuazione di un “rischio superiore alla soglia del rischio irrilevante per la salute e/o del rischio basso per la sicurezza chimica, deve provvedere affinché il rischio chimico stesso sia eliminato o ridotto mediante la sostituzione, qualora la natura dell’attività lo consenta, delle sostanze, miscele o processi pericolosi utilizzati, con rispettive alternative che, nelle condizioni di uso, risultassero non pericolose e meno pericolose per i lavoratori”.

    

 

Fonte:

Regione Emilia Romagna, Inail, Ausl Modena, “REACH. L’applicazione dei Regolamenti REACH e CLP nei luoghi di vita e di lavoro”, pubblicazione che raccoglie gli atti dei due convegni “REACH  2016. TU2016, REACH e CLP. L’applicazione dei Regolamenti REACH e CLP e le novità nella gestione del rischio chimico nei luoghi di vita e di lavoro” e “REACH edilizia. L’applicazione dei Regolamenti REACH e CLP nell’ambiente da costruire e nell’ambiente costruito”.

 

 

Tiziano Menduto



Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

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