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Le aziende devono rifare la valutazione del rischio chimico?

Le aziende devono rifare la valutazione del rischio chimico?
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Industria chimica, farmaceutica

19/01/2016

In relazione alla scadenza del primo giugno 2015 e ai nuovi criteri di classificazione molte miscele possono essere diventate pericolose. Cosa devono fare le aziende? Ne parliamo con Ludovica Malaguti Aliberti del Centro Nazionale delle Sostanze chimiche.

Le aziende devono rifare la valutazione del rischio chimico?

In relazione alla scadenza del primo giugno 2015 e ai nuovi criteri di classificazione molte miscele possono essere diventate pericolose. Cosa devono fare le aziende? Ne parliamo con Ludovica Malaguti Aliberti del Centro Nazionale delle Sostanze chimiche.

Bologna, 19 Gen – In questi mesi si è parlato molto sul nostro giornale della scadenza del  primo giugno 2015. Da questa data entra pienamente in vigore il Regolamento CLP (Regolamento CE n. 1272/2008) relativo alla classificazione, etichettatura ed imballaggio di sostanze e miscele. Ed è ora obbligatorio seguire il  Regolamento CLP non solo per la classificazione delle sostanze (era già obbligatorio dal primo dicembre 2010) ma anche per la classificazione delle miscele.
 
Ma la scadenza del primo giugno e le novità sulla classificazione delle miscele possono avere anche altre ripercussioni sulle aziende italiane? Sono valide le valutazioni del rischio chimico fatte con riferimento alle precedenti classificazioni?
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Per rispondere a queste domande e per fare luce su alcune delle più importanti novità in materia chimica, abbiamo intervistato, durante la manifestazione Ambiente Lavoro, che si è tenuta a Bologna nel mese di ottobre, la D.essa Ludovica Malaguti Aliberti del Centro Nazionale delle Sostanze chimiche ( Istituto Superiore di Sanità – Roma).
La D.essa Malaguti Aliberti era relatrice a Bologna in due diversi convegni organizzati da Inail e Regione Emilia Romagna: il 15 ottobre al convegno “REACH_2015 - L’applicazione dei Regolamenti REACH e CLP nei luoghi di lavoro” e il 16 ottobre al convegno “REACH_SANITA’ - L'applicazione dei Regolamenti Europei delle Sostanze Chimiche in ambito sanitario”.
 
Chiaramente la prima domanda che le abbiamo posto è relativa alla scadenza del primo giugno e alle sue conseguenze.
 
Come cambiano i criteri di classificazione di sostanze e miscele? Come può variare la pericolosità di una miscela? E ci sarà un regime di proroga per i prodotti immessi sul mercato prima della scadenza?
 
E se, come ci segnala la rappresentante dell’ISS, le miscele “che con le direttive precedenti non erano classificate come pericolose, possono ora diventare pericolose”, come devono regolarsi le aziende che hanno a che fare con queste miscele?  
 
Con la scadenza del primo giugno un’azienda deve anche cambiare la propria valutazione del rischio chimico?
Entro quando  un’azienda dovrebbe aggiornare la propria valutazione? Quali sono le tempistiche?
 
Una domanda non potevamo poi non farla sulla percezione che il Centro Nazionale delle Sostanze chimiche dell’Istituto Superiore di Sanità ha della percezione e conoscenza nelle aziende dei regolamenti europei in materia di sostanze chimiche.
 
Nelle aziende c’è la consapevolezza delle conseguenze della piena entrata in vigore del Regolamento CLP?
 
Infine ci soffermiamo sulle conseguenze della scadenza sulle scheda dati di sicurezza.
 
Cosa cambia nell’elaborazione delle schede dati di sicurezza?
Che supporto possono dare le schede al datore di lavoro?
E come deve utilizzare il datore di lavoro gli scenari di rischio?
 
Come sempre diamo ai nostri lettori la possibilità di ascoltare integralmente l’intervista e/o di leggerne una parziale trascrizione.
 
 
 
 
Articolo e intervista a cura di Tiziano Menduto
 
 
Soffermiamoci sul convegno “L’applicazione dei Regolamenti REACH e CLP nei luoghi di lavoro” e sulla nuova scadenza del primo giugno 2015. È una scadenza importante? E con quali conseguenze?
 
Ludovica Malaguti Aliberti: Certamente è una scadenza importante, perché si tratta dell’entrata in vigore piena del regolamento CLP, che, come acronimo, sta per classificazione, etichettatura e imballaggio di sostanze e miscele pericolose.
Nel 2010 il regolamento è entrato in vigore per le sole sostanze, per cui già nel 2010 c’era la possibilità di conoscere i nuovi pittogrammi, indicazioni di pericolo, consigli di prudenza.(...) Con la nuova scadenza non avremo più in circolazione etichette con pittogrammi, con indicazioni di pericolo e consigli di prudenza secondo la vecchia direttiva DSP/DPP. Questo significa che non avremo più i pittogrammi arancioni con quadrati, ma avremo i rombi con il fondo bianco e con il segnale di pericolo che fondamentalmente ricalca quelli precedenti, salvo che per i cancerogeni, mutageni, reprotossici, sensibilizzanti che riportano la figura dell’ “uomo esploso”. (...)
Ma le novità non si riducono a questo.
 
Sono modificati anche i criteri di classificazione.
I criteri di classificazione di sostanze e miscele diventano più ristrettivi e sono una garanzia in più per la salute umana e anche per l’ambiente. Perché questi regolamenti si applicano alla salute umana e all’ambiente: Diversamente dalla normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro dove l’ambiente non è tenuto in conto.
E dunque le miscele che con le direttive precedenti non erano classificate come pericolose, possono ora diventare pericolose, ai sensi dei criteri più ristrettivi.
Questa entrata in vigore non è però così netta. Come nel 2010 noi andiamo incontro ad un regime di proroga per ciò che è già immesso sul mercato. Ci sarà anche in questo caso un regime di proroga di due anni per i produttori, fabbricanti e importatori (...) per arrivare nel 2017 con un assoluto cambio di passo: tutto ciò che sarà etichettato, classificato, lo sarà con il regolamento CLP. Quindi di fatto oggi possiamo avere prodotti – ad esempio la varechina o altre sostanze reattive nel mondo dell’industria e nei luoghi di lavoro – che marciano con etichette diverse ma con la stessa miscela...
 
Entriamo nello specifico degli obblighi delle aziende. Con questa novità del primo giugno un’azienda deve anche cambiare la propria valutazione del rischio chimico?
 
LMA: Sicuramente per gli ambienti di lavoro, il datore di lavoro che ha nella propria valutazione dei rischi l’applicazione del Titolo IX (del D.Lgs. 81/2008, ndr), quindi sia il Capo I che il Capo II, dovrà rivedere la valutazione perché potrebbe essere che si trovi con miscele che hanno cambiato classificazione e che quindi possono diventare pericolose.
Quindi la valutazione dei rischi va sicuramente aggiornata. O quanto meno ripresa in mano e analizzata per vedere se c’è bisogno di aggiornamenti...
 
(...)
 
In teoria dunque già dai primi giorni di giugno un’azienda dovrebbero avere già aggiornato la loro valutazione...
 
LMA: Lo sta facendo, io credo. Anche perché il rischio chimico nelle aziende è solitamente analizzato con degli algoritmi. Questo significa che  gli algoritmi hanno avuto necessità di essere aggiornati. È stato lungo il processo di aggiornamento degli algoritmi, ed è un processo lungo quello di aggiornare... È chiaro che in teoria dal due giugno le valutazioni dovrebbero essere aggiornate... Però credo che, ed è il messaggio da dare, l’importante è che ci sia consapevolezza di questo cambio.
Perché mentre da un lato la grande industria, soprattutto l’industria chimica, ne è al corrente, perché ha altri obblighi rispetto ai regolamenti, la micro, piccola e media impresa hanno delle difficoltà non solo a saper come fare, ma anche solo a sapere che c’è bisogno di questo cambio...
 
(...)
 
Concludiamo questa intervista cercando di capire se la scadenza del primo giugno 2015 ha conseguenze anche sull’elaborazione delle schede dati di sicurezza... Che supporto possono dare al datore di lavoro? Come deve utilizzare il datore di lavoro gli scenari di rischio?
 
LMA: Le schede dati di sicurezza sono normate dal Regolamento Reach e riviste poi dal Regolamento n. 453/2010 (...). Però visto che sarà necessario aggiornare la classificazione delle miscele anche nelle schede dati di sicurezza, sicuramente dal primo giugno noi andremo ad utilizzare l’Allegato II del Regolamento n. 453/2010.
 
Le schede dati di sicurezza sono uno strumento formidabile di supporto per il datore di lavoro perché gli forniscono tutta le informazioni sulla gestione e sul corretto utilizzo delle miscele. Anche perché per quelle che sono messe sul mercato in quantità superiore alle 10 tonnellate, c’è l’obbligo di inserire nella scheda un “Chemical Safety Report” che comprende gli scenari di esposizione studiati, con le relative “Risk management measures”.
E quindi il datore di lavoro dovrà verificare che la sua lavorazione, la sua tipologia di esposizione, rientri in quegli scenari. Laddove ciò non succeda, dovrà, risalendo nella catena di approvvigionamento, chiedere di far verificare il proprio uso con un uso sicuro.
Tutto questo è un meccanismo assai complesso, molto più difficile di quanto possa apparire raccontandolo, perché coinvolge professionalità estremamente specifiche sia nel fare gli scenari, sia nel verificare che la propria attività rientri in quegli scenari.
Il datore di lavoro può poi avere un ulteriore supporto perché per le miscele che non sono classificate come pericolose, ma che contengono delle sostanze pericolose fino allo 0,1%, si può richiedere la scheda dati di sicurezza.
Noi in realtà diciamo ai datori di lavoro di richiederle sempre. Perché su questo è il decreto 81 che comanda, rispetto all’invito che fa il Regolamento Reach.
E ricordo anche che quello che si trova negli scenari non è la valutazione dei rischi secondo il Decreto 81, ma è quello che il fabbricante scrive. Il datore di lavoro deve far proprio lo scenario, lo deve adattare alla propria attività in funzione dell’esposizione. Il datore deve porsi in modo attivo anche nei confronti delle schede dati di sicurezza...
 
 
Commissione Europea - Regolamento (UE) N. 453/2010 del 20 maggio 2010 recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).
 
Parlamento e Consiglio Europeo - Regolamento (CE) N. 1272/2008 del 16 dicembre 2008 - Relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006. (Testo rilevante ai fini del SEE).
 
 
 
Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

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